Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14567 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22689/2014 R.G. proposto da:

Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gioia Vaccari, presso cui

è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Gioacchino Rossini n.

18;

– ricorrente –

contro

B.A., rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Grio,

presso cui elettivamente domicilia in Roma, alla piazza Ruggero di

Sicilia n. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.843/29/14 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, pronunciata in data 13 novembre 2013,

depositata in data 12 febbraio 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10 febbraio

2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Equitalia Sud S.p.A. ricorre con due motivi avverso B.A. per la cassazione della sentenza n.843/29/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 13 novembre 2013, depositata in data 12 febbraio 2014 e non notificata, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa del preavviso di fermo amministrativo, aveva rigettato l’appello del concessionario avverso la sentenza della C.t.p. di Roma favorevole al contribuente;

con la sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale, interpretando restrittivamente il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, riteneva inammissibili i documenti prodotti da Equitalia solo in grado di appello, attestanti l’avvenuta notifica delle cartelle, contestata dal contribuente, affermando che l’omessa produzione degli stessi documenti in primo grado avrebbe comportato per il contribuente la perdita di un grado di giudizio sul merito della controversia;

a seguito della notifica del ricorso, il contribuente resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 10 febbraio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 53 e 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la C.t.r. avrebbe illegittimamente escluso la produzione documentale attestante l’avvenuta notifica delle cartelle, contestata dal contribuente;

con il secondo motivo, la ricorrente denunzia l’errore nel procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la C.t.r., dando un’errata interpretazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, non ha consentito l’introduzione nel giudizio di appello dei documenti prodotti da Equitalia;

i motivi da esaminare congiuntamente, sono fondati e vanno accolti;

ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, “1. Il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

2. E’ fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”;

la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento costante ha ritenuto che, nel processo tributario, fosse ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello;

ciò in quanto, “alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal citato D.Lgs., art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado” (vedi Cassazione civile sez. trib., 22/11/2017, n. 27774);

unica condizione alla produzione di nuovi documenti, secondo la giurisprudenza di legittimità, è che tale attività processuale venga esercitata – stante il richiamo operato dal citato D.Lgs., art. 61, alle norme relative al giudizio di primo grado entro il termine previsto dallo stesso decreto, art. 32, comma 1, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d’ufficio dal giudice (vedi Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, n. 29087);

il principio di ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, “opera anche nell’ipotesi di deposito in sede di gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui al detto decreto, art. 57” (Cassazione civile sez. trib., 04/04/2018, n. 8313);

con particolare riferimento a fattispecie analoga a quella in esame, è stato detto che nel giudizio tributario è ammessa la produzione per la prima volta in appello delle cartelle notificate (e delle quali era contestata dal contribuente l’avvenuta notifica), in quanto questa costituisce una mera difesa, concernendo il divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, solo le eccezioni in senso stretto (Sez. 5, Sentenza n. 12008 del 2011; Cass. n. 14020 del 2007; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10567 del 2012);

l’orientamento di legittimità ha trovato anche l’avallo della Corte Costituzionale, che, con sentenza del 14/07/2017, n. 199, ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 comma 2;

dunque, non può essere condivisa l’argomentazione del giudice di appello, il quale ha ritenuto che non fosse possibile ammettere i documenti in esame, in quanto il contribuente sarebbe stato privato ingiustamente di un grado di giudizio sul merito della controversia;

sul punto la Corte Costituzionale, con la sentenza citata, ha affermato che è insussistente la dedotta violazione dell’art. 24 Cost., per la perdita di un grado di giudizio, in quanto la garanzia del doppio grado non gode, di per sè, di copertura costituzionale (sentt. nn. 82 del 1996, 18, 165 del 2000, 335 del 2004, 243 del 2014, 44, 121 del 2016, 94 del 2017; ordd. nn. 8 del 1999, 217, 329, 330, 401 del 2000, 303 del 2002, 84 del 2003, 386 del 2004, 410 del 2007, 316 del 2008, 190 del 2013, 42 del 2014);

inoltre, la Corte ha chiarito che la previsione che un’attività probatoria possa essere esperita in appello non è di per sè irragionevole, poichè il regime delle preclusioni in tema di attività probatoria (come la produzione di un documento) mira a scongiurare che i tempi della sua effettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre la previsione della producibilità in secondo grado costituisce un temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile;

ciò in quanto, non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i diversi tipi di processo, e, più specificatamente, un principio di uniformità del processo tributario e di quello civile;

secondo la Corte Costituzionale, non sussiste alcuna disparità di trattamento tra le parti del giudizio, atteso che la facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti già posseduti nel grado anteriore è riconosciuta ad entrambe le parti del giudizio;

per quanto fin qui detto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.t.r. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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