Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14568 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 15/07/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13868/2012 proposto da:

C.L., (OMISSIS), C.T. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA MOROSINI 12, presso lo studio

dell’avvocato E STRIANI, rappresentati e difesi dall’avvocato

CARMINE LOMBARDI;

– ricorrenti –

contro

C.A., C.C., anche quali eredi di

F.E., rappresentati e difesi dall’avvocato BRUNO PAOLILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 566/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Lombardi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, il quale ha concluso per l’inammissibilita’ o il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28/11/2005, il Tribunale di Benevento, in accoglimento della domanda proposta da C.L., C.T. e M.I., eredi di C.A.R., condannava il convenuto Catalano Bruno Federico a pagare la somma di Euro 4.664,34, oltre rivalutazione ed interessi, in favore degli attori a titolo di rimborso delle spese sostenute per la costruzione del fabbricato sito in (OMISSIS), eseguita da C.A. Romeo anche nell’interesse del fratello C.B.F.; rigettava, invece, la domanda riconvenzionale in quanto tardiva ed inammissibile.

Avverso detta sentenza proponevano appello gli eredi di C.B.F., ovvero C.A., C.C. e F.E., C.L. e C.T. si costituivano chiedendo di dichiararsi la inammissibilita’, improponibilita’ ed improcedibilita’ del gravame.

Con sentenza parziale del 9.12.2009 la Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento dell’appello, dichiarava ammissibile la domanda riconvenzionale proposta dagli eredi di C.B.F., mentre confermava nel resto la sentenza impugnata e rimetteva la causa sul ruolo per l’espletamento della necessaria istruzione sulla medesima domanda riconvenzionale. Dopo due rinvii per trattative transattive fra le parti, la causa veniva decisa con sentenza n. 566/2012 della Corte d’Appello di Napoli del 17/02/2012, che cosi’ provvedeva:

a) dispone la divisione dell’edificio in (OMISSIS), frazione (OMISSIS) e per l’effetto: assegna l’appartamento sito al piano terra ed identificato in catasto (…) a C.A., C.C. e F.E., in comunione indivisa; assegna l’appartamento sito al prima piano e identificato in catasto (…) a C.L. e C.T.,in comunione indivisa; assegna in regime di comunione indivisa tra i condividenti le zone (scale e strade di accesso) riportate in catasto (…);

b) condanna C.L. e C.T. a rilasciare immediatamente, in favore di C.A., C.C., F.E., l’appartamento sito al piano terra, descritto sub a), libero da persone e cose;

c) condanna C.A., C.C., F.E. a pagare, in solido,in favore di C.L. e C.T., la somma di Euro 4.013,26;

d) condanna C.L. e C.T. a pagare, in solido, in favore di C.A., C.C., F.E. la somma di Euro 39.199,13, oltre interessi sulle somme e con le decorrenze indicate in motivazione ed oltre all’ulteriore somma di Euro 1.704,31 fino al rilascio dell’appartamento assegnato agli appellanti;

e) condanna gli appellati alla demolizione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, della baracca in lamiera prefabbricata descritta nella relazione di ctu di 1^ grado (pagine 5 12), autorizzando,in caso contrario, gli appellanti alla demolizione dell’ opera in danno degli appellati, con diritto al rimborso delle relative spese”.

Venivano poi compensate le spese processuali di entrambi i gradi e ripartite le spese di CTU. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, C.L. e T. hanno proposto ricorso articolato in undici motivi, al quale resitono C.A. e C., anche quali eredi di F.E., deceduta nelle more. I ricorrenti ed i controricorrenti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa motivazione, non avendo la Corte di merito provveduto sulla richiesta di cessazione della materia del contendere, conseguente al progetto di divisione in via consensuale redatto dalle parti, in seguito al rinvio per definizione bonaria della lite sollecitato all’udienza del 4 febbraio 2011.

Il motivo e’ inammissibile.

Si consideri in premessa che l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato integra, in senso proprio, un difetto di attivita’ del giudice, che va fatto valere dal ricorrente non col vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatta censura presuppone che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo”, ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. E’ quindi contraddittoria la contestuale denuncia del vizio sia di omessa pronuncia che di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

L’art. 1350 c.c., n. 11, impone, in ogni caso, a pena di nullita’, la forma scritta per gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari. I ricorrenti, volendosi in questa sede dolere dell’omessa valutazione da parte della Corte di merito di una scrittura divisoria consensuale ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere, avevano, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilita’, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovasse il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimita’ di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte. Il progetto di divisione risulta nominato nell’impugnata sentenza solo perche’ sulla base di esso sono state formulate dagli appellanti le conclusioni all’udienza del 28 settembre 2011, con le quali, peraltro, si insisteva nella domanda di divisione giudiziale dei beni.

