Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14570 del 13/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 14570 Anno 2015
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 8427-2008 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C.E. 01585570581,
(già FERROVIE DELLO STATO S.P.A. SOCIETAI DI
TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo
2015
1859

studio dell’avvocato VESCI GERARDO che la rappresenta
e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

AGGAZIO CATALDO, ORESTE ROCCO, TOPO RAFFAELE;

Data pubblicazione: 13/07/2015

- intimati –

e sul ricorso 11404-2008 proposto da:
ORESTE ROCCO,

TOPO RAFFAELE, AGGAZIO CATALDO,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI
209, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO BUZZI,

PELLICCIONI PATRIZIA;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C.F. 01585570581,
(già FERROVIE DELLO STATO S.P.A. SOCIETA’ DI
TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI);
– intimata –

avverso la sentenza n. 7520/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/03/2007 R.G.N.
683/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/04/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato BUZZI ALBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, inammissibilità del
ricorso incidentale.

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

.k.

Udienza del 28.4.2015, causa n. 6

R.G. n. 10696/08

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10.04.2007 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del
Tribunale di Roma del 18.10.2001 con la quale è stata accolte la domanda del lavoratore
ricorrente indicato in epigrafe intesa ad ottenere il riconoscimento del suo diritto a percepire
dalle Ferrovie dello Stato s.p.a. l’indennità di posizione quadri di cui all’art. 49 CCNL 1990 1992 correlata alla 2A misura, con la conseguente condanna di detta società al pagamento
delle relative differenze retributive. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia sulla base
dell’accordo sindacale del 1993 che ha espressamente previsto, per il profilo professionale di
capo stazione sovrintendente, operatore DCO, l’attribuzione dell’indennità di posizione
secondo i parametri della 3A o della 2A misura; il successivo accordo del 12 giugno 1996 ha poi
superato la contraddizione rinvenibile nel medesimo accordo del 1993 laddove, nell’allegato 2
è prevista, per il profilo professionale di capo stazione sovraintendente, l’attribuzione,
alternativamente, della seconda o terza misura, mentre nell’allegato 3 ad alcuni DCO era stata
attribuita solo la prima misura. La stessa Corte d’appello ha considerato che il citato accordo
del 1996, inserendosi in un complesso iter contrattuale inteso a disciplinare l’indennità di
posizione, ha chiarito la volontà delle parti di disciplinare la stessa indennità in relazione ai
mutamenti intervenuti nell’assetto organizzativo della società datrice di lavoro con la
decorrenza già stabilita negli accordi precedenti il 96 cui questo accordo dichiara di voler dare

>

piena esecuzione.
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., già Ferrovie dello Stato, propone ricorso, affidato a un motivo..
Resiste con controricorso l’intimato. Le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione

,..

_
I

Con il primo articolato motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e
1363 SS. in relazione all’Accordo sindacale del 12.6.1996, nonché l’omessa ed insufficiente
motivazione circa punti decisivi della controversia e conseguentemente si sostiene che, sulla
base del punto 1 del citato accordo 13 maggio 1993 la ricollocazione dei dipendenti è stata
realizzata sulla base dell’individuazione effettuata per settori di utilizzazione secondo i criteri
ed i parametri descritti nei prospetti allegati che costituiscono parte integrante del medesimo
accordo, e l’allegato 2 non prevedeva criteri da seguire per l’attribuzione della seconda e terza
ritenuto di mantenere la prima misura e, tra queste, quelle occupate dai DCO che operavano
su tratte di linea ritenute meno produttive in base all’organizzazione strutturale degli impianti.
Il successivo accordo del 1996 avrebbe invece carattere innovativo e non ricognitivo rispetto
all’accordo

del 1993 che deve conseguentemente essere

valutato ed Interpretato

autonomamente rispetto al successivo, per cui la seconda e terza misura dell’indennità in
questione potrebbe essere riconosciuta solo ed esclusivamente ai dirigenti operatori centrali
degli uffici specificamente indicati nell’accordo del 1993.
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..

