Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14570 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 15/07/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29595/2011 proposto da:

DOM OFFICINA MECCANICA DI R.D.L. & C. SAS IN

LIQUIDAZIONE, (OMISSIS), in persona del liquidatore e socio

accomandatario D.L.R., elettivamente domiciliata in Roma,

Via Eleonora Duse 35, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

PAPPALARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO PACCOIA, come

da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

O.F. SRL – ORA WOOD DIY LTD, in persona del procuratore

generale F.O., in forza di determinazione dell’organo

amministrativo in data 2679/2011, nonche’ di procura generale atto

notaio Thomas Loyd Barker del 2 dicembre 2011, elettivamente

domiciliata in Roma, Piazza Giunone Regina 1, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO BELLARDI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANSELMO CARLEVARO, come da procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MERCANTILE LEASING SPA, INA ASSITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 769/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 23/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Carlevaro, che si riporta agli atti e alle

conclusioni assunte;

udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Riccardo Fuzio, che

conclude per raccoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La societa’ O.F. & C. s.a.s. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Saluzzo la D.O.M. s.n.c. e la Mercantile Leasing spa, assumendo che l’impianto automatizzato di carico e scarico di una preesistente macchina per la bordatura di mensole e pannelli, venduto dalla convenuta D.O.M. s.n.c. alla societa’ di leasing Mercantile Leasing spa, e da questa poi dato in uso in forza di contratto di leasing alla societa’ attrice, era gravemente difettoso ed aveva causato il danneggiamento di ingenti quantitativi di mensole; chiedeva la risoluzione del contratto di vendita in luogo della proprietaria anche in forza di apposita clausola contrattuale, o, in subordine, la riduzione almeno nella misura di 3/4 del prezzo, ed il risarcimento dei danni, indicati in misura di Euro 340.000 (cosi’ sentenza impugnata pag. 10).

2. La Mercantile Leasing spa rimaneva contumace, mentre si costituiva in giudizio la D.O.M. s.n.c. di R.d.L. & C., che chiedeva il rigetto delle domande attoree e chiamava in giudizio, al fine di svolgere domanda di manleva, la compagnia assicurativa I.N.A. Assitalia s.p.a., che si costituiva anch’essa in giudizio contestando la fondatezza delle domande attoree ed in ogni caso negando che il fatto oggetto della controversia fosse coperto da garanzia assicurativa. Successivamente ai sensi dell’art. 111 c.p.c., si costituiva volontariamente in giudizio la O.F. s.r.l., cessionaria dell’azienda della O.F. & C. s.a.s..

3. Con sentenza del 14.04.2010 il Tribunale di Saluzzo dichiarava risolto il contratto con cui la D.O.M. s.n.c. aveva venduto alla Mercantile Leasing spa, la macchina per la bordatura di mensole e pannelli, concesso in locazione alla societa’ attrice. Condannava la D.O.M. s.n.c. alla rifusione in favore della O.F. s.r.l. della somma di Euro 142.026,00 oltre interessi legali; condannava la O.F. s.r.l. a restituire alla D.O.M. s.n.c. il macchinario difettoso oggetto di controversia; condannava la D.O.M. s.n.c. al pagamento in favore della O.F. s.r.l. della somma di Euro 26.831,69, oltre interessi; condannava Ina Assitalia spa al pagamento in favore della O.F. s.r.l. della somma di Euro 25.200,00, oltre interessi; condannava Ina Assitalia spa al pagamento in favore della D.O.M. s.n.c. della somma di Euro 2.500,00, oltre interessi, con compensazione tra le parti delle spese di lite.

4. Avverso la suddetta sentenza la D.O.M. s.a.s. (gia’ s.n.c.) di R.d.L. & C. proponeva appello; le parti appellate O.F. s.r.l. e I.N.A. Assitalia s.p.a. si costituivano in giudizio e resistevano all’appello, chiedendone la reiezione, nonche’ formulando appello incidentale.