2. Il secondo motivo di ricorso censura la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e il difetto di motivazione quanto all’accoglimento della domanda riconvenzionale risarcitoria degli originari convenuti, poi appellanti, relativa al “valore locativo di mercato dei cespiti”. Si assume l’extrapetizione per aver la Corte d’Appello condannato gli appellati ai danni ritenuti “in re ipsa”, in misura del valore locativo quantificato dal CTU. Si nega la prova dell’opposizione al pari godimento dell’immobile e si evidenzia che alcuna prova sia stata assume all’uopo nel giudizio di gravame.

Il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre, pero’, quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), cosi’ pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. La Corte di Napoli ha riportato in sentenza nel suo contenuto la domanda riconvenzionale risarcitoria (pagina 5), dato atto della contestazione all’opposizione al godimento dei beni ed alla relativa prova ad opera degli appellati (pagina 5), negato che fosse dimostrato che l’esclusivo godimento dei beni da parte di C.A.R. fosse stato inizialmente mantenuto contro la volonta’ di C.B.F. (pagina 6), ritenuto cio’ desumibile solo dal momento (7 novembre 1990) della costituzione in giudizio di quest’ultimo, che chiedeva pure la consegna delle chiavi dell’immobile detenuto da C.A.R. (pagina 6), ritenuto tale danno in re ipsa e percio’ calcolato lo stesso secondo il valore locativo stimato dal Ctu ((pagine 6/7). Con tale iter argomentativo, e con le singole rationes decidendi appena riassunte, i ricorrenti non si confrontano, limitandosi ad articolare generiche censure basate sulla citazione di precedenti giurisprudenziali.

A conforto della decisione adottata dai giudici di merito, peraltro sorretta da congrua motivazione, va detto che in ipotesi di occupazione dell’intero immobile comune ad opera di uno dei comproprietari e di destinazione dello stesso ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all’altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, quest’ultimo ha diritto ad una corrispondente indennita’ quanto meno a far tempo dal momento in cui abbia manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2423 del 09/02/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5156 del 30/03/2012). Ritenuta cosi’ provata l’opposizione di Bruno Federico Catalano all’altrui godimento esclusivo dal momento della sua costituzione in giudizio, la Corte di Napoli ha argomentatamente liquidato il danno conseguente al mancato conseguimento dell’utilita’ ricavabile dal bene medesimo in relazione alla sua natura normalmente fruttifera, sulla base di presunzioni semplici, ovvero con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual e’ il valore locativo del bene usurpato.

IBM terzo motivo di ricorso contesta nullita’ della sentenza impugnata di omessa motivazione, perche’ la Corte di Napoli dapprima rimise la causa sul ruolo per la necessaria istruzione relativa alla domanda riconvenzionale, e poi ha accolto la stessa senza alcuna ulteriore istruttoria.

La censura e’ evidentemente infondata. I provvedimenti pronunciati dal collegio per l’ulteriore istruzione della causa a norma dell’art. 279 c.p.c., commi 2 e 3, sono revocabili, non hanno contenuto decisorio e non sono sindacabili con ricorso per cassazione, rimanendo discrezionale l’apprezzamento del giudice del merito, evincibile da provvedimento che puo’ essere dato anche per implicito, di non procedere piu’ ad alcuna ulteriore assunzione probatoria, ove la stessa risulti superflua.

4. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento all’art. 2697 c.c. e vizio di motivazione. Il quinto motivo di ricorso censura la violazione dell’art. 345 c.p.c., nel testo anteriore alla formulazione conseguente alla L. n. 353 del 1990.

I motivi, che possono trattarsi congiuntamente per la loro connessione logica, affermano che la Corte d’Appello non avrebbe considerato la contestazione da parte degli attuali ricorrenti della domanda riconvenzionale risarcitoria, fondata sul “godimento esclusivo” dell’immobile realizzato. Si evidenzia come gli attori avessero sempre rimarcato che alcuna opposizione al pari godimento era stata da loro manifestata. Tale eccezione era in ogni caso proponibile pure nel giudizio d’appello alla stregua dell’art. 345 c.p.c., nella formulazione applicabile a questo giudizio.

