Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14569 del 12/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/06/2017, (ud. 07/03/2017, dep.12/06/2017),  n. 14569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13694/2011 proposto da:

A.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA

GIANNICO, ALESSANDRO RICCIO, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 8977/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/03/2011 R.G.N. 4802/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PAOLO BOER;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha rigettato il diritto di A.R., titolare di pensione di vecchiaia Inps Fondo per il personale dipendente da aziende di navigazione dall’1/2/2002, al ricalcolo della retribuzione pensionabile in base a quanto disposto dalla L. n. 480 del 1988, art. 8, comma 7.

Secondo il pensionato una volta verificatasi la condizione prevista dal comma 7 e cioè che il limite massimo della retribuzione pensionabile di un certo anno fosse risultato inferiore a quello dell’anno precedente, l’importo maggiore raggiunto doveva essere preso a parametro di riferimento non solo per l’anno in considerazione, ma anche per gli anni successivi, dovendo trovare applicazione il principio di irriducibilità del livello di retribuzione virtualmente conseguita.

Secondo la Corte d’appello, invece, l’interpretazione della norma accolta dall’Inps era fondata mancando nella disposizione citata qualsiasi garanzia di irriducibilità del livello di pensione virtualmente raggiunto, dovendosi rilevare che se la legge avesse inteso riconoscere tale virtuale valore invariato lo avrebbe esplicitato.

Avverso la sentenza ricorre l’ A. formulando un unico articolato motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. L’Inps ha rilasciato delega in calce al ricorso notificato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia violazione della L. n. 480 1988, art. 8, comma 7. Osserva che l’interpretazione accolta dalla Corte d’appello contrasta con il tenore letterale della disposizione nonchè con la garanzia di irriducibilità del livello di pensione virtualmente raggiunto prima dell’abbassamento del massimale di categoria.

Osserva che per effetto di quanto disposto dal comma 7 e cioè qualora il livello dell’anno successivo risulti inferiore al precedente, si continua a fare riferimento al valore dell’anno precedente il quale a sua volta funge da riferimento per l’anno successivo. Deduce che in tal modo la norma garantisce che, in caso di riduzione delle retribuzioni di riferimento su cui calcolare la massima retribuzione media di categoria che funge da massimale, il valore precedente resterà nominalmente invariato. Contesta pertanto le modalità di calcolo adottate dall’Inps il quale procede, anno per anno, al ricalcolo del massimale anche in riduzione di quello precedente. Richiama la circolare dell’Inps del 18 marzo 2008 che aveva aderito all’interpretazione sostenuta.

2. Il ricorso è fondato.

Ritiene questo Collegio di confermare l’interpretazione della norma citata già proposta da questa Corte con sentenza n. 656/2015, non ravvisandosi nella sentenza qui impugnata della Corte d’appello di Roma argomenti idonei a pervenire a diverse conclusioni.

L’art. 8 della Legge citata prevede, per quel che qui rileva che:

– “La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione è costituita dalla media annuale degli emolumenti percepiti negli ultimi 5 anni di servizio, assoggettati a contribuzione” (comma 1);

– “La misura della pensione non potrà superare il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato secondo quanto disposto ai commi successivi (comma 5);

– “In ogni anno solare, per ciascuna qualifica contrattuale degli iscritti al Fondo sono calcolati tre limiti massimi di retribuzione pensionabile corrispondenti alla media delle retribuzioni soggette a contributo percepite nell’anno solare immediatamente precedente a quello considerato dai dipendenti di pari qualifica della azienda nazionale di navigazione aerea maggiormente rappresentativa, aventi rispettivamente un’anzianità aziendale:

a) non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni per il primo limite;

b) superiore a 20 anni e non superiore a 25 anni per il secondo limite;

c) superiore a 25 anni per il terzo limite” (comma 6);

– “Nel caso in cui il limite massimo di retribuzione pensionabile relativo ad un determinato anno risulti inferiore al corrispondente limite dell’anno precedente, per l’anno considerato resta confermato il limite dell’anno precedente” (comma 7).

3. Si è evidenziato nel precedente di questa Corte citato che scopo della previsione di cui al comma 6, che introduce un criterio di determinazione dei livelli massimi di retribuzione pensionabile (e, quindi, nella sostanza, seppur indirettamente, un tetto pensionistico) per i dipendenti del settore, è certamente quello di porre un limite all’erogazione di trattamenti superiori a quelli erogabili per la generalità dei lavoratori, di pari qualifica, dell’azienda nazionale di navigazione aerea maggiormente rappresentativa, quali potrebbero risultare dall’applicazione della disciplina generale di cui al comma 1.

Il successivo comma 7, obbedisce, invece, al diverso scopo di garantire che, attraverso il meccanismo di cui al comma precedente, al nuovo pensionato, che disponga di una retribuzione pensionabile superiore al massimale, non sia erogato un trattamento inferiore a quello utilizzato per l’anno precedente e dipendente da eventuali variazioni in diminuzione delle retribuzioni medie della categoria di appartenenza, salvaguardando così l’irriducibilità della pensione già virtualmente conseguita.

Sulla base di tali osservazioni deriva che il “corrispondente limite dell’anno precedente”, a cui deve farsi riferimento ricorrendone i presupposti, è da individuarsi, anche per gli anni successivi al primo, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, in quello rappresentato non già dal limite quale risultante dal conteggio reso ai sensi del comma 6, bensì da quello in concreto determinato ai sensi della già avvenuta applicazione del medesimo comma 7, così da salvaguardare i limite massimo di retribuzione pensionabile raggiunto, anche nell’ipotesi in cui la media delle retribuzioni di riferimento sia stata oggetto di diminuzione.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà ai principi qui affermati.

Il giudice di rinvio provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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