Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14570 del 12/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/06/2017, (ud. 07/03/2017, dep.12/06/2017),  n. 14570

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20245/2011 proposto da:

L.D.G., c.f. (OMISSIS), titolare della DITTA

omonima Ditta, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI SALVAGGIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RITA RASPANTI,

ANDREA ROSSI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 601/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/04/2011 R.G.N. 2497/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI SALVAGGIO;

udito l’Avvocato LETIZIA GRIPPA per delega Avvocato ANDREA ROSSI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento di condanna di L.G.D. al pagamento a favore dell’Inail, a titolo di regresso ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, delle somme corrisposte dall’Istituto agli eredi di D.B.G., dipendente della ditta L., vittima di un infortunio sul lavoro che ne aveva causato il decesso.

La Corte territoriale, dato atto che la Corte d’appello di Caltanissetta in sede penale aveva dichiarato prescritto il reato, ha affermato che correttamente il giudice di primo grado aveva provveduto ad accertare la natura del fatto produttivo del danno ai fini della permanenza della responsabilità del datore di lavoro D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 10, comma 2.

Con riferimento alla responsabilità del datore di lavoro ed all’ insussistenza dello concorso di colpa del lavoratore, la Corte d’appello di Palermo, premesso che il giudice civile può tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti nel giudizio penale nel rispetto del contraddittorio, ha ricostruito la dinamica dell’incidente ed ha affermato la violazione sia del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68, sia del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 37. Ha osservato, inoltre, che il documento fornito dal datore di lavoro circa l’uso dei dispositivi di sicurezza, così come la dedotta consegna del manuale di istruzioni, non concretizzavano quella informazione in ordine agli specifici rischi connessi all’uso del mezzo meccanico ed alle situazioni anormali prevedibili richiesta dalla normativa e che, anche a voler ritenere le informazioni fornite al lavoratore conformi al dettato di legge, non per questo il datore di lavoro era esente da responsabilità non avendo accertato e vigilato circa la loro osservanza da parte del dipendente e che non era emersa la prova del carattere abnorme dell’attività posta in essere dal lavoratore.

Avverso la sentenza ricorre in cassazione la ditta L. formulando due motivi. Resiste l’Inail con controricorso ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10 e dell’art. 651 c.p.p., nonchè vizio di motivazione.

Lamenta che i giudici di merito non avrebbero potuto basare la loro decisione sulla sentenza penale di condanna emessa in primo grado perchè tale sentenza era stata travolta dalla sentenza predibattimentale d’appello di non doversi procedere per prescrizione del reato.

Deduce che con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello civile aveva ritenuto accertata nel giudizio penale la responsabilità del datore di lavoro richiamando passaggi della motivazione della sentenza penale di condanna che erano stati oggetto di censure nell’atto di appello. Lamenta che in definitiva la Corte d’appello civile aveva basato la responsabilità del ricorrente sulla base dei medesimi argomenti della sentenza penale di primo grado sebbene riformata in appello.

2. Con il secondo motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11; D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68; D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 37; art. 2087 c.c.; nonchè vizio di motivazione.

Ribadisce che il giudice civile, in assenza di sentenza penale di condanna, deve sempre valutare se in base alle prove e alle allegazioni delle parti sussista o meno la responsabilità civile per il fatto che avrebbe costituito reato e che nella fattispecie sia il Tribunale che la Corte d’appello avevano dato per scontata la sussistenza del reato che invece nella fattispecie non sussisteva, considerato anche che l’Inail non aveva articolato alcuna prova sul nesso di causalità ed anzi l’ordinanza ammissiva della prova era stata revocata. Deduce invece che era emerso durante l’istruttoria dibattimentale il comportamento abnorme ed imprevedibile del lavoratore che era salito sopra l’autopompa, sebbene fosse munito di telecomando a distanza, in contrasto con le informazioni contenute nel libretto di istruzioni fornito dal datore di lavoro circa le modalità di utilizzo dei mezzi e per giunta mentre era distratto in quanto stava parlando al cellulare. In subordine rileva quanto meno il concorso del lavoratore al verificarsi dell’evento con conseguente proporzionale riduzione della responsabilità del datore di lavoro.

