Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1457 del 23/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1457 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BISOGNI GIACINTO
(Ì , 4-
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
Antonio Rosania e Patrizia Ferluga, quest’ulitma nella
sua qualità di titolare della ditta individuale T.F.
Tuttauto di Ferluga Patrizia, elettivamente domiciliati
in Roma, presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione, rappresentati e difesi, per delega a
margine del ricorso per regolamento di competenza,
dall’avv. Keti Muzica, che dichiara di
voler
ricevere
le comunicazioni relative al processo al n. fax
040/9890820 e all’indirizzo di posta elettronica
certificata keti.muzica@avvocatitrieste.pec.it ;
ricorrenti nei confronti di
Sabato Tufano, rappresentato e difeso da sé stesso,
elettivamente domiciliato
in Roma, via Poggiocatino 6,
Cr
Data pubblicazione: 23/01/2014
presso lo studio dell’avv. Antonio Filippo Graziani con
richiesta di ricevere le comunicazioni relative al
processo al n. fax 0815373610 e all’indirizzo p.e.c.
sabato.tufano@ordineavvocatita.it ;
resistente –
Tribunale di Torre Annunziata emessa il 28 marzo 2013,
n. R.G. 2969/12;
Rilevato che
1. Sabato Tufano ha convenuto davanti al Tribunale
di Torre Annunziata Antonio Rosania e Patrizia
Ferluga, quest’ultima nella sua qualità di
titolare della ditta
T.F. Tuttauto
dl
Ferluga
Patrizia corrente in Trieste, per ottenere la
loro condanna al risarcimento dei danni
provocati nel corso della trattativa per la
cessione della sua autovettura e il contestuale
subentro nel contratto di leasing relativo a
una BMW X6.
2. Si sono costituiti i convenuti eccependo
preliminarmente l’incompetenza per territorio
del Tribunale adito per essere competente il
Tribunale di Trieste ex artt. 18 e 20 c.p.c.
3. Sabato
Tufano ha
contestato
l’eccezione
rilevando di aver adito il Tribunale di Torre
Annunziata avvalendosi dell’art. 33 del d.lgs.
206/2005 che prevede la prevalenza del foro del
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avverso l’ordinanza del giudice monocratico del
consumatore relativamente alle controversie
attinenti a un contratto destinato alla
soddisfazione di esigenze della vita quotidiana
della controparte di un imprenditore
commerciale.
4. Alla prima udienza i convenuti hanno reiterato
monocratico si è riservato; quindi con
ordinanza del 28 marzo 2013 “ritenuta la
propria competenza” ha concesso alle parti i
termini di cui all’art. 183 comma VI c.p.c. e
ha rinviato il procedimento.
5. Contro l’ordinanza propongono ricorso per
regolamento di competenza Antonio Rosania e
Patrizia Ferluga rilevando la nullità della
stessa per difetto assoluto di motivazione e
chiedendo la dichiarazione della competenza del
Tribunale di Trieste con assegnazione di un
termine per la riassunzione della causa.
6. Si difende con memoria Sabato Tuf ano che
eccepisce l’inammissibilità del ricorso in
quanto l’ordinanza impugnata, non avendo
carattere decisorio sulla competenza, non può
essere oggetto di istanza per regolamento di
competenza
civ.
(Cass.
n.11690/2012).
Il
resistente chiede la condanna dei ricorrenti
per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
7. Il Procuratore generale della Repubblica presso
la Corte di Cassazione chiede dichiararsi
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l’eccezione di incompetenza e il giudice
l’inammissibilità del ricorso per regolamento
di competenza rilevando che l’ordinanza del
giudice del Tribunale di Torre Annunziata non
ha natura di decisione affermativa sulla
competenza e quindi non è impugnabile ex art.
42 c.p.c.
8. La giurisprudenza di legittimità è unanime nel
ritenere che la decisione affermativa della
competenza, anche dopo il mutamento della forma
della decisione sulla sola competenza, per
effetto della legge 18 giugno 2009, n. 69,
presuppone sempre la rimessione in .decisione
della causa preceduta dall’invito a precisare
le conclusioni. Da ciò discende che, laddove il
giudice unico, che nelle cause attribuite al
tribunale in composizione monocratica assomma
in sé le funzioni di istruzione e decisione, si
limiti a dare provvedimenti sulla prosecuzione
del giudizio pur a fronte d’una eccezione di
incompetenza, l’ordinanza così pronunciata non
riveste natura di decisione affermativa sulla
competenza, impugnabile ai sensi dell’art. 42
cod. proc.
civ.,
sicché il ricorso
per
regolamento di competenza avverso detto atto
deve ritenersi inammissibile (cfr.
Cass. civ.
sezione VI-3 n. 16051 del 26 giugno 2013 e n.
4986 del 28 febbraio 2011).
9. Non ricorrono i presupposti per l’accoglimento
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Ritenuto che
dell’istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. sia
in relazione alla relativa novità della
formazione della predetta giurisprudenza, sia
in relazione alla mancata prova di un danno per
l’oggettiva ininfluenza del ricorso, in termini
significativi, sui tempi del processo tale da
psicologica da liquidare equitativamente (cfr.
Cass. civ., sez. lavoro, n. 24645 del 27
novembre 2011 secondo cui l’accoglimento della
domanda di condanna al risarcimento del danno
ex art. 96, comma l, cod. proc. civ. presuppone
l’accertamento sia dell’elemento soggettivo,
mala fede o colpa grave, sia dell’elemento
oggettivo, entità del danno sofferto. Il primo
presupposto, per concretizzarsi nella
conoscenza della infondatezza della domanda e
delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della
normale diligenza per l’acquisizione di detta
conoscenza, è ravvisabile in tutti quei casi in
cui venga proposto un ricorso contrario ad un
costante, consolidato e mai smentito indirizzo
giurisprudenziale mentre il secondo presupposto
richiede l’esistenza di un danno e là prova da
parte dell’istante sia dell’an che del quantum
debeatur,
il che non osta a che l’interessato
possa dedurre, a sostegno della sua domanda,
condotte processuali dilatorie o defatigatorie
della controparte, potendosi desumere il danno
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far escludere la ricorrenza di danni Ai natura
subìto da nozioni di comune esperienza, anche
alla stregua del principio, ora
costituzionalizzato, della ragionevole durata
del processo (art. 111, comma 2, Cost.).
10.
Il
ricorso
va
pertanto
dichiarato
inammissibile con condanna dei ricorrenti al
delle
spese
del
presente
procedimento.
11.
Sussistono i presupposti di cui all’art. 13
comma l quater D.P.R. n. 115/2002 per il
riconoscimento
dell’ulteriore
importo
del
contributo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione liquidate in 2.200 euro di cui
200 per spese. Ai sensi dell’art. 13 comma l quater
D.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto che sussistono i 5V4V./
presupposti per il riconoscimento dell’ulteriore
importo del contributo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
14 gennaio 2014.
pagamento