Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14568 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. II, 04/07/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 04/07/2011), n.14568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CENTRO PORTE ITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avvocato BORRELLI Domenico, elettivamente domiciliata

in Roma, Via G.P. Pannini n. 11, presso lo studio dell’Avvocato

Francesca Carpentieri;

– ricorrente –

contro

C.A., rappresentato e difeso da se medesimo, ai sensi

dell’art. 86 cod. proc. civ., domiciliato per legge in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte suprema di

cassazione;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, depositata il 20 aprile

2009.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

3 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, il quale nulla ha osservato rispetto alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che Centro Porte Italia s.r.l. ha impugnato per cassazione l’ordinanza depositata il 20 aprile 2009, con la quale il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’Avvocato C.A., ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 28, la ha condannata al pagamento della somma di Euro 3.130,00, oltre spese generali e accessori, quale compenso per le prestazioni professionali svolte in favore di V.C., in due procedimenti definiti con transazione;

che la società ricorrente articola quattro motivi di ricorso, cui resiste, con controricorso, l’Avvocato C., il quale eccepisce in primo luogo la inammissibilità del ricorso sostenendo che avverso il provvedimento impugnato la ricorrente avrebbe dovuto proporre appello e che comunque il ricorso sarebbe tardivo;

che, ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta la prevista relazione, depositata il 10 marzo 2011, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Entrambe le eccezioni non appaiono fondate, atteso che, non essendovi stata costituzione nel giudizio di merito della società convenuta e non essendosi quindi ampliato il thema decidendum rispetto alla domanda di pagamento delle prestazioni professionali richieste dal difensore, il rimedio esperibile avverso l’ordinanza del Tribunale era il ricorso per cassazione e non anche l’appello.

Quanto al secondo profilo, l’eccezione si fonda sulla ritenuta non applicabilità al procedimento di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, e segg., dell’istituto della sospensione feriale dei termini. Al contrario, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che “la sospensione feriale dei termini processuali, disposta dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, si applica a tutti i termini processuali e, quindi, anche al termine per la riassunzione, stabilito dalla legge o dal giudice, salvo che non ricorra uno dei casi tassativamente esclusi in forza del combinato disposto della L. n. 742 del 1969, art. 3 e art. 92 dell’ordinamento giudiziario, tra i quali non rientra quello dell’opposizione a decreto ingiuntivo, sia pure svolta col rito camerale previsto dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29” (Cass., n. 5063 del 1988).

Ne consegue che, essendo l’ordinanza stata notificata il 20 luglio 2009 ed essendo il ricorso stato notificato il 2 novembre 2009 (data di richiesta della notifica), lo stesso risulta essere stato notificato tempestivamente (al 59 giorno), detratto il periodo di sospensione feriale dei termini. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 742 del 1942, art. 29 e dei principi del giusto processo e del diritto di difesa, sostenendo che tra la data di notificazione del ricorso con il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza (e il giorno dell’udienza) era decorso un termine inferiore a quello di legge (45 giorni), atteso che la notificazione era avvenuta il 2 febbraio 2009 mentre l’udienza era stata fissata per 18 marzo 2009. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica l’Ecc.ma Corte adita se la vocatio in ius per mezzo della notifica del decreto di fissazione dell’udienza, in violazione del termine a comparire posto dalla L. n. 794 del 1942, art. 29, comma 1, posto a tutela del diritto di difesa, verificato nel caso sub iudice, determina la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, dei conseguenti atti del procedimento e quindi del provvedimento che definisce lo stesso, e ciò qualora la parte convenuta non si sia costituita ed il Giudice non abbia rilevato d’ufficio la predetta nullità”.

Il motivo è manifestamente fondato.

L’art. 164 cod. proc. civ., comma 1, stabilisce che la citazione è nulla, tra l’altro, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge al comma 2, prevede che se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del comma 1, ne dispone la rinnovazione entro un termine perentorio; al comma 3, infine, per quanto qui rileva, prevede che la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l’inosservanza dei termini a comparire, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.

Orbene, dalla delineata disciplina risulta chiaro che il fatto che la notificazione della citazione al convenuto sia andata a buon fine non vale – contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente – a sanare la nullità di cui al comma 1, atteso che l’effetto sanante si ricollega alla costituzione del convenuto, con la precisazione che, nel caso in cui la nullità consista nella assegnazione di un termine di comparizione inferiore a quello minimo previsto, il giudice deve fissare una nuova udienza.

Nel caso in cui, come nella specie, il convenuto, che pure abbia ricevuto la notificazione della citazione, non si sia costituito, è il giudice che, su istanza di parte o d’ufficio, deve rilevare la nullità della citazione per essere stato assegnato un termine di comparizione inferiore al minimo. Nel caso in cui ciò non avvenga il vizio della citazione diventa vizio del procedimento e del provvedimento che lo conclude.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delle altre censure proposte dalla ricorrente.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”;

che la richiamata proposta di decisione è condivisa dal Collegio, non avendo le parti svolto ad essa critiche di sorta;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e rinvio per nuovo esame della domanda di liquidazione degli onorari al Tribunale di Napoli, in diversa composizione;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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