Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14567 del 10/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14567 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 13485-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro

IPPOLITO FRANCESCO PPLFNC45C06F839B,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio
dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 10/06/2013

avverso la sentenza n. 74/51/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di NAPOLI del 19.3.2010,
depositata il 26/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott.

udito per il controricorrente l’Avvocato Francesco
D’Ayala Valva che aderisce alla relazione scritta.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. TOMMASO BASILE che si riporta alla relazione
scritta.

GIUSEPPE CARACCIOLO;

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Napoli ha respinto l’appello dell’Agenzia

contro la sentenza

n.548/35/2007 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso della parte
contribuente Ippolito Francesco ad impugnazione di avviso di accertamento per
maggiore IRPEF relativa all’anno 1999, avviso consequenziale a quello emanato nei
confronti della società “Antichità di Ippolito Francesco e C. sas” ai fini della
tassazione (“per trasparenza”) dei maggiori redditi imputabili ai fini IRPEF anche ai
soci dei maggiori ricavi accertati in capo alla menzionata società.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che —non avendo la istanza di
condono proposta dalla società alcun effetto nei confronti dei soci della società
medesima- il provvedimento di accertamento rivolto nei confronti dei singolo socio”
doveva essere ritenuto legittimo. Ciononostante l’appello doveva essere comunque
rigettato perché l’ufficio non aveva “svolto alcuna difesa circa le eccezioni sollevate
dal contribuente”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte contribuente si è costituita con ricorso adesivo alle richieste formulate ex
adverso con il primo motivo di ricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di censura (improntato alla violazione dell’art.102 cpc, in
relazione all’art.360 n.4 cpc, assorbente rispetto all’altro) l’Agenzia ricorrente si
duole in sostanza dell’omessa pronuncia, da parte del giudice del merito, e in

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letti gli atti depositati

controversia caratterizzata da litisconsorzio necessario tra le parti, sulla questione
dell’integrazione del contradditorio.
Il motivo di impugnazione appare fondato siccome risulta manifesto che il giudice di
appello non ha affatto provveduto sulla questione relativa al necessario
contraddittorio tra soci e società.

indirizzo giurisprudenziale (Cass.Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008), questa
Corte ha avuto modo di evidenziare che:”In materia tributaria, l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle
società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un
solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la
società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta
controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da
uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi
dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è
affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di
ufficio”.
Poiché è pacifico che nella specie qui in esame il contradditorio non sia stato
integrato nei confronti della società -in relazione al reddito della quale dovrà essere
stabilito il reddito da partecipazione imputabile ai soci- in ossequio al principio sopra

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Infatti, con nota pronuncia che ha determinato il cambiamento di un risalente

richiamato, non resta che annullare la pronuncia qui impugnata e rimettere la
controversia al giudice di primo grado (la CTP di Napoli), affinché provveda al
rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa l’integrazione del
contradditorio nei confronti delle altre parti necessarie.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per

Roma, 30 dicembre 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTP
di Napoli che, in diversa composizione e previa integrazione del contraddittorio tra
le parti necessarie, provvederà sul ricorso introduttivo oltre che sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2013.

manifesta fondatezza.

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