Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14566 del 16/06/2010
Cassazione civile sez. II, 16/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 16/06/2010), n.14566
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
V.M., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale
in calce al ricorso, dall’Avv. Pirovano Mauro A., elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giovanna Gerardo in Roma, via
Corfinio, n. 23;
– ricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Milano, 8^ Sezione penale, del
23 giugno 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 28 gennaio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
“L’Avvocato V.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza depositata in data 23 giugno 2009 con cui il Tribunale di Milano, sez. 8^ penale, ha rigettato l’opposizione dal medesimo sollevata al decreto di liquidazione dei compensi dovuti al predetto professionista quale difensore d’ufficio di C.E..
Il ricorso è affidato ad un motivo di impugnazione. Occorre premettere che il procedimento di opposizione, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170, al decreto di liquidazione dei compensi, introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 3 settembre 2009, n. 19161).
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, sia perchè non notificato ad alcuno, sia perchè il motivo di ricorso non si conclude con il quesito di diritto, come prescritto dall’art. 366-bis cod. proc. civ..
Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in mancanza di instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010