3. I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.

Deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità dell’eccezione di violazione dell’art. 366 bis c.p.c., formulata dall’Inail per inidoneità del quesito atteso che detta disposizione non è applicabile alla fattispecie in esame in quanto si tratta di sentenza depositata dopo l’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha abrogato l’art. 366 bis citato.

Quanto alle censure formulate con il primo motivo va rilevato che costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte che il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato e può, a tal fine, porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in sede penale, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione. (Cass. n. 5009/2009, n. 20724/2013).

Deve darsi, pertanto, continuità a detto principio ribadendo che il giudice civile in presenza di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, pur priva di effetti vincolanti nel giudizio di accertamento della responsabilità del datore di lavoro per il decesso del dipendente a seguito di infortunio sul lavoro, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente (cfr. Cass. n. 20724/2013; n. 2168/2013; n. 10055/2010; n. 2409/2005).

Nella fattispecie la Corte territoriale ha basato il proprio convincimento passando in rassegna il contenuto delle prove, testimoniali e documentali, raccolte nel corso del giudizio penale e sottoponendole al proprio autonomo vaglio critico come anche esplicitamente affermato nella stessa sentenza qui impugnata.

Sulla base di detti elementi la Corte ha ricostruito la dinamica dell’incidente accertando che, essendo sorti di problemi di dosaggio tra il calcestruzzo nella betoniera e quello (sito nella autopompa, il lavoratore era salito sopra la betoniera per manovrare il braccio ed inserirlo all’interno della tramoggia, quando il braccio era fuoriuscito dalla sua posizione colpendolo alla testa e determinandone il decesso.

La Corte di merito ha poi richiamato gli elementi emersi dalla CTU svolta dal Pubblico Ministero che aveva specificato che non erano state adottate tutte le misure di sicurezza atte ad impedire o ridurre possibili cadute di materiali o improvvise, ma prevedibilii oscillazioni della parte terminale del braccio metallico e che in particolare erano ravvisabile le violazioni sia del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68, sia del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 37.

La Corte ha anche sottolineato che le informazioni ed istruzioni fornite dal datore di lavoro al dipendente al fine di prevenire infortuni non erano adeguate e che comunque, anche a volerle ritenere conformi al dettato normativo, non per questo il datore di lavoro sarebbe strato esonerato da responsabilità in quanto aveva omesso di accertare e vigilare che dette misure fossero in concreto osservate.

Infine quanto all’imprevedibilità del comportamento del lavoratore ed alla sua abnormità la Corte con giudizio di fatto ha ritenuto prevedibile il comportamento del lavoratore consistente nel salire, ancorchè imprudentemente, sull’autopompa per cercare di risolvere i problemi tecnici insorti e di porsi, comunque, in posizione non di sicurezza pervenendo, altresì, ad escludere il concorso di colpa dello stesso stante la non idonea informazione da parte del datore di lavoro dei rischi connessi all’uso della autopompa, inadeguatezza che trovava conferma nella circostanza che il lavoratore già in altre precedenti occasioni aveva compiuto operazioni senza porsi a distanza di sicurezza.

La sentenza impugnata, pertanto, sfugge alle violazioni lamentate ed in particolare alla violazione dell’art. 651 c.p.p., risultando senza ombra di dubbio che la Corte ha provveduto ad una sua autonoma valutazione in assenza di accertamenti di fatto del giudice penale aventi efficacia di giudicato.

Va rilevato, infine, che in tema di infortuni in occasione di lavoro, l’accertamento della dinamica del sinistro, dei relativi antecedenti causali e della condotta dello stesso infortunato involge questioni di fatto, come tali rimesse al giudice del merito, la cui decisione è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. n. 5578/2003).

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente a rimborsare all’Inail le spese processuali del presente giudizio.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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