Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14569 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 15/07/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27154-2011 proposto da:

D.S.D., C.F. (OMISSIS); V.A., C.F.

(OMISSIS); V.F., C.F. (OMISSIS); V.S.,

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Ferrari 4,

presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA PARADISI, rappresentati e

difesi dall’avvocato FRANCESCO ALCARO, come da procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.P., F.F., elettivamente domiciliati in Roma,

Viale Delle Milizie 38, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

BOCCIA, rappresentati e difesi dall’avvocato FULVIO FERLITO, come da

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 797/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. PARZIALE IPPOLISTO;

udito l’Avvocato Alcaro, si riporta agli atti e alle conclusioni

assunte;

udito il sostituto procuratore generale, Dott. FUZIO RICCARDO, che

conclude per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A. Così i ricorrenti riassumono i fatti di causa.

1. Si controverte delle comproprietà di alcuni immobili in (OMISSIS), (via (OMISSIS), (controllare) iscritti al NCEU del Comune di Firenze foglio di mappa 58 part. 100 sub 4, 5, 500, 501, 502, 503, assegnati, con atto del 12 dicembre 1927, ai rogiti del Notaio De Nobili, dalla Società Cooperativa Edificatrice Tellini ad C.E., figlia di Ci.Em. e sorella di C.L..

2. Si afferma che “tale assegnazione aveva carattere relativamente simulato, in quanto reale destinatario dell’acquisto era il padre di C.E., Ci.Em., che, in quanto proprietario di altri immobili, non poteva chiederne direttamente l’assegnazione, avendo così fatto assumere alla figlia (…) la qualità di socio (…) provvedendo ovviamente egli stesso al pagamento dovuto.

2. Si aggiunge che deceduto Ci.Em. ma in costanza di firmale intestazione dell’intero in capo ad C.E., il fratello C.L., per successivi acquisti dagli altri fratelli Ci.Gi. e C.G., era divenuti titolare di 3/4 degli immobili, residuando in capo ad C.E. l’ulteriore ultimo quarto.

3. Si precisa che, deceduto anche Ci.Lu., tale comproprietà era pervenuta alla moglie, B.N., istituita erede con testamento olografo dell’8 novembre 1955, e poi, deceduta anche costei il (OMISSIS), agli eredi testamentari (come da testamento olografo pubblicato il 21 febbraio 2001 F.P. e F.F..

4. Il giudizio è iniziato il 23 giugno 2004 dagli odierni ricorrenti nei confronti di F.P. e F.F. con richiesta di accertamento della loro comproprietà su tali immobili a seguito della apertura della successione di B.N., immobili di cui risultavano formali cointestatari i soli convenuti, con richiesta altresì di scioglimento della comunione ereditaria.

5. I convenuti si opponevano, deducendo che l’assegnazione del 1927 non costitutiva negozio simulato per interposizione fittizia di persona, ma atto pienamente valido ed efficace non sussistendo alcuna divergenza fra volontà manifestata e volontà effettiva dei contraenti, posto che Ci.Em. intendeva effettivamente che fosse attribuita la piena proprietà alla figlia E.. La successiva scrittura del 31 dicembre 1972 conteneva solo l’impegno a trasferire tale quota e il relativo diritto si era prescritto per decorso decennale.

6. Precisano i ricorrenti che il Tribunale di Firenze con sentenza n. 3331/2007, ha respinto le domande attrici armando, da un lato, che la mancata prova della trilateralità dell’accordo simulatorio (interposto/interponente/terzo contraente) conduceva ad escludere che si versasse in ipotesi di interposizione fittizia; dall’altro, che la fattispecie era da ricostruirsi in termini di interposizione reale, e quindi di un diritto del C. al ritrasferimento dei beni, diritto non più esercitatile per intervenuta prescrizione decennale ex art. 1946 c.c..

7. Chiariscono i ricorrenti di aver impugnato tale sentenza avanti la Corte di appello di Firenze, sia con riferimento alla ritenuta essenzialità della trilateralità dell’accordo simulatoti, nell’ipotesi di interposizione fittizia; sia con riferimento al preteso carattere reale della interposizione e specificamente alla ritenuta intervenuta prescrizione. Aggiungono che gli appellati svolgevano appello incidentale ritenendo censurabile la pronuncia del Tribunale in punto di intervenuta prescrizione.

8. La Corte di appello ha respinto tutte le domande avanzate dagli appellanti, condannandoli alle spese.

9. Impugnano tale decisione i ricorrenti che avanzano due motivi. Resistono con controricorso le parti intimate. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A. I motivi del ricorso.

1. Col primo motivo si deduce: (violazione e/o falza applicazione dell’art. 1414 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la corte di merito ritenuto essenziale, ai fini della configurabilità di una simulazione relativa, la trilateralità dell’accordo simulatorio e, quindi, la partecipazione allo stesso anche da parte del terzo, laddove la conoscenza, anche posteriore, ad opera del venditore sarebbe necessaria solo ai fini dell’opponibilità nei suoi confronti dell’accordo fra interponente ed interposto.

2. Col secondo motivo si deduce: “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver omesso la Corte locale di pronunciarsi sulla fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti-appellati con riguardo all’ipotesi di simulazione reale.

