Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14574 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 09/07/2020), n.14574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8615/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Casa di Cura Privata Villa Floria Srl, rappresentata e difesa

dall’Avv. Nicola Maione, presso il quale è elettivamente

domiciliata in Roma via Garigliano n. 11, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 340/39/12, depositata in data 2 novembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio

2020 dal Consigliere Dott. Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Casa di Cura Privata Villa Floria Srl, in esito al diniego del rimborso Iva per l’anno 2005, portava in detrazione il credito nella dichiarazione per il 2006, il quale, tuttavia, era disconosciuto dall’Agenzia delle entrate attesa la mancata indicazione del credito spettante al contribuente contestualmente al diniego stesso, sicchè l’Ufficio, previa iscrizione a ruolo, emetteva cartella di pagamento per la ripresa delle somme portate in detrazione, oltre sanzioni ed interessi.

L’impugnazione della cartella, respinta dalla CTP di Caserta, era accolta dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi. Resiste la contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Va disattesa, preliminarmente, l’eccepita violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3: il ricorso riporta una sufficiente, ancorchè sintetica, esposizione dei fatti sostanziali e processuali, con indicazione del tenore delle ragioni della decisione e di quelle fondanti le rispettive pretese, mentre non è necessario – essendo richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3 solo una “esposizione sommaria” dei fatti di causa – che siano riportate tutte le deduzioni ed argomentazioni delle parti.

Univoche e definite, poi, sono le denunciate violazioni di legge, articolate sull’esistenza del diritto di credito sia con riguardo alla possibilità di portare lo stesso in detrazione una volta denegato il rimborso, sia in relazione ai presupposti sostanziali per il suo riconoscimento e al soddisfacimento del relativo onere della prova.

2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 443 del 1997, art. 1 per aver la CTR ritenuto il diritto del contribuente a portare in detrazione il credito in caso di diniego di rimborso anche in assenza di alcuna specifica indicazione da parte dell’Ufficio.

3. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 2697 c.c. e del principio dell’onere della prova per aver la CTR riconosciuto il credito pur in assenza di prova della sua esistenza, il cui onere incombeva al contribuente.

4. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

4.1. Il D.P.R. n. 443 del 1997, art. 1, comma 1, nel testo ratione temporis vigente, prevede che “L’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto, che a seguito dell’esame della richiesta di rimborso ne accerta la non spettanza per difetto dei presupposti stabiliti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, procede alla notifica del provvedimento di diniego con contestuale indicazione del credito spettante. Il relativo credito è portato in detrazione, successivamente alla notificazione, in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale”.

Ne deriva che è possibile portare in detrazione il credito per il quale non è stato accordato il rimborso in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, purchè, contestualmente al diniego di rimborso, l’Amministrazione provveda alla “indicazione del credito spettante” al contribuente (v. Cass. n. 2599 del 30/01/2019; Cass. n. 11368 del 06/07/2012).

La ratio della disposizione, del resto, risulta evidente e lineare: se il mancato riconoscimento del rimborso trova giustificazione in ragioni formali ovvero, più specificamente, nella carenza dei “presupposti stabiliti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, è legittimo il ricorso alle altre modalità – i.e. la detrazione successiva – per il soddisfacimento della pretesa del contribuente.

Qualora, invece, il diniego si giustifichi sulla carenza dei requisiti sostanziali del credito stesso o, addirittura, sulla mancata prova della sua stessa esistenza, non appare neppure ipotizzabile l’insorgere della possibilità – per il solo fatto che il rimborso è stato negato – che le somme siano successivamente portate in detrazione.

Ne deriva, pertanto, che, ove l’Amministrazione non abbia fornito la specifica indicazione del credito spettante, nessuna somma può, validamente, essere portata in detrazione dal contribuente.

4.2. Orbene, nella vicenda in giudizio è pacifico, risultando dalla stessa sentenza impugnata, che il diniego non conteneva alcuna indicazione circa l’ammontare del credito spettante alla contribuente e che, anzi, la richiesta di rimborso era stata archiviata “per irreperibilità” e, dunque, in sostanza, per la sostanziale assenza del soggetto, sicchè non appare neppure ipotizzabile che l’Amministrazione finanziaria potesse autorizzare a portare in detrazione nella successiva dichiarazione annuale un credito di cui era carente la prova della sua stessa esistenza, prova che – va sottolineato – neppure nella successiva sede giudiziale è stata fornita.

5. Il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

Le spese di legittimità sono regolate, come in dispositivo, per soccombenza, mentre quelle dei gradi di merito vanno integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e l’esistenza di diversi orientamenti nella giurisprudenza di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Condanna Casa di Cura Privata Villa Floria Srl al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle dogane, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 9 luglio 2020

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