Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14571 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25177/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.P.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, n. 915/1/2016, depositata il 13 luglio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio

2021 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino (n. 774/12/2014), che aveva accolto il ricorso presentato da B.P., ex dipendente della Banca Commerciale Italiana contro il parziale diniego di rimborso dallo stesso richiesto, in relazione alle maggiori ritenute operate dal (OMISSIS).

2. In particolare, il contribuente aveva dedotto che, dall’assunzione nel 1963 sino al 1994, in base allo Statuto del Fondo pensione, ogni iscritto al Fondo per ogni anno era tenuto a versare il 7,75% della retribuzione. Il Fondo, poi, alla cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza, aveva provveduto ad erogare all’aderente quanto previsto, effettuando le trattenute come sostituto d’imposta. Il Fondo, in data 27 marzo 2002, aveva accreditato sul conto corrente dell’aderente al Fondo stesso ed ex dipendente della banca le somme di competenza, al netto della ritenuta d’acconto alla fonte. Il contribuente, dunque, aveva lamentato che l’importo trattenuto dal Fondo non era corretto, in relazione alla normativa vigente, ed aveva presentato, in data 23 marzo 2006, istanza di rimborso per Euro 7055,71. L’ufficio, in data 24 settembre 2012, aveva disposto un parziale diniego ai “vecchi scritti” del Fondo pensione, riconoscendo loro il diritto all’abbattimento del 4% sul montante maturato al 31 dicembre 2000, per la somma di Euro 677,32. Il contribuente, nonostante il parziale riconoscimento, aveva evidenziato che per il periodo dal 1 settembre 1963 (data di assunzione della Banca Commerciale Italiana) sino al 31 dicembre 1994, in quanto successivamente erano mutate le regole, il montante delle competenze maturate fino al 31/12/2000 doveva essere al “netto”, ossia di Euro 100.557,61, e non ai “lordo” per Euro 123.905,45, in quanto la differenza di Euro 23.347,84 rappresentava la quota parte dei contributi esente da imposta, ossia il 4% di cui alla normativa. Pertanto, il contribuente aveva chiesto il riconoscimento in suo favore della somma di Euro 7055,71.

3. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale, come detto, ha respinto l’appello della Agenzia delle entrate. In particolare, il giudice d’appello ha ritenuto che l’ufficio aveva solo affermato, ma non dimostrato, che almeno fino alla fine del 1994 i contributi dei singoli dipendenti della Banca Commerciale Italiana erano solo in “apparenza” e “nominalmente” riferibili agli stessi, ma in “realtà” erano stati versati e pagati dalla banca datrice di lavoro. Ha anche aggiunto che era incomprensibile giustificare la tassazione di “contributi” versati ai fondi pensioni, che erano stati prelevati dalle buste paga dei dipendenti ed aderenti ai fondi, già al netto dei contributi previdenziali obbligatori e della fiscalità nazionale locale.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, depositando anche memoria scritta.

5. Resta intimato il contribuente.

6. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con un unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce “l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, id est la sussistenza di un accordo tra la BCI e la Commissione interna (organo di rappresentanza dei lavoratori) che prevedeva un incrocio contributivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. In particolare, il giudice d’appello non avrebbe esaminato l’accordo intercorso tra la Banca Commerciale Italiana e la Commissione interna, organo di rappresentanza dei contribuenti, avente ad oggetto, per il periodo dal 1955 al 31 dicembre 1994, l’incrocio contributivo. Tale meccanismo, descritto puntualmente nell’accordo, ma non esaminato nè dalla Commissione tributaria regionale nè dalla Commissione tributaria provinciale, prodotto dinanzi a quest’ultima, aveva imputato solo formalmente alla banca il contributo previdenziale obbligatorio gravante per legge sul lavoratore destinato all’Inps, mentre aveva imputato formalmente al lavoratore quello destinato al Fondo (OMISSIS), versato invece dalla banca datrice di lavoro. La corrispondenza fra i due contributi, faceva sì che quello destinato al Fondo, benchè formalmente imputato al lavoratore, era stato sostanzialmente posta a carico della banca, e quello destinato all’Inps, formalmente posto a carico della banca, era stato sostanzialmente posto a carico del lavoratore. Pertanto, il versamento degli oneri al Fondo Pensione aziendale sostenuto dalla banca, non gravava quindi sui dipendenti, venendo compensato con quanto sempre la banca versava al Fondo obbligatorio gestito dall’Inps per conto dei medesimi lavoratori. Sia la Commissione tributaria provinciale che quella regionale, invece, avevano dato per scontato che i contributi fossero anche sostanzialmente, e non solo formalmente, imputabili al lavoratore. Il giudice d’appello ha completamente omesso di esaminare la sussistenza dell’accordo, mancando nella motivazione ogni riferimento allo stesso.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Anzitutto, si rileva che il motivo di ricorso, seppure formalmente incentrato in rubrica sul vizio di motivazione, sub specie di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in realtà, come emerge dal corpo del motivo, attiene alla facoltatività e alla non obbligatorietà dei contributi previdenziali pagati per il Fondo pensione integrativa (OMISSIS). Tanto è vero che il documento, il cui esame sarebbe stato omesso da parte del giudice di appello, come descritto nei suoi elementi essenziali, è costituito da un “accordo” intervenuto tra la Banca commerciale italiana e la Commissione interna (organo di rappresentanza dei lavoratori), recepito nella Delib. del Consiglio di amministrazione della Banca il 10 febbraio 1955. Proprio la natura pattizia di tale accordo dimostra il carattere solo facoltativo dei contributi erogati.

Pertanto, la doglianza va, in realtà, intesa, nella “sostanza”, come deduzione di violazione di legge, in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma, 2, ed al medesimo D.P.R., art. 48, comma 2, (ora artt. 19 e 51 Tuir).

Infatti, a pagina 8 del ricorso per cassazione vi è un espresso riferimento al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17 (“se la Ctr avesse esaminato, e compreso il fatto, avrebbe potuto applicare correttamente il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 2, ritenendo l’indeducibilità dei contributi”).

Analogo riferimento si rinviene nella “sintesi” finale del ricorso, a pagina nove, ove si deduce che dall’omesso esame dell’accordo intercorso tra la Banca Commerciale Italiana e l’organo di rappresentanza interna dei lavoratori, relativo alla sussistenza di un’ipotesi di incrocio contributivo, “è derivata l’erroneità della decisione sulla deducibilità dei contributi ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 2”.

1.3. Il contribuente ha presentato istanza di rimborso in data 21 marzo 2006 per la somma di Euro 7055,71, fondata sulle asserite maggiori ritenute subite sulla prestazione erogata di in forma capitale, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro con la Banca Commerciale Italiana. Secondo il B. i Fondo (OMISSIS) non ha scomputato dall’imponibile i contributi versati dal lavoratore stesso nel periodo di contribuzione compreso tra il 1955 e 31 dicembre 1994.

1.4. Il Fondo (OMISSIS) ha operato in regime sostitutivo del regime generale di previdenza obbligatoria per invalida vecchiaia per i dipendenti della Banca Commerciale Italiana. Inizialmente, dunque, la partecipazione di essi al Fondo era obbligatoria, costituendo parte integrale del contratto di lavoro con la Banca Commerciale Italiana.

Successivamente dal 1 gennaio 1955, a seguito di decisione governativa di estendere l’iscrizione dei dipendenti della banca all’assicurazione generale obbligatoria presso l’Inps, con attivazione dei corrispondenti obblighi contributivi, il Fondo, da funzione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, ha iniziato a svolgere la funzione di previdenza complementare integrativa (Cass., sez. 6, 28 dicembre 2016, n. 27079).

Il Fondo pensione Comit, dunque, in quanto iscritto all’albo dei fondi presso la Covip e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica al fine di garantire alla mente diritto un adeguato tenore di vita dell’età pensionabile (in tal senso Cass., sez. 6, 27079/2016, cit.).

Per l’Agenzia, per evitare una doppia trattenuta sulle retribuzioni, una in favore dell’Inps e l’altra in favore del Fondo, è stato stipulato dalla banca e dalla Commissione interna, organo di rappresentanza dei lavoratori, un accordo aziendale che ha introdotto il meccanismo dell’incrocio contributivo.

Tale meccanismo, secondo la ricorrente, sorto come puro strumento di semplificazione contabile, imputava formalmente alla banca il contributo previdenziale obbligatorio gravante per legge sul lavoratore e destinato all’Inps, mentre imputava formalmente sul lavoratore quello destinato al Fondo Comit.

1.5. La questione attiene, dunque, all’individuazione del soggetto che ha effettivamente pagato i contributi al Fondo (OMISSIS), ma si innesta inevitabilmente anche sulla natura obbligatoria o facoltativa dei contributi erogati al fondo di previdenza complementare.

1.6., Infatti, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17 comma 1 (indennità di fine rapporto), all’epoca vigente, “il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 21 aprile 1993, n. 124, e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni o frazione di anno preso a base di comunicazione, e moltiplicando il risultato per 12”.

Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 2, all’epoca vigente, prevede che “le altre indennità e somme indicate all’art. 16, comma 1, lett. a), anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1”.

Pertanto, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16 (tassazione separata), all’epoca vigente, dispone che la tassazione separata si applica ai redditi indicati nella successiva lett. A), quindi al trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c., e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente.

L’aliquota era invece determinata ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1; ciò ai fini della “imposta sostitutiva”.

Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 (determinazione del reddito di lavoro dipendente), all’epoca vigente, prevede, al comma 2, che “non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”.

1.7. Questa Corte (Cass., sez. 6-5, 1 luglio 2020, n. 13353), con orientamento consolidato (Cass., sez. 6-5, 10 dicembre 2020, n. 28125; Cass., sez. 6-5, 19 dicembre 2019, n. 33828), ha ritenuto che la prestazione di capitale in Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della Banca Commerciale Italiana), effettuata in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (“zainetto”), costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal Fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, lett. a), nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003, gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (Cass., sez. 5, 8 maggio 2019, n. 1215; Cass., sez. 6-5, 4 gennaio 2018, n. 124; Cass., sez. 6-5, 19 dicembre 2019, n. 33827).

Si è chiarito che l’imponibile delle prestazioni erogate dei fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include pertanto anche i contributi versati al dipendente, attesa la natura facoltativa (Cass., n. 27078 del 2016; Cass., n. 27079 del 2016). Sono dunque fiscalmente esenti a norma del D.P.R. n. 917 1986, art. 48, soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati “in ottemperanza a disposizioni di legge”.

medesima”.

La Commissione regionale, riconoscendo il diritto al rimborso, non si è attenuta agli indicati principi.

2. In accoglimento del ricorso, la sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso proposto dal contribuente.

3. Le spese del giudizio vanno compensate per intero tra le parti, sussistendone i presupposti per la peculiare evoluzione della vicenda processuale.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito,

rigetta l’originario ricorso proposto dal contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese del processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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