B. Il ricorso è infondato e va rigettato.

1. Va premesso che la Corte di appello ha confermato la decisione del primo giudice di rigetto della domanda tendente ad ottenere la declaratoria di accertamento delle proprietà dei beni in capo ad Ci.Em., rilevando che nell’ipotesi di interposizione fittizia è necessaria la prova della partecipazione all’accordo anche da parte del venditore, non assumendo rilevanza l’assenza di concreto interesse da parte di quest’ultimo ove il prezzo sia stato interamente pagato e non vi sia controversia sul punto. La corte locale ha poi ritenuto inammissibile la domanda, avanzata dagli odierni ricorrenti – appellanti solo in appello e in via subordinata, di pronuncia costitutiva del diritto di proprietà sul presupposto della accertata interposizione reale, trattandosi di domanda nuova. Per la Corte locale non era sufficiente ad escludere la novità della domanda la circostanza che il primo giudice avesse affrontato il tema, qualificando la fattispecie in tema interposizione reale per poi ritenere intervenuta la prescrizione del diritto, perchè tale pronuncia era stata resa ultra petita, come denunciato con specifico appello incidentale dai convenuti – appellati. In assenza di specifica domanda, il giudice di primo grado non si poteva pronunciare sul punto. Nè poteva essere sufficiente a tal fine l’eccezione di prescrizione, pure avanzata dai convenuti oggi appellati in via eventuale (per una eventuale domanda avanzata sulla base della diversa ipotesi di simulazione reale), non essendo essa sufficiente da sola ad ampliare il thema decidendum.

2. Tanto premesso, entrambi i motivi sono infondati.

2.1 – Lo è il primo, perchè, a fronte dell’esatta qualificazione da parte dei giudici del merito della domanda proposta, deve tuttora confermarsi il consolidato orientamento di questa corte in materia di interposizione fittizia, che richiede la prova dell’accordo simulatorio in capo a tutti i soggetti coinvolti nell’accordo. In tal senso, anche di recente, Cass. 2015 n. 4738. Il precedente invocato dai ricorrenti in senso favorevole alla loro tesi (Cass. 2009 n. 15955) non appare pertinente perchè riguarda il diverso problema dell’azione esercitata dal creditore nei confronti dei due soggetti coinvolti nell’accordo (acquirente dissimulato e acquirente interposto), al fine di assicurare il suo credito nei loro confronti. In tal caso, non vi era controversia tra le due parti potenzialmente acquirenti, posto che l’accordo simulatorio intendeva appunto sottrarre al creditore (estraneo al contratto) le garanzie reali cui aveva diritto. Di qui la pronuncia citata, che ha escluso la necessità, in tale situazione, di integrare il contraddittorio anche con l’altra parte dell’accordo, del tutto disinteressata all’esito della controversia. Invece, nel caso che ci occupa, la controversia riguarda appunto chi dei due acquirenti sia quello effettivo, con effetti non irrilevanti anche rispetto al venditore, trattandosi di cooperativa edilizia con mutuo agevolato, che non poteva assegnare a soggetti privi dei requisiti di legge, come era pacificamente Ci.Em..

Di conseguenza, la mancata trilateralità dell’accordo (Cooperativa, formale cessionaria, vero acquirente) effettivamente doveva escludere – come ritenuto dal Tribunale di Firenze – l’esistenza di un’interposizione fittizia di persona, dal momento che la cessione di un alloggio in cooperativa presupponeva sia il pagamento del prezzo, sia le condizioni soggettive per rendersi cessionario. In definitiva, è sostanzialmente incontestato che la scelta di Em. di far intestare l’immobile alla figlia, fornendo il denaro per la cessione e facendola iscrivere come socia, si fondava sull’insussistenza dei requisiti da parte dell’ Em. per essere socio della cooperativa e per procedere, quindi, alla diretta intestazione. Mancando ogni riferimento ai pregressi rapporti tra Em. e la Cooperativa nonchè tra la cessionaria e la cedente, non vi è alcun elemento per disattendere la deduzione della Corte di Appello che rinviene un contratto tra le sole parti contraenti. Nè soccorre nel senso prospettato dai ricorrenti la scrittura del 1972, intervenuta dopo la morte del padre Em. (una delle parti dell’accordo in tesi simulato), con la quale scrittura, in definitiva, non si voleva far emergere la simulazione della cessione, quanto piuttosto porre rimedio ad una possibile lesione dei diritti ereditari, prevedendosi lo strumento dell’obbligo restitutorio. Correttamente i giudici del merito hanno escluso che una dichiarazione di tal genere potesse avere efficacia traslativa, potendosi la stessa essere interpretata come impegno – a prescindere quindi anche dall’esistenza di un mandato – a trasmettere la quota di proprietà ai legittimi titolari in conseguenza dei rapporti successori intercorsi.

2.2 – E’ infondato anche il secondo motivo, perchè il giudice d’appello ha correttamente ritenuto inammissibile, perchè mai proposta in primo grado, la domanda degli odierni ricorrenti in punto Costituzione del diritto in ragione della simulazione reale, con conseguente irrilevanza dell’eccezione di prescrizione sollevata al riguardo dalle controparti. Sul punto la Corte locale ha anche valorizzato l’appello incidentale dei convenuti appellati sul punto della pronuncia extra petita del giudice di primo grado. Il giudice di appello, quindi, non ha omesso di decidere sull’eccezione ma ha ritenuto inammissibile la domanda rispetto alla quale era stata avanzata l’eccezione, così anche riconoscendo che il giudice di primo grado aveva pronunciato al di fuori dei suoi poteri nell’esaminare l’ipotesi di interposizione reale, posto che la domanda sul punto da parte degli attori non era stata avanzata nemmeno in sede di precisazione delle conclusioni. Nè la proposizione di un’eccezione in via meramente eventuale rispetto ad una domanda non proposta, poteva far ritenere ampliato il thema decidendum fino al punto da supplire al potere di iniziativa, riservato esclusivamente alla parte, per proporre la necessaria domanda.

C. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 10.000,00 (diecimila) Euro per compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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