Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14571 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. I, 16/06/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 16/06/2010), n.14571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15367-2009 proposto da:

B.M. (c.f. (OMISSIS)), B.B.

(c.f. (OMISSIS)), nella qualità di genitori del minore

B.M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

A. BAIAMONTI 10, presso l’avvocato PONTORIERO PASQUALE, che li

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.M. TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA P.G. CORTE D’APPELLO DI ROMA,

SINDACO DEL COMUNE DI ROMA, G.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2012/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PONTORIERO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza in data 25/06/2008, dichiarava l’adottabilità di B.M. G., nato a (OMISSIS).

Proponevano appello i genitori B.B.e.M..

Si costituiva il curatore del minore, chiedendo il rigetto dell’appello.

La Corte di Appello di Roma, Sezione per i Minorenni, con sentenza 14/04/2009, rigettava l’appello.

Ricorrono per cassazione gli appellanti, sulla base di due motivi.

Non ha svolto attività difensiva il curatore del minore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 1984, artt. 1 e 8; con il secondo, insufficiente e contraddittoria motivazione, articolando il motivo su vari sub motivi.

I due motivi, strettamente collegati, possono essere trattati congiuntamente.

Quanto alla L. n. 184, art. 1 va precisato che esso introduce una generale enunciazione di principio per cui il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. Non pare evidentemente accettabile un’ interpretazione del principio in senso assoluto: il minore dovrebbe essere educato sempre e comunque nella famiglia d’origine (ciò che contraddirebbe il contenuto stesso della legge n. 184 e i principi costituzionali: l’art. 30 Cost., comma 2 precisa che, anche in caso di incapacità dei genitori, devono essere comunque assicurati i compiti di educazione, mantenimento, istruzione dei figli).

Il significato dell’enunciazione che apre la L. n. 184, anche alla luce dei commi successivi dell’art. 1 (per cui sono disposti, a favore della famiglia, interventi di sostegno ed aiuto, al fine di prevenire situazioni di abbandono) è ben diverso: il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine finchè ciò sia possibile ed è pertanto necessario individuare gli strumenti di aiuto e di sostegno ad essa, seguendosi del resto le indicazioni dell’art. 31 Cost., perchè la famiglia possa assolvere ai suoi compiti educativi; ma ove tale programma non ottenga l’effetto sperato, si farà luogo all’adozione, sciogliendo ogni legame con la famiglia d’origine.

Quanto alla L. n. 184, art. 8, va osservato che esso, definendo l’abbandono di minore, come privazione di “assistenza morale e materiale da parte dei genitori (o dei parenti tenuti a provvedervi)”, costituisce una norma in bianco, in ordine alla quale peraltro la giurisprudenza (e segnatamente quella di questa Corte) è pervenuta a risultati sostanzialmente univoci (per tutte, Cass. n. 21817 del 2006).

Soccorre, ancora una volta, il richiamo ai principi costituzionali:

l’art. 30 Cost. indica l’obbligo (prima ancora che il diritto) dei genitori di educare, istruire, mantenere i figli, e il principio costituzionale trova riscontro nell’art. 147 c.c. là dove si precisa che i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.

E’ necessario da un lato trasmettere al minore, con l’educazione e l’istruzione, i valori necessari per fargli progressivamente acquistare le capacità e posizioni proprie di ogni membro della collettività: a svolgere tale alta e delicatissima funzione la famiglia non è lasciata sola (vi sono altri soggetti istituzionali:

ad es. la scuola); essa ha comunque un ruolo preminente ed insostituibile. Ma è pure indispensabile provvedere anche finanziariamente al soddisfacimento dei bisogni del minore e alle sue esigenze di crescita: si tratta evidentemente di un compito assai complesso ed articolato, ben più ampio di quella minima prestazione di cure che serve a mantenere in vita il soggetto.

Va precisato che solo all’interesse del minore deve farsi comunque riferimento; non si sanziona il comportamento del genitore, ma ci si deve preoccupare esclusivamente di eliminare le conseguenze che tale comportamento determina o potrebbe determinare sullo sviluppo psico- fisico del fanciullo. Dunque, ove la situazione familiare fosse tale da compromettere in modo grave e irreversibile tale sviluppo, si dovrebbe far luogo ad adozione. Non alla figura di un minore astratto, nè a tutti i minori di quell’età o di quell’ambiente sociale ci si dovrà peraltro richiamare ma, a quel minore particolare, con la sua storia, il suo “vissuto”, le sue caratteristiche fisiche e psicologiche, la sua età, il suo grado di sviluppo (o meglio le potenzialità, le possibilità di sviluppo).

L’esigenza è dunque sempre la medesima: garantire una crescita armonica e compiuta del fanciullo. L’adozione presuppone una situazione grave ed irreversibile (laddove il giudizio di gravita ed irreversibilità va fatta con riferimento alla posizione del singolo minore). Consegue da quanto osservato che, alla luce dell’esclusivo interesse del minore, una mera espressione di volontà dei genitori, una “speranza” di recupero delle capacità genitoriali non è sicuramente idonea al superamento dell’abbandono.

Non si ravvisano, nella specie, violazioni della L. n. 183 del 1984, artt. 1 e 8.

La motivazione della sentenza appare adeguata e non illogica. Sulla incapacità dei genitori, il giudice a quo richiama la vicenda pregressa, sulla base di periodiche relazione dei servizi sociali:

l’impossibilità, affermata dai genitori, di occupasi del figlio, al momento della nascita, anche per uno stato di ansia e depressione della madre, con l’intenzione di lasciarlo in ospedale; l’ingresso del minore in casa famiglia, e, successivamente, l’esperimento di un suo ritorno a casa, sollecitato dal servizio sociale, rilevatosi del tutto negativo (grave trascuratezza dei genitori nei confronti del figlio, incapacità di stabili relazioni affettive con lui, rifiuto degli interventi del servizio sociale e della prospettiva di una attività lavorativa), fino alla restituzione del bambino al servizio, manifestando il padre la volontà di riprenderlo dopo due o tre anni: il bambino, all’atto del nuovo inserimento in casa famiglia, mostrava condizioni igienico-sanitarie molto precarie ed uno stato psicologico estremamente provato finchè in seguito, le visite dei genitori nella casa famiglia dimostravano scarsa comprensione delle esigenze del figlio.

Quanto ai nonni paterni, ravvisa il giudice a quo assenza di rapporti significativi con il minore, in quanto essi non si sono mai occupati di lui e non l’hanno mai visitato durante il lungo periodo trascorso in casa famiglia.

Una tardiva disponibilità, soltanto labiale, non poteva evidentemente – per quanto osservato dalla Corte di merito – modificare l’inesistenza accertata di rapporti con il minore.

Lamentano altresì i ricorrenti che la Corte di Appello non abbia preso in considerazione due circostanze nuove: un’attività lavorativa del B. (come da dichiarazione a verbale di udienza, e da certificazione prodotta), nonchè il miglioramento della casa di abitazione, confermato dalla relazione dei servizi. E’ evidente peraltro che tali circostanze, che pur potrebbero astrattamente rilevare se accompagnate ad ulteriori elementi positivi, per il superamento di una situazione di abbandono, non possono venire in considerazione, nella specie, di fronte all’accertata e perdurante grave incapacità di accudimento del minore e di comprensione delle sue esigenze.

I motivi sono infondati , e il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva il curatore del minore.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 Marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA