Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14569 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. II, 04/07/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 04/07/2011), n.14569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.G., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato BERNARDINI Raniero, presso lo

studio del quale in Roma, Largo della Gancia n. 5, è e-lettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

S.M.L.;

– intimata –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli, depositata il 24

settembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, il quale nulla ha osservato rispetto alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Corte d’appello di Napoli, con ordinanza depositata il 21 maggio 2009, ha rigettato il reclamo proposto da G.G. avverso il decreto del Tribunale di Napoli che, su istanza di S. M.L., lo aveva revocato dalla carica di amministratore del Condominio di (OMISSIS), per non avere egli presentato i bilanci degli ultimi cinque anni;

che, con il medesimo provvedimento, la Corte d’appello ha altresì condannato il G. al pagamento delle spese del giudizio di reclamo;

che G.G. propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, svolgendo un unico motivo, con il quale censura l’ordinanza della Corte d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e art. 1129 cod. civ.;

che, ad avviso del ricorrente, posto che nei giudizi di volontaria giurisdizione le spese devono rimanere a carico della parte che le ha anticipate, non vi era luogo a pronunciare la condanna al pagamento delle spese processuali sulla base del principio della soccombenza;

che l’intimata S.M.L. non ha svolto attività difensiva.

che, ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta la prevista relazione, depositata il 10 marzo 2011, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Il ricorso appare inammissibile.

L’unico motivo di ricorso si sostanzia nella denuncia di una violazione di legge e non si conclude con la formulazione del quesito di diritto, prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis nel caso di specie, essendo stato impugnato un provvedimento depositato il 21 maggio 2009, e quindi in epoca anteriore alla efficacia dell’abrogazione della citata disposizione (4 luglio 2009) disposta dalla L. n. 69 del 2009.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio¯;

che la richiamata proposta di decisione è condivisa dal Collegio, non avendo le parti svolto ad essa critiche di sorta;

che il Collegio ritiene opportuno evidenziare che, con riferimento alla statuizione sulle spese, il ricorso straordinario è ammissibile, e che comunque la detta statuizione ben può essere adottata nel procedimento di revoca dell’amministratore di condominio, avendo questa Corte affermato che “l’art. 91 cod. proc. civ., secondo cui il giudice con la sentenza che chiude il processo dispone la condanna alle spese giudiziali, intende riferirsi a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento, e ciò indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo; pertanto, la norma trova applicazione anche ai provvedimenti di natura camerale e non contenziosa, come quelli in materia di revoca dell’amministratore di condominio, tant’è vero che mentre la decisione nel merito del ricorso di cui all’art. 1129 cod. civ. – avendo sostanzialmente natura cautelare e tale da non pregiudicare il diritto dell’amministratore – non è ricorribile in cassazione, la consequenziale statuizione relativa alle spese, in quanto dotata dei caratteri della definitività e della decisorietà, è impugnabile ai sensi dell’art. 111 Cost.” (Cass. n. 14742 del 2006);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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