Il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono infondati, in quanto trascurano del tutto che la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, come gia’ evidenziato, avesse espressamente affermato a pagina 5, righi 18 e 19: “Gli appellati hanno sempre contestato la dedotta opposizione al godimento dei beni”, ritenendo tale opposizione poi concretizzata soltanto dalla costituzione in giudizio di C.B.F..

5. Il sesto motivo di ricorso censura violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di motivazione circa la prova del godimento esclusivo del bene, circostanza che era a fondamento della domanda riconvenzionale accolta. Il settimo motivo critica la sentenza della Corte di Napoli ex art. 360 c.p.c., n. 5, quanto al profilo della contestazione della domanda riconvenzionale. L’ottavo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 714 c.c. e art. 2697 c.c., circa la prova della privazione del godimento del bene comune e del danno subito dagli “appellanti”. I motivi da sei ad otto, pure essi da esaminare congiuntamente, sono infondati per quanto gia’ detto a proposito dei motivi secondo, terzo, quarto e quinto.

6. Il nono motivo di ricorso sostiene la violazione dell’art. 2697 e il difetto di motivazione nel fatto che la Corte d’Appello abbia ritenuto conclamata l’opposizione al godimento esclusivo dell’immobile nella proposizione della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la consegna delle chiavi e la libera disponibilita’ della parte del fabbricato non abitata dall’attore. Il motivo e’ infondato. La manifestazione da parte del comproprietario di un bene della propria intenzione di utilizzare lo stesso bene in maniera diretta e la mancata concessione di tale utilizzazione da parte di altro comproprietario, individuati quali momenti di insorgenza del pregiudizio risarcibile in rapporto al mancato godimento della cosa, suppongono un’indagine di fatto, rimessa al giudice di merito (cosi’ come a questo spetta l’interpretazione della domanda giudiziale, che, nella specie, e’ stata ritenuta l’atto che manifestava l’opposizione del comproprietario), sicche’ nel giudizio di legittimita’ non puo’ chiedersi alla Corte di Cassazione di prendere direttamente in esame la condotta della parte, al fine di trarne elementi di convincimento, ma si puo’ solo censurare, per omissione o difetto di motivazione, la decisione di merito che abbia del tutto trascurato o insufficientemente esaminato fatti decisivi, ovvero fatti che avrebbero imposto una diversa soluzione della lite.

7. Il decimo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 714, 1123 e 1224 c.c., nonche’ dell’art. 112 c.p.c., essendo stati accordati sulla somma risarcitoria interessi e rivalutazione monetaria in difetto di espressa domanda in appello.

Il motivo e’ infondato. I convenuti, poi appellanti, avevano richiesto interessi e rivalutazione monetaria sulle somme pretese a titolo risarcitorio sia nella comparsa di costituzione in primo grado che nell’atto di appello, come anche nelle conclusioni riportate nella sentenza impugnata. Vale ancora di piu’ considerare che, secondo costante orientamento di questa Corte, nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito e’ implicitamente inclusa anche la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria – quali componenti indispensabili del risarcimento – e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l’altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per cio’ solo incorrere in ultrapetizione (tra le pronunce piu’ recenti, cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17/09/2015).

8. L’undicesimo ed ultimo motivo di ricorso ipotizza violazione dell’art. 2729 c.c., artt. 345, 115 e 116 c.p.c., con riferimento all’art. 2697 c.c. e dell’art. 345 c.p.c., nonche’ il vizio di motivazione, avendo la Corte d’Appello condannato gli attuali ricorrenti alla demolizione della baracca, in difetto di prova che la realizzazione della stessa, peraltro in epoca antecedente alla costruzione del fabbricato, fosse loro riferibile, senza che per tale manufatto occorresse licenza edilizia. Il motivo e’ infondato. La Corte d’Appello ha ritenuto che tale baracca dovesse essere stata presuntivamente costruita da C.A.R., in quanto questi era il costruttore e possessore del fabbricato cui essa accede. Deve ritenersi logico ed adeguatamente motivato il convincimento del giudice di merito che, in assenza di elementi di segno diverso, abbia ritenuto autore del manufatto, lesivo della cosa comune, il soggetto che aveva realizzato il fabbricato di cui tale manufatto costituisce pertinenza. Trattandosi di controversia tra comproprietari, relativa all’uso di cosa comune, nessuna rilevanza ha il fatto che la costruzione realizzata imponga o meno il rilascio di una concessione edilizia.

9. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza in favore dei controricorrenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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