Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14572 del 15/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 15/07/2016), n.14572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23802/2010 proposto da:

S.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SANTE

ASSENNATO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA GABRIELLA DEL

ROSSO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI e MAURO RICCI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 380/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/04/2010, R.G. N. 1645/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato SILVIA ASSENNATO per delega GIUSEPPE ASSENNATO;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19/3 – 3/4/2010, la Corte d’appello di Firenze ha respinto l’impugnazione proposta da S.R. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che gli aveva rigettato la domanda volta alla condanna dell’Inps alla costituzione in suo favore della pensione supplementare di invalidita’ di cui della L. n. 1338 del 1962, art. 5.

La Corte territoriale ha spiegato che la L. n. 414 del 1996, che aveva abrogato il Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto al 31.12.1995, era una legge speciale successiva rispetto a quella di carattere generale invocata dal ricorrente ai fini del conseguimento della pensione supplementare, per cui quest’ultimo aveva solo diritto ad una riliquidazione del trattamento pensionistico in relazione ai contributi esistenti presso lo speciale Fondo di pensione anteriormente al 1996.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il S. con un solo motivo.

Resiste con controricorso l’Inps.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 1338 del 1962, art. 5 e del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, art. 3, in relazione all’art. 15 preleggi, nonche’ della L. n. 1338 del 1962, art. 5 e del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10, in relazione alla erronea interpretazione del D.Lgs. n. 414 del 1996, art. 3.

Sostiene il ricorrente che la disciplina speciale sopravvenuta (D.Lgs. n. 414 del 1996) non ha tacitamente abrogato la disciplina generale di cui della L. n. 1338 del 1962, art. 5 e che, pertanto, la fruizione della pensione di invalidita’ supplementare costituisce ancora una facolta’ per il titolare di pensione di invalidita’ specifica liquidata ai sensi della L. 28 luglio 1961, n. 830, art. 12 (norma richiamata dal D.Lgs. n. 414 del 1996). Invero, secondo il suo assunto difensivo, la pensione di invalidita’ specifica trova la fonte originaria della L. n. 830 del 1961, art. 12 e viene liquidata ai lavoratori che sono riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie della qualifica e che non possono essere collocati in altri servizi nell’azienda.

Aggiunge il ricorrente che ove si dovesse ritenere che per i titolari di pensione di invalidita’ specifica liquidata ai sensi della L. n. 830 del 1961, art. 12, comma 1, debba applicarsi esclusivamente il criterio di riliquidazione della pensione previsto del D.Lgs. n. 414 del 1996, art. 3, tale norma dovrebbe considerarsi incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., in quanto non garantirebbe all’invalido gia’ iscritto al soppresso Fondo dei dipendenti dei pubblici servizi di trasporto la medesima tutela apprestata per coloro che sono stati riconosciuti invalidi ai sensi del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 per effetto della L. n. 1338 del 1962, art. 5. In pratica, secondo il ricorrente, non vi sarebbe incompatibilita’ tra la disciplina di carattere generale di cui della L. n. 1338 del 1962, citato art. 5 e quella speciale successiva di cui del D.Lgs. n. 414 del 1996, art. 3, comma 4, in quanto la pensione di invalidita’ di cui della L. n. 830 del 1961, art. 12, comma 1, ha presupposti diversi rispetto a quelli richiamati dalla L. n. 1338 del 1962, art. 5, che richiede un’invalidita’ ai sensi del R.D.L. n. 636 del 1939. Ne deriverebbe, secondo tale assunto difensivo, che il titolare di una posizione contributiva presso l’assicurazione generale obbligatoria che percepisca una pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutivo, per la cui liquidazione non siano stati utilizzati i contributi esistenti nell’A.G.O., avrebbe sempre la facolta’ di richiedere l’accertamento del suo stato di invalidita’ secondo i criteri previsti dal R.D.L. n. 636 del 1939 e, ove riconosciuti i requisiti sanitari, avrebbe diritto alla pensione di invalidita’ supplementare liquidata dall’A.G.O.. Ove tali requisiti non vi fossero il medesimo dovrebbe attendere il compimento dell’eta’ pensionabile per la riliquidazione della pensione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 414 del 1996. Quindi, secondo il ricorrente, la disciplina speciale introdotta dal D.Lgs. n. 414 del 1996, non puo’ ritenersi tacitamente abrogativa della L. n. 1338 del 1962, art. 5. Inoltre, il trattamento pensionistico di invalidita’ specifica di cui egli usufruisce rientrerebbe, a suo giudizio, tra quelli sostitutivi dell’A.G.O., in quanto del D.Lgs. n. 414 del 1996, art. 3, nel prevedere le prestazioni, colloca tra queste la pensione di invalidita’ specifica ai sensi della L. 28 luglio 1961, n. 830, art. 12, comma 1, lett. a) e art. 13, comma 1, lett. a) e b).

