Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1457 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 23/01/2020), n.1457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20090-2019 proposto da:

S.L.A.C. e nell’interesse di

S.V.R.I., esercente la responsabilità genitoriale nei confronti

della figlia minorenne S.G.R.J.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato STEFANO ROSSI;

– ricorrenti –

Contro

PROCURA GENERALE PRESSO la CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, PROCURA

GENERALE PRESSO la CORTE DI CASSAZIONE;

– intimate –

avverso il decreto n. 452/2019 Cron. della CORTE D’APPELLO di

L’AQUILA, depositato il 24/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Presidente Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 24.6.2019 la Corte d’appello di L’Aquila sezione per i minorenni, ha confermato il provvedimento col quale il locale Tribunale per i Minorenni aveva rigettato la domanda di S.L.A.C., cittadino peruviano, alla permanenza del territorio nazionale per la necessità di provvedere alle necessità della sorella minorenne S.G.R.J.A. (nata in Perù il (OMISSIS)). Dopo aver evidenziato che la minore, affetta da alcune patologie, era adeguatamente assistita dai suoi genitori, la Corte ha rilevato il reclamante non aveva avuto contatti di sorta nè col medico di base, nè con gli insegnati della sorella, evidenziando che ex actis non emergevano elementi tali da affermare la sussistenza di elementi di “un pregiudizio irreparabile” allo sviluppo psichico per la minore dalla separazione dal fratello.

Per la cassazione ricorrono S.L.A.C. e S.R.I.V., quale esercente la potestà sulla minore, con due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va, preliminarmente, rilevato che la partecipazione nel presente procedimento della madre, che non ha partecipato ai precedenti gradi di giudizio è inammissibile sia nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla minore, alla cui tutela tende, bensì, il provvedimento richiesto, ma che non è parte del relativo procedimento, sia in proprio, non essendo in contestazione la sua permanenza nel territorio nazionale.

2. Il primo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, è fondato.

Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, prevede che il Tribunale per i minorenni possa rilasciare – anche in deroga alle disposizioni che regolano il soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio nazionale – un’autorizzazione temporanea all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di un minore, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore medesimo e tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute. La pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 21799 del 25/10/2010, cui ha fatto seguito la costante giurisprudenza di questa Sezione, ha chiarito che siffatta autorizzazione non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo ed obiettivamente grave che deriva o deriverà allo stesso dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto, in considerazione della sua età o delle sue condizioni di salute sia fisica che psichica (Cass. n. 2648/2011; n. 13237/2011; n. 14125/2011, par. 2; Cass. 17739/2015, par. 9; n. 24476/2015, riv. 638154-01; n. 25419/2015, rv. 638177-01; n. 4197/2017; n. 29795/2017, par. 5). La disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, non può, dunque, essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, ma il giudice del merito deve accertare la sussistenza di “gravi motivi” basati su una situazione oggettiva attuale o futura dedotta, attraverso un giudizio prognostico, quale conseguenza dell’allontanamento improvviso del familiare (Cass. n. 17861/2017, rv. 645052-01), avendo la parte, dal canto suo, l’onere di dedurre in modo specifico il grave disagio psico-fisico del minore che da tale allontanamento discenderebbe (Cass. n. 26710/2017, rv. 64656601). Va, ancora ricordato che la giurisprudenza ha interpretato in senso ampio la disposizione di cui all’art. 31, comma 3 (Cass. n. 19785 del 2019), tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicchè la norma non esige la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla salute del minore, ma comprende qualsiasi danno grave che lo stesso potrebbe subire, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle condizioni di vita che abbia incidenza sulla sua personalità: peggioramento cui il detto soggetto sarebbe esposto a causa dell’allontanamento dei congiunti o dello sradicamento dall’ambiente in cui il medesimo è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione (Cass. n. 4197 del 2018). E, da ultimo, con la recente sentenza n. 15750 del 2019, le Sezioni Unite hanno ribadito tali principi, nell’affermare che la deroga alle disposizioni che regolano il soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio nazionale, riguardano indistintamente tutte le disposizioni che nel testo unico, includendo nel suo raggio di operatività l’art. 4, comma 3 e l’art. 5, commi 5 e 5 – bis, i quali fanno riferimento ai soggetti con precedenti penali ostativi.

3. A tali principi non risulta conforme il provvedimento impugnato, laddove ha valorizzato l’accudimento della minore da parte dei genitori, ma non ha indagato sul dedotto pregiudizio – rappresentato dal ricorrente in termini di evento idoneo ad alterare l’equilibrio psichico- che la minore subirebbe, anche per la sua età, per effetto del rimpatrio improvviso del fratello, erroneamente ritenendo che per l’autorizzazione alla permanenza del familiare dovesse essere accertato un “pregiudizio irreparabile”, e cioè una situazione di eccezionale sofferenza e difficoltà, il che secondo quanto si è precisato, non è.

4. Il decreto va, dunque, cassato, restando assorbito il secondo motivo. Il giudice del rinvio provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di S.R.I.V., accoglie il primo motivo del ricorso proposto da S.L.A.C. cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di l’Aquila, sezione per i minorenni, in diversa composizione. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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