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Il ricorso è infondato, apparendo la ricostruzione della vicenda contrattuale adeguatamente
motivata e coerente con le regole di interpretazione dei contratti. La Corte ha infatti ricordato
come l’art. 49 del CCNL dei Ferrovieri avesse previsto che al personale quadri fosse attribuita,
con decorrenza 1.6.1990, in luogo delle precedenti indennità accessorie, un’unica indennità
definita ” indennità quadri”, articolata in indennità di base, di posizione e superminimo. Si
prevedevano tre misure di indennità per le varie categorie e si stabiliva che i criteri per la
determinazione delle tre misure e la valutazione dei posti sarebbero state definite con le 0055
firmatarie del contratto. Solo con il verbale di accordo del 13.5.1993 le FFSS e le OOSS hanno
proceduto alla verifica ed alla revisione organizzativa a livello nazionale delle posizioni
dell’area quadri, ma nell’allegato 2 di tale accordo la figura dell’operatore DCO, prevista
0
nell’ambito delle stazioni, si è vista attribuire la misura 3 e 2 0 dell’indennità di posizione ,
nell’allegato 3 ad alcuni uffici DCO è stata invece attribuita solo la 1 0 misura. Data questa
incongruenza con l’Accordo 12.6.1996 le medesime parti hanno convenuto ” l’applicazione
puntuale degli accordi nazionali che prevedono per il DCO l’indennità di posizione in seconda
fascia area 8° categoria e hanno individuato nella 3 0 fascia specifici uffici. In sostanza per la
Corte di appello avendo gli accordi precedenti stabilita una ricollocazione sulla base delle
posizioni ricoperte al 1.10.1992 questa decorrenza nell’attribuzione della seconda misura
2.

segue la decorrenza dei precedenti accordi posto che il nuovo accordo del 1996 intendeva solo
precisare il contenuto di quanto già stabilito dandone così piena esecuzione, visto che sul
punto nulla afferma in senso contrario. L’interpretazione adottata dalla Corte territoriale
appare logicamente corretta e persuasiva sul piano argornentativo e non appare violare i
canoni ermeneutici dei negozi: va peraltro ricordato che il vizio di motivazione sussiste
unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l’iter logico da
questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel
ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l’esame di punti decisivi della
controversia irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta; per poter
considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è
necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte
2

misura , per cui l’allegato 3 ha individuato tutte quelle posizioni alle quali le parti avevano

le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi – come sicuramente
ha fatto la Corte di appello di Roma – le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo
caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con
esse. La Corte territoriale ha offerto una ricostruzione razionalmente coerente delle vicende
contrattuali e non ha applicato retroattivamente le norme del 96 posto che ha ritenuto che tali
norme intendessero ribadire una decorrenza già precedentemente stabilita. Questa Corte,
peraltro, ha già ritenuto in numerose altre controversie di oggetto analogo non viziate
motivazione analoghe ( cfr. cass. n. 14637/13, cass. n. 14638/12, cass. n. 17649/09, cass. n.

Con il ricorso incidentale si allega la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in
relazione all’art. 14 DM 8 aprile 2004 n. 127 e all’art. 91, nonché l’omessa motivazione. Non si
era provveduto sul rimborso forfettario previsto dal citato DM.
Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile per difetto di interesse in quanto previsto
direttamente per legge e quindi dovuto anche indipendentemente da una menzione in
sentenza, come ribadito da questa come ammette anche la parte ricorrente in via incidentale (
cass. n. 10417/2003).

Si deve quindi rigettare il ricorso principale

e

dichiarare inammissibile quello incidentale. Le

spese di lite, liquidate come al dispositivo, vanno compensate per un terzo tra le parti e poste
a carico delle FFSS per i residui due terzi.

P.Q.M.

La Corte:
riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile
quello incidentale Compensa tra le parti un terzo delle spese del giudizio
di legittimità ponendo i residui due terzi a carico delle FFSS liquidate per
l’intero in curo 100,00 per esborsi, nonché in euro 3.500,00 per
5

compensi, oltre accessori come per legge e spese generali, da distrarsi in
favore dei procuratori delle parti ricorrenti in via incidentale Avv.ti Buzzi
Alberto e Pelliccioni Patrizia antistatari.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.4.2015

22102/09 e moltissime altre).

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