Al contrario, l’Inps osserva che la pensione di invalidita’ specifica era stata riconosciuta al S. nel 2006 e che i presupposti per la richiesta applicazione della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 5, ai fini della reclamata pensione supplementare, sono diversi, trattandosi di normativa applicabile agli iscritti all’A.G.O.. Aggiunge la difesa dell’ente che occorre, anche, tener conto della circostanza che l’invalidita’ di cui gode il ricorrente e’ specifica e relazionata al fatto che il medesimo era iscritto al Fondo speciale degli addetti ai servizi pubblici di trasporto, per cui si basa su presupposti e requisiti diversi da quella di cui del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10, richiamata della L. n. 1338 del 1962, suddetto art. 5, per la pensione supplementare.

Infine, l’Inps contesta la fondatezza dell’eccezione di incostituzionalita’ sollevata dal ricorrente, stante la differenza di presupposti e requisiti richiesti per l’invalidita’ derivante dalla L. n. 830 del 1961, art. 12, applicabile solo agli iscritti al Fondo speciale degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, elemento differenziale, questo, sufficiente a giustificare una disciplina particolare e distinta da quella prevista del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 10. Inoltre, secondo l’Inps, il ricorrente non spiega in che cosa si sostanzia in termini economici la diversa tutela prevista dalla legge alle due categorie di invalidi.

Il ricorso e’ infondato.

Va premesso che il ricorrente dichiara di aver diritto a percepire dall’Inps la pensione supplementare di invalidita’ L. n. 1338 del 1962, ex art. 5, in quanto pensionato per “invalidita’ specifica” nel Fondo speciale trasporti, soppresso ad opera del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, ma di essere anche titolare di posizione contributiva presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’Inps per i versamenti effettuati dal 1968 al 1980.

La norma invocata, vale a dire della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 5, contenente disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti, prevede quanto segue: L’ASSICURATO CUI SIA STATA LIQUIDATA O PER IL QUALE, SUSSISTENDO IL RELATIVO DIRITTO, SIA IN CORSO DI LIQUIDAZIONE LA PENSIONE A CARICO DI UN TRATTAMENTO DI PREVIDENZA SOSTITUTIVA DELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER L’INVALIDITA’, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI O CHE NE COMPORTI L’ESCLUSIONE O L’ESONERO, HA FACOLTA’ DI CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DI UNA PENSIONE SUPPLEMENTARE IN BASE AI CONTRIBUTI VERSATI O ACCREDITATI NELL’ASSICURAZIONE STESSA QUALORA DETTI CONTRIBUTI NON SIANO SUFFICIENTI PER IL DIRITTO A PENSIONE AUTONOMA. IL DIRITTO ALLA PENSIONE SUPPLEMENTARE E’ SUBORDINATO ALLA CONDIZIONE CHE IL RICHIEDENTE ABBIA COMPIUTO L’ETA’ STABILITA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA DALLE NORME DELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA O SIA RICONOSCIUTO INVALIDO AI SENSI DEL R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10.

L’altra norma richiamata, vale a dire della L. 28 luglio 1961, n. 830, art. 12, che contiene disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con il R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2311, art. 8, stabilisce quanto segue: – PENSIONE DI INVALIDITA’ AGLI ISCRITTI IL CUI RAPPORTO DI LAVORO E’ REGOLATO DAL R.D.L. 8 gennaio 1931, n. 148.

