Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14572 del 12/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/06/2017, (ud. 08/03/2017, dep.12/06/2017),  n. 14572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14358/2012 proposto da:

WYETH LEDERLE S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SALARIA 259, presso lo studio dell’avvocato ELENA MARIA GIUFFRE’,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO ANDRONICO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA GERIT S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4157/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/06/2011 R.G.N. 6400/09.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata 3/6/2011, ha accolto l’appello dell’INPS contro la sentenza resa dal Tribunale di Latina, e per l’effetto ha rigettato l’opposizione proposta dalla Wyeth Lederle s.p.a. contro la cartella notificata il 16/5/2007, nell’interesse dell’Inps, per il recupero dei contributi previdenziali relativi a contratti di formazione e lavoro stipulati nel periodo 1997-2000, ritenuti aiuti di Stato non conformi al Trattato CE con decisione della Commissione europea in data 11 maggio 1999, n. 2000/128/CE, poi confermata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza 7 marzo 2002, causa C-310/99, e ribadita dalla medesima Corte con pronunzia del 1 aprile 2004, causa C-99/02;

contro la sentenza la società propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste l’Inps con controricorso;

il procuratore generale ha depositato le conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con l’unico motivo di ricorso la società censura la sentenza per violazione dell’art. 2946 c.c., e L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10;

la questione posta con il motivo in esame concerne l’esatta individuazione del termine di prescrizione da applicare alla fattispecie in esame, in cui si controverte dell’azione di recupero da parte dell’Inps di aiuti di Stato, costituiti dagli sgravi contributivi concessi alle imprese su contratti di formazione e lavoro;

essa è stata già affrontata e risolta da questa Corte con le pronunce 3/5/2012, nn. 6671, 6672 e 6673 e, da ultimo, con le sentenze 21/11/2016, n. 23654, e 5/12/2016, n. 24808, ai quali il Collegio intende dare continuità, nonostante le ampie argomentazioni esposte nel ricorso, che tuttavia non appaiono tali da indurre ad un ripensamento;

la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che, agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune, vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, atteso che, ai sensi degli artt. 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 659/1999, siccome interpretati dalla giurisprudenza comunitaria, le procedure di recupero sono disciplinate dal diritto nazionale, ex art. 14 cit., nel rispetto del principio di equivalenza fra le discipline, comunitaria e interna, nonchè del principio di effettività del rimedio;

per contro, e per le ragioni già esposte nei precedenti citati, non possono ritenersi applicabili nè il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., nè il termine di prescrizione quinquennale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10, riguardando tale disposizione le sole contribuzioni di previdenza e assistenza sociale, laddove l’incompatibilità comunitaria può riguardare qualsiasi tipo di aiuto, sicchè non è possibile assimilare l’azione di recupero dello sgravio da aiuto di Stato illegittimo e l’azione di pagamento di contributi non versati e applicare analogicamente alla prima il termine di prescrizione proprio della seconda (cfr. in termini, Cass. nn. 6671 e 6756 del 2012; v. pure Cass. 16/5/2013, n. 11913);

al riguardo non rileva che l’Inps utilizzi per il recupero dei contributi in esame la procedura di iscrizione a ruolo e della successiva formazione della cartella esattoriale, secondo le previsioni della D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, discendendo tale utilizzazione dal mero fatto che l’attività di recupero ha ad oggetto sgravi di natura contributiva, ma non incide sulla qualificazione giuridica dell’azione;

la rilevata differenziazione tra l’azione diretta al pagamento dei contributi omessi o evasi e quella diretta al recupero degli aiuti di Stato illegittimamente concessi comporta la manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale in ordine alla corrispondente diversa durata del termine prescrizionale, dovendosi peraltro rilevare, anche con riferimento ai correlati diritti dei lavoratori interessati, che la stessa disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, non è legislativamente prevista come di esclusiva applicazione in tema di pagamento di contributi omessi od evasi, residuando l’ordinario termine decennale per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, in caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente;

argomenti in contrario non possono trarsi dalla sentenza della Corte Cost. n. 125 del 2009: la Corte, nel ritenere non plausibile l’individuazione dell’art. 15 del citato regolamento comunitario come norma applicabile nell’ambito dell’azione di recupero proposta dallo Stato membro nei confronti del beneficiario degli aiuti ritenuti incompatibili, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale, rilevando il difetto di motivazione nella ordinanza di remissione nella parte in cui ha ritenuto applicabile, alla fattispecie oggetto del giudizio principale, il termine di prescrizione quinquennale stabilito dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, per le obbligazioni contributive, senza approfondire la rilevanza, ai fini dell’individuazione della natura dell’obbligazione, della sua finalità di porre rimedio alla violazione del diritto comunitario, in quanto diretta al recupero di aiuti di Stato accertati in via definitiva come illegittimi da una decisione della Commissione e da due sentenze della Corte di giustizia;

in tale decisione la Corte costituzionale non ha compiuto alcuna opzione in ordine al termine di prescrizione applicabile alle fattispecie in esame, ma piuttosto ha ribadito che tanto la decisione della commissione europea quanto il regolamento hanno demandato allo Stato la scelta delle modalità per esercitare il recupero, purchè fondate sui principi di equivalenza e di effettività (vedi pure Cass. 19/11/2010, n. 23418);

circa il dies a quo della prescrizione, esso va ravvisato nel giorno della notifica della decisione della Commissione allo Stato membro (4/6/1999), poichè solo da tale momento l’aiuto erogato è qualificabile come illegale (Cass. 22/07/2015, n. 15414);

la prescrizione non è dunque maturata anche a voler ritenere che il primo atto interruttivo della prescrizione sia dato dalla notifica della cartella di pagamento (16/5/2007);

ne consegue l’assorbimento delle altre questioni poste nel motivo in esame, con l’ulteriore conseguenza del rigetto del ricorso;

la complessità delle questioni e l’esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali di merito sorreggono la decisione di compensare le spese del presente giudizio.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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