Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14567 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. II, 04/07/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 04/07/2011), n.14567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.M., rappresentata e difesa, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’Avvocato ARPAIA Candeloro, domiciliata per

legge in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte suprema di cassazione;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Francesco Denza n. 50/A, presso lo studio

dell’Avvocato Lucio Laurenti, rappresentato e difeso, per procura

speciale in calce al controricorso, dall’Avvocato FERRARI Fabio

Maria;

– controricorrente –

PREFETTURA DI NAPOLI, in persona del Prefetto pro tempore,

rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliata per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 62481 del 2008,

depositata il 29 settembre 2008.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

3 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, il quale nulla ha osservato rispetto alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che B.M. ha impugnato per cassazione la sentenza n. 62481 del 2008, depositata in data 29 settembre 2008, con la quale il Giudice di pace di Napoli, pur accogliendo l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Napoli dalla stessa proposta sia nei confronti del Comune di Napoli che della Prefettura di Napoli, ha tuttavia disposto la compensazione delle spese del giudizio, “sussistendo motivi di opportunità ed equità”;

che la ricorrente deduce, con l’unico motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., della L. n. 689 del 1981, art. 23, e vizio di motivazione;

che hanno resistito, con controricorso, sia il Comune di Napoli che la Prefettura di Napoli, i quali hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso;

che, ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta la prevista relazione, depositata il 10 marzo 2011, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) L’eccezione (di inammissibilità) appare meritevole di accoglimento.

Avverso il provvedimento impugnato, infatti, era esperibile il rimedio dell’appello e non il ricorso per cassazione, trovando applicazione nella fattispecie, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata dopo il 2 marzo 2006, la nuova disposizione del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26 – giusta la disciplina transitoria posta dall’u.c., dell’art. 27 – che, abrogando la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., che prevedeva la diretta ricorribilità per cassazione delle sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa, ha reso detti provvedimenti soggetti alla disciplina generale dei mezzi di impugnazione e, quindi, impugnabili a mezzo dell’appello (art. 339 cod. proc. civ.).

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”;

che la richiamata proposta di decisione è condivisa dal Collegio, non avendo le parti svolto ad essa critiche di sorta;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, quanto al Comune di Napoli, in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, e, quanto alla Prefettura di Napoli, in Euro 400,00 per onorari, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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