Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14571 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel ricorso iscritto al n. 3368/2014, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

A.F.P.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 154/01/12 emessa inter partes il

20 dicembre 2012 dalla Commissione Tributaria Regionale per la

Sicilia.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2020

dal consigliere Dott. Gilotta Bruno;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. Basile Tommaso, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito per l’Agenzia delle Entrate l’avv. Giovanni Palatiello.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Il 10 ottobre 2005 l’Ufficio di Termini Imerese dell’Agenzia delle entrate notificò a A.F.P., titolare di una ditta artigiana di autotrasporto merci per conto terzi, l’avviso di accertamento (OMISSIS), con cui contestò l’omessa contabilizzazione per l’anno 2003 di ricavi per Euro 180.288,00 e l’indebita detrazione di costi per Euro 45.748,00.

L’accertamento si era fondato sul p.v.c. 21/12/2004 della Guardia di Finanza, che, all’esito di una verifica, avendo ritenuto complessivamente inattendibile la contabilità del contribuente, aveva ricostruito induttivamente i ricavi calcolando il numero dei trasporti eseguiti sulla base del chilometraggio desunto dal carburante consumato, applicando agli stessi la tariffa “a forcella” di cui alla L. n. 298 del 1974, artt. 50-52; e ritenuto altresì indeducibili i costi di acquisto di carburante risultanti da fatture anzichè da apposite schede carburanti.

L’accertamento fu impugnato dal contribuente con ricorso che fu accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo con sentenza che, appellata dall’Ufficio alla Commissione tributaria regionale per la Sicilia, è stata da questa confermata.

La Commissione tributaria regionale ha ribadito, sul piano dei costi dedotti, l’idoneità delle fatture emesse a documentarli, attesa la loro conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 e dal D.P.R. n. 277 del 2000, che pone la disciplina del credito d’imposta previsto dalla L. n. 448 del 1998, art. 8; e sul piano dei ricavi, la fondatezza dei rilievi del contribuente concernenti il risultato aritmetico complessivo del chilometraggio, derivato dall’errata duplicazione fra quello emergente da fatture e schede carburanti e quello dichiarato all’Agenzia delle Dogane ai fini del credito d’imposta; e la mancata considerazione della vetustà degli automezzi sul calcolo del consumo chilometrico.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre, per un motivo, l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il ricorso l’Agenzia deduce “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 2, D.P.R. n. 444 del 1997, art. 1, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, avendo ritenuto la Commissione tributaria regionale equivalenti alle schede carburante previste dal D.P.R. n. 444 del 1997 fatture passive non contenenti i dati identificativi del veicolo rifornito e i chilometri iniziali e finali percorsi nel periodo di riferimento.

Il ricorso è inammissibile, in quanto l’atto non risulta notificato.

Se ai fini della tempestività dell’impugnazione è sufficiente la prova della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione della notifica, la prova dell’avvenuto perfezionamento di quest’ultima può essere data anche in un momento successivo, fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione in pubblica udienza, ovvero fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio (Cassazione civile, sez. un., 12 maggio 2010, n. 11429). Nulla ha depositato la parte ricorrente a riprova dell’avvenuto perfezionamento della notifica e, dunque, va dichiarata l’inammissibilità del suo ricorso. Infatti, effettuato l’accesso diretto all’incarto processuale, l’avviso di ricevimento non è allegato all’originale del ricorso nè altrove, nè tale cartolina è menzionata nella nota di deposito di atti, nè di essa v’è traccia telematica nel SIC (Sistema Informativo Cassazione).

Nulla per le spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 9 luglio 2020

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