Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14574 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 15/07/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 15/07/2016), n.14574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22513/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, presso L’AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE

ITALIANE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSSANA CLAVELLI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5492/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/09/2010 R.G.N. 4787/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato CLAVELLI ROSSANA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 24.9.2010, la Corte d’appello di Roma, respingendo l’appello della s.p.a. Poste italiane, ha – per quel che interessa – accertato l’inesistenza del diritto della societa’ a ripetere le somme erogate al proprio dipendente M.M. a titolo di indennita’ notturna per il periodo gennaio-novembre 2001, seppur cumulata con l’indennita’ di lavoro straordinario in violazione della previsione contrattuale di cui all’art. 62 del CCNL 11.1.2001.

2. Il giudice d’appello ha, in particolare, ritenuto che l’erogazione dell’indennita’ di lavoro notturno era imputabile ad errore essenziale ma non riconoscibile a fronte del contenuto innovativo dell’accordoo’ collettivo del gennaio 2001 e dell’applicazione difforme che era stata data, sul territorio, della clausola negoziale.

3. La societa’ ricorre per la cassazione di questa sentenza con tre motivi. Il lavoratore e’ rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso per cassazione, con i tre motivi, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1431 c.c., in relazione all’art. 62 del CCNL di settore 11.1.2001 Cost., nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, avendo la Corte attribuito natura di errore non riconoscibile all’erogazione cumulativa dell’indennita’ di lavoro notturno e dell’indennita’ di lavoro straordinario per una prestazione di lavoro svolta oltre l’ordinario orario di lavoro nelle ore notturne, nonostante la disposizione del contratto collettivo sia chiaramente intellegibile nel senso del divieto di cumulo di tali indennita’ e nonostante sia la circolare del 26.6.2001 (portata a conoscenza di tutto il personale) sia la comunicazione interna del 7.8.2001 ribadissero le modalita’ applicative dei diversi compensi spettanti per le distinte prestazioni (indennita’ per lavoro notturno o articolate maggiorazioni per straordinario diurno feriale, straordinario notturno feriale, straordinario diurno festivo, straordinario notturno festivo) e precisassero espressamente che il compenso erogato per lavoro straordinario notturno non era cumulabile con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. La societa’ sottolinea, inoltre, profili di contraddittorieta’ della sentenza impugnata con riguardo alle argomentazioni utilizzate per la qualificazione della non riconoscibilita’ dell’errore rispetto alla motivazione concernente il rigetto dell’appello incidentale del lavoratore tesa ad inquadrare come “normale” la maggiorazione notturna se erogata ad un dipendente che effettua con continuita’ la sua prestazione secondo turni predeterminati, comprendenti anche le ore notturne.

2. I motivi del ricorso, che si prestano ad essere trattati congiuntamente, in quanto involgenti questioni intrinsecamente connesse, tutti relativi alla pretesa spettanza del diritto alla ripetizione delle somme erogate dal datore di lavoro a titolo di indennita’ notturna (in relazione ad una prestazione notturna protratta oltre l’orario normale di lavoro), sono infondati.

3. La Corte territoriale ha giudicato conformandosi al principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui le retribuzioni fissate dai contratti collettivi costituiscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori di una determinata categoria, senza che sia impedito al datore di lavoro di erogare ai propri dipendenti paghe superiori, siano esse determinate a seguito di contrattazione tra le parti o semplicemente da lui offerte al lavoratore, e senza che, in tali ipotesi, si possa parlare di spirito di liberalita’, atteso che la retribuzione, quale ne sia la misura, costituisce sempre la controprestazione del lavoro svolto dal dipendente, con la conseguenza che, ove il datore di lavoro richieda la restituzione delle somme erogate in eccesso rispetto alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo, non puo’ limitarsi a provare che il suddetto contratto prevede, per le prestazioni svolte, retribuzioni inferiori, ma deve dimostrare che la maggiore retribuzione erogata e’ stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dall’altro contraente, ossia di un errore che presenti i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 c.c. (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4942/2000; 818/2007; 15160/2011, 19923/2014); pertanto non sussiste, nella decisione impugnata, la denunciata violazione di legge.

4. In ordine alla dedotta erroneita’ della valutazione rispetto al profilo della riconoscibilita’ dell’errore, trattasi di vizio di motivazione su una circostanza fattuale, impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; ferma l’inammissibilita’ di un riesame del materiale probatorio gia’ valutato dal giudice di merito, va rilevato che la motivazione della sentenza impugnata si presenta coerente con i dati acquisiti e immune da vizi logici. Il giudice di merito ha, invero, sottolineato che il CCNL stipulato nel gennaio 2001 ha introdotto modalita’ e criteri di erogazione dell’indennita’ di lavoro notturno differenti rispetto alla disciplina sino a quel momento prevista dalla contrattazione collettiva (che prevedeva il cumulo delle indennita’) ed ha rilevato che tale portata innovativa ha determinato l’azienda ad adottare una circolare esplicativa (del 26.6.2001, n. 14) da portare “con sollecitudine, a conoscenza di tutto il personale”, oltre a richiedere l’inoltro di una comunicazione interna resa necessaria dalla constatazione di “una difformita’ di trattamento sul territorio”. Se, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto che la situazione concreta determinatasi all’indomani della stipulazione della nuova disciplina pattizia ha disorientato, per i suoi profili di novita’, sia gli uffici del personale sia i dipendenti risulta coerente e logicamente compatibile la successiva motivazione adottata dalla medesima Corte in punto di rigetto dell’appello incidentale ove ha sottolineato la chiarezza della previsione negoziale relativa alla misura della retribuzione ordinaria da considerare al fine di operare il computo delle maggiorazioni collegate alle diverse prestazioni notturne e/o straordinarie.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla in ordine alle spese di lite in assenza di costituzione della controparte.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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