Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14567 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 15/07/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16067/2012 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATANASIO

KIRCHER 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO PARLATO,

FRANCESCO PROCACCINI, STEFANIA IASONNA;

– ricorrente –

contro

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIO

CESARE 5, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA MUGLIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE SERAFINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1705/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi l’Avvocato Procaccini e l’Avvocato Carlevaro per delega

dell’Avvocato Serafino;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, il quale ha concluso per l’inammissibilita’ o il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29 ottobre 1989 A.F. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torre Annunziata il germano A.N., esponendo che:

il (OMISSIS) era deceduta la loro madre P.A., lasciando quali eredi i due figli F. e N. ed il marito A.C., poi morto il (OMISSIS);

nell’asse ereditario del padre doveva ricomprendersi non solo il terzo dell’immobile pervenuto dalla madre, sito in (OMISSIS), ma pure un altro piccolo fabbricato con terreno annesso di proprieta’ di A.C., sito sempre in (OMISSIS), del quale quest’ultimo aveva ceduto la nuda proprieta’ al figlio N. con atto del 29 aprile 1987;

tale atto di cessione era, in realta’, un espediente finalizzato a ledere il diritto alla legittima dell’attore, poiche’ simulava una donazione, sia in ragione del corrispettivo, rappresentato da un obbligo di assistenza, del quale il padre non necessitava, sia con riferimento alla riserva di usufrutto, avendo il donatario occupato la casa paterna prima del trasferimento de quo.

L’attore chiedeva, quindi, che fosse dichiarata aperta la successione dei due genitori e che gli fosse attribuita la sua quota di eredita’.

A.N. si costituiva, aderiva alla domanda di divisione e chiedeva il rigetto di quelle di simulazione e di riduzione.

Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza non definitiva n. 1826/2000, dichiarava aperta la successione di P.A. e A.C. e devolveva le relative eredita’ secondo legge, in particolare assegnava quella di P.A. un terzo ciascuno al coniuge ed ai due figli e quella di Ciro Acunzo in parti eguali ai due figli, ricomprendendovi sia il relictum, rappresentato dal terzo del fabbricato in (OMISSIS), pervenuto al defunto dalla moglie P.A., che il donatum, costituito dal terreno ceduto il (OMISSIS).

Il Tribunale di Torre Annunziata, espletata Ctu, con sentenza definitiva n. 840/2005, attribuiva i beni alle parti e stabiliva i conguagli.

A.N. proponeva appello con atto notificato il 10 ottobre 2006, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

Si costituiva A.F., il quale proponeva appello incidentale, domandando delle modifiche alla regolamentazione della divisione, il rimborso di una certa somma a titolo di frutti ed un aumento del conguaglio.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1705/11 del 17 maggio 2011, rigettava sia l’appello principale che quello incidentale.

A sostegno della decisione adottata la Corte di Appello di Napoli evidenziava che:

l’immobile era comodamente divisibile;

non era rilevante il fatto che le due comunioni fossero state oggetto di un’unica divisione;

la quantificazione dei frutti era stata corretta;

la valutazione dei beni era condivisibile;

l’appello incidentale aveva ad oggetto delle circostanze nuove.

A.N. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo ed ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., in data 31 maggio 2016.

A.F. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico complesso motivo di ricorso A.N. lamenta contemporaneamente la violazione e falsa applicazione della L.R. Campania n. 21 del 2003 e della normativa edilizio-urbanistica relativa all’immobile oggetto di causa, nonche’ la violazione e falsa applicazione dell’art. 720 c.c. e dei principi di precauzione e di azione preventiva ex art. 174, par. 2, del Trattato Istitutivo dell’Unione europea, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e l’omesso esame di un punto decisivo della controversia.

Egli si duole che la corte territoriale abbia ritenuto comodamente divisibile l’immobile oggetto di causa, nonostante le due quote dei beni oggetto di divisione non fossero autonome, in quanto caratterizzate dall’esistenza di consistenti parti in comune.

Inoltre, il ricorrente evidenzia che una parte di detti immobili non era abitabile, come risultava da due certificati del Comune di Boscotrecase, e che il cambio di destinazione da deposito a civile abitazione della porzione della “unita’ immobiliare” riportata in Catasto al foglio 13, part. 282, sub 1-283, ubicata al piano primo seminterrato, e l’esecuzione di opere e lavori per rendere abitabili le quote in esame erano preclusi dalla L.R. Campania n. 21 del 2003, art. 6, comma 2, che vietava, per i Comuni rientranti, come quello di Boscotrecase, nella Zona Rossa ad alto rischio vulcanico, in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, ogni mutamento di destinazione d’uso che comportasse l’utilizzo a scopo abitativo.

Il motivo e’ infondato.

In materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilita’ di un immobile, integrando un’eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, puo’ ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall’irrealizzabilita’ del frazionamento dell’immobile, o dalla sua realizzabilita’ a pena di notevole deprezzamento, o dall’impossibilita’ di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell’usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (Cass., Sez. 2, n. 14577 del 21 agosto 2012; Cass., Sez. 2, n. 3635 del 16 febbraio 2007).

In particolare, il concetto di comoda divisibilita’ postula, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento e, sotto l’aspetto economico – funzionale, che la divisione consenta il mantenimento, sia pure in misura proporzionalmente ridotta, della funzionalita’ che aveva il tutto e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell’intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso.

L’accertamento del requisito della comoda divisibilita’ del bene, ai sensi dell’art. 720 c.c., implica un’indagine di fatto riservata all’apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimita’, se sorretta da motivazione congrua, coerente e completa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7961 del 21/05/2003; Cass., Sez. 2, n 1738 del 7 febbraio 2002).

Nella specie, la Corte di Napoli, con motivazione logica e completa, ha accertato la comoda divisibilita’ della res sulla base del contenuto della Ctu agli atti, che aveva proposto un frazionamento del fabbricato in questione in modo da “costituire delle singole unita’ dotate di una propria autonomia funzionale e valore sostanzialmente omogeneo”. Essa ha specificamente risposto alla contestazione concernente la non abitabilita’ del primo piano sottostrada ricadente nella seconda porzione, affermando che i certificati del Comune di Boscotrecase non assumevano rilievo poiche’ “il condividente A.F., una volta in possesso della porzione attribuitagli, potra’ agevolmente effettuare gli interventi di ripristino occorrenti a rendere abitabili i locali”. Soprattutto con riferimento ai servizi igienici la Corte di Appello di Napoli ha sottolineato che “il w.c. evidenziato nella planimetria allegata alla CTU puo’ essere, senza eccessivo dispendio, reso interno al primo piano sottostrada mediante un’apertura in prossimita’ del vano scale”. Perche’ possa ravvisarsi un caso di “non comoda” divisibilita’, come gia’ visto, il frazionamento, pur materialmente possibile sotto l’aspetto strutturale, dovrebbe pero’ richiedere opere complesse o di notevole costo.

Inoltre, quanto alla persistenza di parti in comune dopo la divisione, la Corte di merito ha rilevato che “l’autonoma fruibilita’ delle due porzioni non esclude di per se’ l’esistenza di parti in comune, quando cio’ e’ reso necessario dalla particolare struttura e/o funzione dei beni da dividere”, tutti aspetti considerati dal Ctu.

Infine, per cio’ che concerne la dedotta violazione della L.R. Campania n. 21 del 2003, art. 6, comma 2, si tratta di questione di cui non vi e’ cenno nella sentenza impugnata, sicche’ era onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, di allegare l’avvenuta deduzione di essa innanzi al giudice di merito e di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto. Peraltro, il controricorrente ne ha pure contestato la rilevanza di tale questione, essendo stato egli, e non il ricorrente, l’assegnatario della porzione di immobile interessata dai divieti imposti dalla richiamata Legge Regionale.

2. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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