Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14567 del 12/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 12/06/2017, (ud. 07/03/2017, dep.12/06/2017),  n. 14567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16690/2011 proposto da:

C.F., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE ZAMPINI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

AMIAT AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A. C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO GUASCO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 168/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/02/2011 R.G.N. 403/2010

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo e assorbimento del primo motivo;

udito l’Avvocato LO BELLO GIOVANNI per delega Avvocato VESCI GERARDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Torino ha rigettato l’appello proposto da C.F. nei confronti della sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti della AMIAT s.p.a. volta ad ottenere il pagamento dell’una tantum prevista dall’art. 40 comma 12 del ccnl del 31.10.2015.

La Corte territoriale ha osservato che l’art. 40 CCNL Aziende municipalizzate di Igiene Urbana ricollega l’erogazione dell'”una tantum” all’esperimento infruttuoso della procedura di riallocazione, mentre nella fattispecie la procedura si era conclusa con una proposta di collocazione alternativa, non accettata dal ricorrente.

Per la cassazione della sentenza il C. propone ricorso articolato in due motivi. L’AMIAT S.p.A. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, la omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per giudizio, poichè la Corte non ha ritenuto di ammettere delle prove che avrebbero dato l’esatta rappresentazione di una realtà aziendale in cui la persona inabile alla mansione, ma ricollocabile in altre prestazioni, non venga mai ricollocata.

2. Con il secondo motivo il C. denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione di norme del CCNL per i dipendenti di Aziende municipalizzate di Igiene Urbana del 31.10.1995, affermando che, essendo stato licenziato per comprovata incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 43 lett. F CCNL ed essendogli stata interamente riconosciuta ai sensi dell’art. 45 CCNL l’indennità sostitutiva del preavviso, egli avrebbe diritto, una volta esaurita la procedura ex art. 40 CCNL, alla corresponsione dell’ “una tantum contrattuale”.

Va innanzitutto esaminato, per evidenti ragioni di pregiudizialità, il secondo motivo, il quale è fondato.

Invero, con l’art. 40 del CCNL 1995, le parti sociali intendevano salvaguardare l’occupazione e privilegiare il mantenimento in servizio del lavoratore ricollocabile, cosicchè può affermarsi che la previsione dell’erogazione dell'”una tantum” aveva come finalità precipua quella di dissuadere i datori di lavoro dall’addurre pretesti per non ricollocare i lavoratori divenuti parzialmente inidonei ed a stimolarli a cercare una possibile collocazione alternativa del lavoratore nell’intera struttura aziendale (v. pure Cass., S.U., n. 7755/98).

Orbene, la norma di cui all’art. 40, che disciplina l’inidoneità sopravvenuta in servizio stabilisce la presenza di specifiche condizioni per potere riconoscere al lavoratore l’indennità “una tantum”; condizioni, tutte, che risiedono nell’avere un’età anagrafica inferiore di oltre un anno al limite stabilito dalle disposizioni per il collocamento a riposo e di avere una anzianità aziendale superiore a 10 anni, perchè per anzianità inferiori non vi è riconoscimento della detta indennità. Quindi, la volontà delle parti sociali non avrebbe potuto manifestarsi nei termini indicati dalla Corte di Appello di Torino che non ha tenuto in considerazioni nell’iter argomentativo i vincoli che le parti sociali hanno introdotto nella contrattazione per evitare un uso strumentale.

Tali vincoli vengono individuati soltanto nello status oggettivo del lavoratore inidoneo: l’avere egli tale qualificazione per averla ottenuta a seguito di visita medico-collegiale; l’avere chiesto di essere mantenuti in servizio con ricollocazione in altra mansione; la mancanza di accordo, all’assegnazione di altre mansioni e licenziamento dello stesso da parte dell’azienda; l’eventuale applicazione delle disposizioni per l’esonero agevolato per inidoneità consistenti nell’essere in possesso di una anzianità di servizio aziendale di oltre dieci anni e di avere un’età anagrafica inferiore di un anno di quella stabilita per il collocamento a riposo per limiti di età; con la specificazione che per il personale di età inferiore ai 55 anni compiuti anagraficamente, l’una tantum spetta integralmente, mentre per che ha un’età superiore ai 55 anni essa viene ridotta di due terzi per ogni anno oltre il cinquantacinquesimo.

Al riguardo, questa Corte di legittimità ha sottolineato che l’art. 40 di cui si tratta – per cui il lavoratore riconosciuto inidoneo alle mansioni di assunzione o di successiva assegnazione ha diritto ad una somma “una tantum” in caso di infruttuoso esperimento della procedura di riallocazione – deve essere interpretato nel senso che l’indennità compete in tutti i casi nei quali non sia stato raggiunto l’accordo per lo svolgimento di mansioni alternative, non distinguendo il contratto collettivo tra il caso in cui l’azienda non abbia offerto al lavoratore una mansione diversa ed il caso in cui il lavoratore l’abbia rifiutata (cfr., tra le molte, Cass. n. 9967 del 2013 e le successive Cass. n. 19358 del 2013 e 474 del 2017).

Poichè la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi la sentenza, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, restando assorbito l’esame del primo motivo, deve essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

 

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA