Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14570 del 10/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14570 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 14091-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE

06363391001

in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro
CADDIA SIRO;
– intimato avverso la sentenza n.

33/04/2010

della Commissione

Tributaria Regionale di CAGLIARI del

16.4.2010,

depositata il 21/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 10/06/2013

consiglio del 09/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. TOMMASO BASILE.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Commissione tributaria regionale di Cagliari n.33-04-2010, depositata il 21.04.2010,
con la quale -in controversia concernente impugnazione di cartella di pagamento per
IRPEF relativa all’anno 2000- è stato respinto l’appello proposto dall’Agenzia
avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto integralmente il ricorso della
parte contribuente “Caddia Siro”.
La sentenza impugnata ha ritenuto che l’Ufficio fosse decaduto dal potere di
iscrizione a ruolo dell’imposta, atteso che il ruolo era stato formato e reso esecutivo il
10.5.2004 e perciò ben oltre il termine dell’art.17 del DPR n.602/1973. D’altronde
l’atto impugnato appariva nullo anche per carenza di motivazione non avendo
debitamente illustrato la situazione debitoria del contribuente ed i motivi della pretesa
impositiva o gli elementi per la liquidazione dell’imposta: in specie non era precisato
se i versamenti fossero stati omessi ovvero fossero carenti o insufficienti in virtù di
errori materiali.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidandolo a cinque motivi.
Il contribuente non si è costituito.

Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Il secondo motivo di ricorso (centrato sulla violazione dell’art.17 dianzi richiamato e
delle norme di cui oltre si dirà) appare fondato e da accogliersi, atteso che il primo
motivo (relativo ad omessa pronuncia su censura che ha da intendersi implicitamente
risolta con la ratio decidendi di cui tra poco si dirà) ne resta assorbito.

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Osserva

Dopo avere dato conto di avere tempestivamente eccepito in appello l’erronea
applicazione delle disposizioni di legge fatta dal giudice di primo grado la parte
ricorrente ha evidenziato che il giudicante ha omesso di applicare alla specie di causa
la disciplina appositamente dettata per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e
2002 dall’art. l comma 2-octies del D.L. n.143/2003 a modifica del menzionato art.17

Ed infatti la norma in questione prevede quanto di seguito:”In deroga alle
disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 21 7 , i
termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo previsti dall’articolo 17, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
sono prorogati al 31 dicembre 2005 per le dichiarazioni presentate negli anni
2001 e 2002″.
Il giudice del merito ha perciò sicuramente errato a ritenere maturata la decadenza dal
potere di iscrizione a ruolo.
Ne resta assorbito anche il terzo motivo di ricorso, pure riferito alla ratio decidendi di
cui appena si è detto.
Con il secondo motivo di ricorso (centrato sulla violazione degli art.12 e 25 del DPR
n.602/1973, in combinato disposto con gli art.3 legge n.241/1990 e 7 legge
n.212/200) la parte ricorrente si duole poi che il giudicante abbia ritenuto che la
cartella non fosse idoneamente motivata, per quanto sia consolidata la giurisprudenza
di legittimità secondo cui per la sufficiente motivazione della cartella di pagamento
basta il rispetto delle previsioni dell’art.25 del DPR n.602/1973 relativamente al
contenuto minimo obbligatorio della cartella esattoriale, condizioni che nella specie
di causa si erano sicuramente verificate.
Anche detto motivo appare fondato e da accogliersi.
Alla luce dell’anzindicata previsione di legge il giudicante —per appurare se fossero
intellegibili i motivi della pretesa impositiva secondo gli standard normativamente
fissati- avrebbe anzitutto dovuto verificare se siano state rispettate le prescrizioni
normative relative al contenuto minimo necessario della cartella esattoriale, non

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ed in espressa deroga alla disciplina dell’art.3 comma 3 della legge n.212/2000.

potendo certo esprimere una valutazione del tutto soggettiva —e per vero astratta- in
ordine alla comprensibilità delle ragioni dell’esercizio della potestà esattiva.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza e la controversia rimessa al giudice del merito affinchè —alla
luce dei corretti principi normativi- torni a verificare la fondatezza delle censure

Roma, 30 dicembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Sardegna che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2013.

formulate nell’atto di appello.

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