Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14570 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. II, 04/07/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 04/07/2011), n.14570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.W., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dagli Avvocati DALMASSO Giuseppe Bruno e Guido

Romanelli, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in

Roma, via Pacuvio n. 34;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI CUNEO, in persona del Prefetto pro tempore, e MINISTERO

DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e

difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 7503 del 2008,

depositata il 14 novembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, il quale nulla ha osservato rispetto alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza depositata in data 14 novembre 2008, il Tribunale di Torino ha rigettato l’appello proposto da B.W. avverso la sentenza del Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo, che aveva rigettato l’opposizione dal medesimo B. proposta avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 148 C.d.S., per avere effettuato un sorpasso in corrispondenza di un bivio, e dell’ordinanza della Prefettura di Cuneo che aveva disposto la sospensione della patente per mesi uno;

che il Tribunale ha rigettato il gravame, rilevando che il Giudice di pace correttamente aveva ritenuto che avverso il verbale di contestazione, avente efficacia probatoria fino a querela di falso, l’interessato avrebbe dovuto proporre querela di falso, atteso che il verbale chiaramente attestava che gli agenti accertatori avevano rilevato l’infrazione operata dall’appellante, senza che dal medesimo verbale emergessero elementi di apprezzamento che potessero inficiare la fede privilegiata riconosciuta al verbale stesso;

che, per la cassazione di questa sentenza, B.W. ha proposto ricorso sulla base di due motivi, cui la Prefettura di Cuneo e il Ministero dell’Interno hanno resistito con controricorso;

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2700 cod. civ., rilevando che il verbale di accertamento, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non costituiva l’esito dell’accertamento di una realtà statica, ma di una percezione sensoriale degli agenti;

che il ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto:

“Deve o non deve riconoscersi efficacia di piena prova sino a querela di falso, secondo una corretta interpretazione dell’art. 2700 cod. civ., al verbale di contestazione di violazione di norma del cod. strad. laddove quanto attestato dal p.u. nell’atto sia afferente non già alla percezione di una realtà statica verificabile secondo metro obiettivo, sibbene alla percezione di un oggetto in movimento con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante?”;

che, con il secondo motivo, il ricorrente denuncia omissione o quanto meno insufficienza della motivazione in ordine alle condizioni e ai limiti di percepibilità dell’evento da parte dei verbalizzanti, dolendosi, in particolare, del fatto che il Tribunale non abbia dato corso alla richiesta attività istruttoria che avrebbe consentito di accertare che i Carabinieri accertatori si trovavano ad alcune centinaia di metri dalla intersezione e che gli stessi erano seduti all’interno della loro auto parcheggiata in direzione opposta a quella di marcia di esso ricorrente, sicchè l’evento si era svolto alle spalle degli accertatori;

che, ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta la prevista relazione, depositata il 10 marzo 2011, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente, appare manifestamente infondato.

Trova infatti applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite con al sentenza n. 17355 del 2009, secondo cui nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti.

Il Tribunale di Torino si è attenuto a tale principio, l’applicazione del quale esclude altresì la fondatezza del secondo motivo, atteso che la richiesta istruttoria, a parte ogni rilievo circa la rispondenza del motivo di ricorso al principio di autosufficienza, non poteva avere luogo nel giudizio di opposizione, in quanto preclusa dalla efficacia probatoria privilegiata da riconoscere al verbale di accertamento.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che la richiamata proposta di decisione è condivisa dal Collegio, avendo il ricorrente, nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, preso atto del principio affermato dalle Sezioni Unite, ed avendo solo richiesto la compensazione delle spese di lite;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, perchè manifestamente infondato;

che giustificandosi la dichiarazione di manifesta infondatezza su un principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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