Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14567 del 16/06/2010
Cassazione civile sez. II, 16/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 16/06/2010), n.14567
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.D.A., rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Russo Luigi, per legge
domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione,
piazza Cavour, Roma;
– ricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli 22 aprile
2009;
Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 17 febbraio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
“L’Avv. R.D.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Napoli in data 21 aprile 1999, con la quale veniva dichiarata inammissibile l’istanza di liquidazione della parcella avanzata dal medesimo avvocato nella qualità di difensore del condannato L.R. S., ammesso al patrocinio per non abbienti. Occorre premettere che, in tema di spese di giustizia ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’opposizione al provvedimento del giudice introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 3 settembre 2009, n. 19161). Tanto premesso, il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di instaurazione del contraddittorio, non essendo stato notificato ad alcuno. Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in mancanza di instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010