Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14572 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. II, 04/07/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 04/07/2011), n.14572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.O. e M.M., rappresentati e difesi, per

procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati FORNASIERO

Giorgio e Luigi Manzi, elettivamente domiciliati presso lo studio del

secondo in Roma, Via F. Confalonieri n. 5;

– ricorrenti –

contro

G.G., F.A., B.R., P.

R., R.M.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 496 del 2009,

depositata il 18 marzo 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Carlo Albini, per delega;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, il quale ha concluso in senso con forme alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.O. e M.M. hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 496 del 2009, depositata il 18 marzo 2009, con la quale è stato accolto il loro appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1805 del 2002, ed è stata disposta la condanna di G. G. e F.A.M. alla demolizione dei manufatti ubicati ad una distanza inferiore di tre metri dalla loro proprietà;

che il ricorso è affidato ad un unico motivo ed è stato notificato a G.G. e F.A.M., nonchè a B. R., P.R. e R.M.;

che nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva;

che, ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta la prevista relazione, depositata il 10 marzo 2011, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano violazione e mancata applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., per mancata condanna alle spese del giudizio nel dispositivo in contrasto con la motivazione.

I ricorrenti rilevano che la sentenza impugnata, da un lato ha accolto il loro appello incidentale e nella parte motiva ha affermato che l’integrale rigetto delle domande attoree e l’accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti C. e M. comporta la condanna di G. e F. al pagamento integrale delle spese del giudizio di primo grado nonchè delle ulteriori spese del giudizio di appello, liquidate come da dispositivo, e, dall’altro, ha del tutto omesso la relativa statuizione nel dispositivo.

A conclusione del motivo, i ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto: E’ violato l’art. 91 c.p.c., nel caso di mancata condanna alle spese del giudizio nel dispositivo della sentenza in contrasto con la motivazione che afferma l’integrale rigetto delle domande attoree e l’accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti C. e M. comporta la condanna di G. e F. al pagamento integrale delle spese del giudizio di primo grado nonchè delle ulteriori spese del giudizio di appello, liquidate come da dispositivo.

Il ricorso è manifestamente fondato, risultando all’evidenza il contrasto tra la motivazione della sentenza, che correttamente fa applicazione del principio della soccombenza, affermando che le spese processuali vengono liquidate a carico di parti ben individuate in dispositivo, e il dispositivo che detta liquidazione non contiene.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio non condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale, peraltro, non sono state rivolte critiche di sorta;

che, invero, è ostativo all’accoglimento del ricorso il rilievo che i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., laddove gli stessi avrebbero dovuto denunciare un vizio di omessa pronuncia, alla stregua del consolidato principio secondo cui “la mancata statuizione nel dispositivo della sentenza – in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell’articolo 112 cod. proc. civ., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione” (Cass. n. 12084 del 2007; Cass. n. 255 del 2006);

che, nella specie, la Corte d’appello, pur affermando che “l’integrale rigetto delle domande attoree e l’accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti C. e M. comporta la condanna di G. e F. al pagamento integrale delle spese del giudizio di primo grado nonchè delle ulteriori spese del giudizio di appello, liquidate come da dispositivo”, ha tuttavia omesso ogni statuizione nel dispositivo sul punto, sicchè, nel mentre deve escludersi la sussistenza della denunciata violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., trova invece applicazione il richiamato principio;

che il ricorso è pertanto inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA