Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14567 del 13/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 14567 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 23636-2008 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia
ope legis in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –

2015
1518

contro

DINOLFO CATALDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 77, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO GUGLIOTTA, rappresentato e

Data pubblicazione: 13/07/2015

difeso dall’avvocato GAETANO SORBELLO, giusta delega
in atti;
– controricorrente
avverso la sentenza n.

82/2008 della CORTE D’APPELLO

di CATANIA, depositata il 19/04/2008 R.G.N. 711/2004;

udienza del

02/04/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO

PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
inammissibilità del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 19 aprile 2008, la Corte d’appello di Catania rigettava l’appello del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) avverso la sentenza di primo grado,
che l’aveva condannato al pagamento, in favore di Cataldo Adinolfo (dirigente amministrativo

della provincia di Palermo 2 di valutazione dei capi di istituto ai sensi dell’art. 25bis, primo
comma d.1g. 29/1993), della somma di € 15.493,71 oltre interessi, a titolo di compenso per
l’incarico svolto (riconosciuto dal Ministero in £ 25.000.000 con nota 1901/2000 al solo
componente esterno di ciascun nucleo ed invece rifiutato agli altri richiedenti, sull’assunto
dell’ascrivibilità della partecipazione dei componenti interni all’amministrazione scolastica a
detta attività del nucleo a quella propria istituzionale e quindi ai doveri d’ufficio previsti
dall’art. 41 CCNL comparto scuola 1998/2001).
A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva: a) l’inapplicabilità della citata norma
contrattuale collettiva a Cataldo Adinolfo, soggetto ad autonoma e diversa area di
contrattazione, siccome dirigente amministrativo con funzioni di Provveditore agli Studi e non
dirigente scolastico (quali invece i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche e
educative, soggetti alla valutazione del nucleo in oggetto a norma dell’art. 20 dig. 29/1993);

b) l’estraneità dell’attività a quella ordinaria d’ufficio, anzi aggiuntiva ad essa, per la nomina
intuitu personae, l’impegno in ambito territoriale diverso da quello riguardante le ordinarie
funzioni dirigenziali, la partecipazione a specifico seminario di formazione, l’inassimilabilità
dell’attività tecnico-valutativa da parte di organo collegiale esplicitamente affermato terzo e
indipendente alla compilazione delle cd. “note di qualifica” in precedenza operata in
autonomia di giudizio dal Provveditore agli Studi; c) l’inoperatività del principio di
omnicomprensività del trattamento economico del dirigente ai sensi dell’art. 24, terzo comma
(lig. 29/1993 (ora art. 24 dig. 165/2001), in quanto vigente in base a direttiva della
Presidenza del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2000 da epoca successiva (5 aprile 2001)
all’espletamento dell’incarico conferito a Cataldo Dinolfo, conclusosi nell’anno 2000; d) la
congruità di determinazione in via equitativa del suo importo, maggiorato del 20% rispetto a
quello fissato per i componenti esterni.

in servizio presso il centro servizi Amministrativi di Siracusa, nominato presidente del nucleo

Con atto notificato il 30 settembre 2008 il M.I.U.R. ricorre per cassazione con unico motivo,
cui resiste Cataldo Dinolfo con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, il Ministero ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e

relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per riconducibilità dell’incarico di
Cataldo Adinolfo alle sue funzioni istituzionali, cuiconnaturato l’affidamento di incombenti
intuitu personae e quindi al principio di omnicomprensività retributiva del suo compenso e
pur sempre riferibile la valutazione, in relazione alla pretesa terzietà ed autonomia del nucleo,
all’amministrazione scolastica.
Il motivo è inammissibile.
Con esso, infatti, il Ministero ricorrente non ha specificamente confutato le articolate e
puntuali argomentazioni (a pgg. da 3 a 9 della sentenza), con cui la Corte territoriale si è data
carico di giustificare: l’inapplicabilità dell’art. 41 CCNL comparto scuola 1998/01 a Cataldo
Adinolfo, in quanto dirigente amministrativo con funzioni di Provveditore agli Studi e non
dirigente scolastico (come invece i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche e
educative, soggetti alla valutazione del nucleo della provincia di Palermo 2), pertanto
sottoposto ad autonoma e diversa area di contrattazione, a norma dell’art. 20 dig. 29/1993;
l’estraneità dell’attività valutativa, cui il predetto dirigente nominato intuitu personae,chlla sua
ordinaria d’ufficio, in aggiunta ad essa (comportante un impegno in ambito territoriale diverso
da quello di esercizio delle ordinarie funzioni dirigenziali e pure la partecipazione ad uno
specifico seminario di formazione), non essendo poi assimilabile l’attività tecnico-valutativa
di un organo collegiale, quale quello presieduto da Dinolfo i esplicitamente affermato terzo e
indipendente, alla compilazione delle cd. “note di qualifica” in precedenza operata in
autonomia di giudizio dal Provveditore agli Studi; l’inoperatività del principio di
omnicomprensività del trattamento economico del dirigente ai sensi dell’art. 24, terzo comma
(1.1g. 29/1993 (ora art. 24 d. lg. 165/2001), vigente per direttiva della Presidenza del Consiglio
dei Ministri 1 marzo 2000 da epoca successiva (5 aprile 2001) all’espletamento dell’incarico
conferito a Cataldo Dinolfo, concluso nell’anno 2000; la congruità dell’importo del compenso

24, terzo comma dig. 29/1993 e succ. mod. e insufficiente ed erronea motivazione, in

della sua attività determinato dal Tribunale in via equitativa, con maggiorazione del 20%
rispetto a quello fissato per i componenti esterni.
Ebbene, nessuna di tali argomentate ragioni è stata puntualmente censurata, sicchè il mezzo si
rivela assolutamente generico, in violazione art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che ne esige
l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta

motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza
(Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n.
18202; Cass. 6 luglio 2007, n. 15952).
Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilità del ricorso, pertanto da
dichiarare, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero alla rifusione, in favore di Cataldo
Dinolfo, delle spese del giudizio, liquidate in € 100,00 per esborsi e € 2.500,00 per compenso
professionale, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2015

Il Pr sidente

con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al

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