5. Con sentenza n. 769 del 2011 la Corte d’Appello di Torino rigettava l’appello principale della D.O.M. s.a.s. di R.d.L. & C., nonche’ gli appelli incidentali della O.F. s.r.l. e della I.N.A. Assitalia s.p.a..

6. Avverso la suddetta sentenza la D.O.M. s.a.s. propone ricorso per cassazione formulando due motivi. Resiste la Wood Diy Ldt (incorporante la O.F. srl) con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A. I motivi del ricorso.

1. Con il primo motivo la ricorrente eccepisce la violazione o falsa applicazione dell’art. 1497 c.p.c., comma 3, in ordine alla possibilita’ di pronunzia di risoluzione del contratto per avere il compratore utilizzato, trasformato, tratto profitto e deteriorato il macchinario compravenduto.

La ricorrente sottolinea che il macchinario era stato sensibilmente trasformato dall’acquirente sia nei programmi (software) che nella macchina (hardware) per adattarlo alla “bordatrice”, con la conseguenza che la trasformazione della macchina acquistata era una prova indubbia della volonta’ dell’acquirente di accettare la cosa nonostante i vizi. Inoltre, l’intensivo utilizzo del macchinario per circa sette anni dalla consegna, prova che la O. non solo non ha mai considerato inidoneo il macchinario acquistato, ma che ne ha tratto comunque dei vantaggi per l’azienda, con corrispondente usura del macchinario stesso, che non puo’ essere percio’ restituito al venditore nelle stesse condizioni in cui fu consegnato all’acquirente.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta il vizio della motivazione, per aver la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibile l’appello con riguardo alla rinuncia dell’acquirente a far valere la garanzia per i vizi, ritenendo si trattasse di eccezioni nuove, mai proposte in comparsa di costituzione e risposta in primo grado. Ad avviso della ricorrente invece l’indagine in ordine alla sussistenza o insussistenza dei presupposti dell’azione di risoluzione deve essere compiuta dal giudice d’ufficio. Infatti, non erano stati introdotti fatti (impeditivi, estintivi o modificativi) nuovi, ma l’appello aveva semplicemente rilevato fatti gia’ noti e pacifici in causa che avrebbero dovuto imporre l’applicazione dell’invocato comma 3, dell’art. 1492 c.c., precludendo cosi’ al compratore l’azione di risoluzione.

B. Il ricorso e’ infondato e va rigettato.

La ricorrente fonda la sua impugnazione sulla erroneita’ della pronuncia di risoluzione con riguardo alla impossibilita’ di restituzione della cosa venduta. La corte d’appello ha invece evidenziato, con autonome rationes decidendi, la correttezza della decisione del primo giudice che aveva accolto la domanda di risoluzione del contratto anche sulla base della inutilizzabilita’ e della inidoneita’ dell’apparecchiatura in questione per la lavorazione, non rispettando essa la normativa in materia infortunistica. La Corte di appello, infatti, a pag. 17, dopo aver rilevato che il c.t.u. aveva sottolineato che i vizi e difetti riscontrati incidevano anche sulla concreta lavorazione posto che richiedevano continui interventi manuali da parte degli addetti, cosi’ “eludendo i dispositivi di sicurezza”, ha concluso che “l’impossibilita’ di procedere con il carico e lo scarico delle mensole della bordatrice in condizioni di sicurezza per i lavoratori determina l’assoluta inidoneita’ del macchinario prodotto dalla DOM me ad essere destinato all’uso per cui era stato progettato e costruito”.

Si tratta, come si e’ detto, di un’autonoma ratio decidendi che sorregge la statuizione di risoluzione del contratto, che, quindi, in assenza di specifica impugnazione sul punto, deve ritenersi ormai passata in giudicato.

C. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in Euro 10.000,00 (diecimila) per compensi e Euro 200,00 (duecento) per spese, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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