GLI ISCRITTI AL FONDO AI QUALI E’ APPLICABILE IL R.D.L. 8 gennaio 1931, n. 148, POSSONO ESSERE COLLOCATI IN PENSIONE PER INVALIDITA’:

a) SE RICONOSCIUTI INVALIDI IN MODO PERMANENTE ED ASSOLUTO ALLE FUNZIONI PROPRIE DELLE QUALIFICHE DI CUI SONO RIVESTITI, QUANDO ABBIANO ALMENO 10 ANNI DI SERVIZIO E PURGHE PER INCAPACITA’ FISICA O PER MANCATA DISPONIBILITA’ DI POSTI, NON POSSONO ESSERE ADIBITI AD ALTRI SERVIZI DELL’AZIENDA;

b) QUANDO SIANO DIVENUTI INVALIDI IN MODO PERMANENTE PER CAUSA DI SERVIZIO, QUALUNQUE SIA IL NUMERO DI ANNI DI CONTRIBUZIONE COMPIUTI. SI CONSIDERA DOVUTA A CAUSA DI SERVIZIO LA INVALIDITA’ CHE SIA CONSEGUENZA DIRETTA ED IMMEDIATA DI TRAUMI SUBITI O DI INFERMITA’ CONTRATTE IN SERVIZIO, IN DIPENDENZA DELL’ESERCIZIO DELLE MANSIONI AFFIDATE ALL’ISCRITTO. E’ poi intervenuto il D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414 che all’art. 1 ha previsto quanto segue:- 1. A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 1996, IL FONDO PER LA PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO DI CUI DEL R.D.L. 19 OTTOBRE 1923, N. 2311, ART. 8 CONVERTITO DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, E’ SOPPRESSO. 2. CON EFFETTO DALLA DATA DI CUI AL COMMA 1, SONO ISCRITTI ALL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER L’INVALIDITA’, LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, AD ESCLUSIONE DEI DIPENDENTI DA COMUNI, PROVINCE E REGIONI ESERCENTI DIRETTAMENTE IN ECONOMIA IL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO, PER I QUALI RESTANO CONFERMATE LE DISPOSIZIONI DELLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 274, ART. 4, COMMA 2, CON LA DECORRENZA IVI INDICATA:

a) I LAVORATORI DI CUI ALLA L. 29 OTTOBRE 1971, N. 889, ART. 4, COMMA 1, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1995;

b) I LAVORATORI DI CUI ALLA L. 29 OTTOBRE 1971, N. 889, ART. 4, COMMA 1, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, ASSUNTI DALLE AZIENDE ESERCENTI PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 1995;

c) I TITOLARI DI POSIZIONI ASSICURATIVE PRESSO IL SOPPRESSO FONDO PER LA PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO, ANCORCHE’ SIA AVVENUTA LA CESSAZIONE ANTICIPATA DAL SERVIZIO CON DIRITTO A PRESTAZIONE DIFFERIBILE. Nel successivo art. 3, comma 3, della stessa legge e’ poi stabilito espressamente quanto segue:

IN CASO DI LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI CUI AL COMMA 1, LETTERE B), C) (quelle della lettera “C’ sono quelle dei titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ancorane sia avvenuta la cessazione anticipata dal servizio con diritto a prestazione differibile) E D), I PERIODI DI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA MATURATI NELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA ANTERIORMENTE AL 1 GENNAIO 1996 NON SONO CONSIDERATI UTILI AI FINI DELLA MATURAZIONE DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO. NEI SUDDETTI CASI L’IMPORTO DELLA PENSIONE E’ DETERMINATO DALLA SOMMA:

a) DELLA QUOTA DI PENSIONE CORRISPONDENTE ALL’IMPORTO RELATIVO ALLE ANZIANITA’ CONTRIBUTIVE ACQUISITE NEL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO ANTERIORMENTE AL 1 GENNAIO 1996, CALCOLATO CON RIFERIMENTO ALLA DATA DI DECORRENZA DELLA PENSIONE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE PRESSO IL SOPPRESSO FONDO CHE RESTA A TAL FINE CONFERMATA IN VIA TRANSITORIA;

b) DELLA QUOTA DI PENSIONE CORRISPONDENTE ALL’IMPORTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO RELATIVO ALLE ANZIANITA’ CONTRIBUTIVE ACQUISITE PRESSO IL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 1996, CALCOLATO SECONDO LE NORME DELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PERI LAVORATORI DIPENDENTI. Al successivo comma 4 e’, inoltre, stabilito:- NEI CASI DI LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI CUI AL COMMA 3, I PERIODI DI CONTRIBUZIONE ESISTENTI NEL FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI ANTERIORMENTE AL 1 GENNAIO 1996 DANNO LUOGO, AL COMPIMENTO DELL’ETA’ PREVISTA PER LA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI VECCHIAIA SECONDO LE NORME IN VIGORE TEMPO PER TEMPO NEL FONDO STESSO, ALLA RILIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO, DA EFFETTUARSI SULLA BASE DELLA RETRIBUZIONE UTILIZZATA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PENSIONE DI CUI AL COMMA 2, LETTERA B), RIVALUTATA SECONDO I COEFFICIENTI DI CUI AL D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 3, comma 5.

Ne consegue, secondo il chiaro disposto del D.Lgs. n. 414 del 1996, art. 3, comma 3 (attuazione della delega conferita dalla L. 28.1.2.1995, n. 549, art. 1, commi 70 e 71, in materia di soppressione del Fondo di Previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto), che in caso di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettere B), C) (la lett. “C” concerne la pensione di invalidita’ specifica ai sensi della L. 28 luglio 1961, n. 830, art. 12, comma 1, lett. A), art. 13, comma 1, lett. A) B) e D), i periodi di anzianita’ contributiva maturati nell’assicurazione generale obbligatoria anteriormente al 1 gennaio 1996 non sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico, essendo prevista solo la determinazione della pensione secondo i criteri fissati dalla stessa norma di cui al D.Lgs. n. 414 del 1996, citato art. 3.

In definitiva si puo’ ritenere che la pensione di invalidita’ indicata dal ricorrente ai fini della richiesta della pensione supplementare attiene ad un Fondo speciale ormai soppresso, tanto che i periodi di anzianita’ contributiva maturati nell’A.G.O anteriormente all’1/1/1996 non sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico, scaturendone solo la determinazione della pensione secondo i criteri stabiliti dalla stessa norma di cui al del D.Lgs. n. 414 del 1996, citato art. 3.

Pertanto, il dato normativo ultimo ritenuto applicabile nella fattispecie dalla Corte territoriale e’, per il carattere inequivocabile delle disposizioni in esso contenute, dirimente ai fini della soluzione della presente controversia.

Quindi, la conclusione cui e’ pervenuta la Corte di merito, secondo la quale il S. aveva solo diritto, al compimento dell’eta’ prevista per la pensione di vecchiaia, ad una riliquidazione del trattamento pensionistico in relazione ai contributi esistenti presso lo speciale Fondo di pensione anteriormente al 1996 in conseguenza della soppressione del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, si sottrae alle censure mosse col presente ricorso.

Ne’ possono condividersi i segnalati dubbi di incostituzionalita’ della norma speciale di cui del D.Lgs. n. 414 del 1996, art. 3, comma 4: invero, l’applicazione della normativa vigente al tempo della maturazione del diritto non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, garantito dall’art. 3 Cost., posto che ogni intervento legislativo a tutela delle posizioni pensionistiche ha carattere graduale e progressivo nel tempo e che non sussiste alcun principio di necessaria retroattivita’ nell’attribuzione di benefici previdenziali; ne’ contrasta con il principio posto dall’art. 38 Cost., atteso che per prestazioni pensionistiche adeguate alle esigenze di vita dei lavoratori aventi diritto ad esse devono intendersi prestazioni che non soltanto siano collegate alla retribuzione, senza peraltro costituirne necessariamente un prolungamento, ma che siano fondamentalmente idonee a realizzare le esigenze connesse al tenore di vita conseguito, secondo la valutazione discrezionale del legislatore, il quale, a tal fine, deve anche tenere conto della contribuzione e del reddito conseguito durante la vita lavorativa, delle effettive disponibilita’ finanziarie delle diverse gestioni, delle esigenze di un graduale sviluppo del sistema previdenziale e dell’interesse delle categorie meno protette e bisognevoli di adeguata tutela.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3100,00, di cui Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA