Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14568 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. II, 16/06/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 16/06/2010), n.14568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.F. e BO.Au.Lu., rappresentati e difesi in

forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Tizzoni

Filippo e Nicola Adragna, elettivamente domiciliati presso lo studio

di quest’ultimo in Roma, via Lucullo, n. 3;

– ricorrenti –

contro

S.A. in BA., rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. Mauri Gian

Piero e Lidia Ciabattini, elettivamente domiciliata presso lo studio

di quest’ultima in Roma, piazzale Clodio, n. 32;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1520 del 27

ottobre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Nicola Adragna;

sentito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 24 febbraio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Con sentenza in data 4 ottobre 2004, il Tribunale di Casale Monferrato, adito da S.A. in Ba. con citazione notificata il 3 maggio 2000, ha condannato B.F. e Bo.Au.Lu. a sostituire un cancello metallico scorrevole largo circa 3 metri da essi collocato sulla linea divisoria tra il cortile di loro proprietà, in Comune di (OMISSIS), e quello dell’attrice, fruente di servitù di passaggio pedonale e veicolare a carico del primo, con altro manufatto largo almeno 4 metri e dotato di congegno di apertura a distanza, ha ordinato l’installazione di citofono e di meccanismo di apertura automatica su un vecchio portone di legno di accesso ad entrambi i cortili nonchè la rimozione di vasi e di materiale vario e l’allontanamento di cani da guardia dall’androne carraio, in modo da consentire il libero transito, e infine ha dichiarato l’inutilità sopravvenuta, per effetto di accordi stipulati tra i convenuti e terzi coobbligati, di un passaggio sul fondo dell’attrice per l’accesso alla proprietà dei convenuti. La Corte d’appello di Torino, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 27 ottobre 2008, in parziale riforma della pronuncia impugnata, ha eliminato l’obbligo per gli appellanti B. e Bo. di installare un dispositivo di apertura a distanza dell’ingresso pedonale attraverso il portone di legno preesistente, confermando nel resto quanto statuito dal Tribunale. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il B. e la Bo. hanno interposto ricorso, con atto notificato il 26 febbraio 2009, sulla base di un motivo. Ha resistito, con controricorso, l’intimata S. in Ba..

L’unico mezzo prospetta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1063, 1064 e 1065 cod. civ. e – premesso che la larghezza del cancello realizzato dal B. e dalla Bo. è di dimensioni pari (e di qualche centimetro superiore) a quella della larghezza della servitù costituita volontariamente – si conclude con il quesito di diritto se, “anche in considerazione della natura dei due fondi confinanti come accertata dalla c.t.u.”, “la confermata imposizione da parte della Corte d’appello a carico dei proprietari del fondo servente di realizzare un manufatto (cancello) sul confine, di larghezza maggiore sia di quello preesistente sia di quello originario sia della misura riconducibile alla volontà delle parti desumibile dal titolo sulla base delle norme generali di interpretazione, costituisca violazione delle disposizioni che regolano l’esercizio delle servitù (artt. 1063 e ss. cod. civ.) , anche sotto il profilo, nel dubbio sulla estensione della servitù stessa, dell’obbligo di soddisfazione del bisogno del fondo dominante col minor aggravio per il fondo servente”. Il motivo è manifestamente infondato.

In materia di servitù prediali, in presenza di un titolo che ne definisca le modalità di esercizio, non è pertinente, per legittimare diverse modalità di esercizio della servitù, il richiamo al criterio dell’equo contemperamento fra il bisogno del fondo dominante ed il minor aggravio del fondo servente, giacchè esso non può soccorrere per correggere le esplicite previsioni del titolo (Cass., Sez. 2, 30 marzo 2009, n. 7640). Nella specie la Corte di merito ha ritenuto – con motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici – che il titolo costitutivo della servitù è chiaro sul punto, con particolare riferimento alla connessione e- splicita della servitù di passo carraio con la larghezza del vecchio portone di legno.

Quanto poi alle dimensioni del cancello, la censura non tiene conto del fatto che la Corte d’appello, sulla scorta delle indagini espletate dal c.t.u., ha puntualmente rilevato, per un verso, che la servitù in questione presuppone in forza del titolo costitutivo l’accesso al cortile già materialmente indiviso attraverso il preesistente portone carraio e pedonale, di legno, avente ampiezza di oltre tre metri e cinquanta, ampiezza cosi superiore di oltre mezzo metro a quella del cancello scorrevole apposto dal B. e dalla Bo. lungo il manufatto di divisione materiale tra le due porzioni da essi costruito; e, per l’altro verso, che, mentre prima della chiusura e della collocazione del cancello scorrevole l’accesso alla porzione di cortile dell’attrice avveniva in senso pressochè rettilineo dopo l’ingresso attraverso il portone di legno, a seguito dei lavori effettuati per la divisione anche materiale delle porzioni di area l’attrice è costretta a una svolta a sinistra piuttosto accentuata e pressochè immediata, stante la ristrettezza dei luoghi, dal che deriva la necessità, per i veicoli medesimi, di disporre di un’apertura più ampia per ottenere le stesse condizioni di transito garantite dal portone di accesso.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi specifici rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

 

 

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