Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14568 del 26/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14568 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 20867-2011 proposto da:
D’AMICIS MICHELE (DMCMHL45L07I641W) elettivamente •
domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 35, presso lo studio
dell’avvocato FILIPPO SARCI’, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANDREONI PIERPAOLO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;

ricorrente –

contro
DENSO MANUFACTURING ITALIA SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 123, presso lo studio
dell’avvocato NICOLA ROSELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato
DI RISIO GIUSEPPINA, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 26/06/2014

avverso la sentenza n. 1408/2010 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA dell’11.11.2010, depositata il 06/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Andrea De Vivo (per delega avv.

Pierpaolo Andreoni) che si riporta agli scritti.

Ric. 2011 n. 20867 sez. ML – ud. 13-05-2014
-2-

r.g.n. 20867/2011 D’Amids Michele c/Denso manufacturing Italia s.p.a.
Oggetto: differenze retributive

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 13
maggio 2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

2

“La Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato il gravame principale e
incidentale spiegato, rispettivamente, da D’Amicis Michele e Denso
manufacturing Italia s.p.a., avverso la sentenza di prime cure che
aveva riconosciuto il diritto del D’Amicis alle differenze retributive
per le mansioni superiori svolte e rigettato le domande restitutorie e
risarcitorie per dequalificazione professionale;

3. ricorre D’Amicis Michele chiedendo la cassazione della sentenza
impugnata;
4. la parte intimata ha resistito con controricorso;
5. il ricorso è qualificabile come inammissibile,
6. secondo il condiviso orientamento di questa Corte, il motivo
d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo
schema normativo con cui il mezzo è regolato dal Legislatore, della o
delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto
d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in
quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi,
fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di
una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo
soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una
critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica
indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere

r.g.n. 2086712011

1

i.

enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni
che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi,
dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per
inidoneità al raggiungimento dello scopo;
7. in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella

l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c. (cfr, ex p/urimis, Cass.,
n. 359/2005);
8. nel caso di specie non solo non è stata svolta alcuna argomentazione
critica rispetto alle ragioni che la sentenza impugnata ha posto a
fondamento del decisum ma si è inammissibilmente inteso devolvere al
Giudice di legittimità il riesame del merito dell’intera vicenda
processuale in luogo del controllo, sotto il profilo della correttezza
giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni
svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva,
l’accertamento dei fatti, all’esito dell’insindacabile selezione e
valutazione della fonti del proprio convincimento”.
9. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza
in Camera di consiglio.
10. La parte intimata ha depositato memoria.
il. Il Collegio condivide il contenuto della relazione e il ricorso va,

pertanto, dichiarato inammissibile.
12

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese liquidate in euro 100,00 per esborsi, ed euro
r.g.n. 20867/2011

2

proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con

5.600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese
forfettarie in misura del quindici per cento.

DEPOSITAI° N CANCELLIIRIA

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2014

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