Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14568 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 09/07/2020), n.14568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 13089-214 proposto da:

VILLA CATENA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 9, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POLI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. FARNESE, 7

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIERI, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/2014 ella COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata

il 07/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1. la spa Villa Catena ricorreva per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 8/2/2014 del 7 gennaio 2014, con la quale erano stati ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Poli (Rm) per relativa ad un’area di proprietà di essa ricorrente;

2. il Comune resisteva con controricorso;

3. con atto depositato il 20 dicembre 2018, la ricorrente, deduceva di aver aderite alla procedura di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 convertito dalla L. n. 225 del 2016 e di aver provveduto ad adempiere in modo tempestivo, come documentato dalle produzioni allegate al medesimo atto, al pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della procedura, e quindi chiedeva dichiararsi dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contenente;

4. la Corte, richiamato il D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, rinviava la causa a nuovo ruolo per dar modo alla ricorrente di rinunciare al giudizio;

5. la ricorrente ha depositato la rinuncia;

6. va dichiarata l’estinzione del giudizio a spese compensale;

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 9 luglio 2020

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