Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14566 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 15/07/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10725/2012 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI 18, presso lo studio dell’avvocato FIORENZO GROLLINO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL D’ALA

10, presso lo studio dell’avvocato FRANCO DELL’ERBA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3471/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/02/2005, ed avverso la sentenza n. 1067/2011 della

CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Rosa Carlo per delega dell’Avvocato Grollino;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, il quale ha concluso per l’inammissibilita’ o il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 15.04.1993 C.R. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il fratello C.S. per procedere alla divisione dell’eredita’ del padre C.G., deceduto in data (OMISSIS), consistente in un appartamento all’interno (OMISSIS), nella nuda proprieta’ dell’appartamento all’interno (OMISSIS) e in un capannone di 28 mq., tutti siti in (OMISSIS). C.S. si costituiva e si opponeva alla divisione, producendo scrittura privata intercorsa tra le parti in data 13.04.1983, con la quale si stabiliva testualmente: “Premesso che con atto notarile, stipulando in questi giorni, il padre Giovanni, cede ai sunnominati figli due appartamenti, gia’ da essi occupati, (appartamento int. (OMISSIS) a R. e int. (OMISSIS) piano terra a S.) nel fabbricato di (OMISSIS), si pattuisce tra essi che al momento della divisione della casa, S. avra’ la meta’ della medesima sita ad est e R. la meta’ sita ad ovest, intendendosi per centro il vano scale del fabbricato. H patrimonio non verra’ diviso tra fratello e sorella sino a quando non si avra’ l’intera disponibilita’ del medesimo”. Tale scrittura valeva per il convenuto a precludere l’azione di divisione giudiziale in considerazione del diritto di usufrutto sull’immobile n. 4 costituito dal comune genitore in favore di I.G. per scrittura privata autenticata del 1.12.1976. In via subordinata, il convenuto C.S. chiedeva l’integrazione e la collazione del patrimonio ereditario attraverso: a) la stima e la valutazione anche degli immobili siti in (OMISSIS) ceduti a titolo oneroso dal padre con atto del 18.04.83; b) l’acquisizione alla massa ereditaria di taluni beni mobili di proprieta’ del de cuius e detenuti dall’attrice, nonche’ delle somme di denaro risultanti da un libretto di risparmio nominativo. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 19 luglio 2000, rigettava la domanda di divisione, persistendo sull’appartamento all’interno 4 caduto in eredita’ l’usufrutto in favore di I.G. e dunque non essendo il bene nella piena disponibilita’ degli eredi, ritenendo a tale effetto validamente manifestata da costoro la volonta’ di cui alla scrittura privata del 13.04.1983, della quale, per il resto, dichiarava la nullita’ ex art. 458 c.c., nella parte in cui le parti disponevano dei diritti loro spettanti in base ad una successione non aperta.

C.R. proponeva appello, chiedendo la divisione dei beni e l’attribuzione delle quote come da progetto predisposto dal CTU nominato dal Tribunale, e C.S. formulava appello incidentale condizionato per la declaratoria di inammissibilita’ della avversa domanda di danni all’immobile, giacche’ nuova. Con sentenza non definitiva del 20/02/2005 la Corte d’Appello di Roma dichiarava la nullita’ della scrittura privata del 13.04.1983 anche nella parte in cui i fratelli C. avevano convenuto di non procedere alla divisione del patrimonio paterno sino al conseguimento della sua piena disponibilita’, negando quindi qualsiasi preclusione alla domanda di divisione giudiziale e percio’ disponendo per il prosieguo istruttorio. Veniva formulata riserva di ricorso a norma dell’art. 361 c.p.c. e il giudizio proseguiva per l’espletamento di CTU e prova per testi. All’esito, veniva pronunciata ulteriore sentenza il 15/03/2011, la quale disponeva la divisione del patrimonio ereditario di C.G., assegnando a C.R. il lato ovest del fabbricato di (OMISSIS) (unita’ abitativa interno (OMISSIS) e porzione di tettoria) ed a C.S. il lato est (unita’ abitativa interno 4 e porzione di tettoria), ed ordinando a quest’ultimo di corrispondere alla sorella a titolo di conguaglio la somma di Euro 25.150,00.

Ha proposto avverso entrambe le sentenze ricorso per cassazione C.S. articolato in tre motivi, cui resiste con controricorso C.R.. Il difensore del ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. il 1 giugno 2016, evidenziando l’avvenuto decesso di C.S. in data 21 aprile 2016, e percio’ chiedendo rinvio per consentire l’intervento nel processo dei suoi eredi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale, non puo’ aderirsi alla richiesta di rinvio della discussione per la morte del ricorrente nel corso del giudizio di cassazione, essendo tale processo caratterizzato dall’impulso d’ufficio e non sottoposto ad interruzione in presenza degli eventi di cui agli artt. 299 c.p.c. e segg., sicche’ i soggetti che intendano, ad esempio, proseguire il procedimento, quali successori a titolo universale di una delle parti gia’ costituite, sono onerate di attivarsi mediante intervento, e comunque possono, quali eredi, anche soltanto partecipare alla discussione orale, conferendo al difensore procura.

1. Il primo motivo di ricorso di C.S. e’ portato contro la sentenza del 20/02/2005 della Corte d’Appello di Roma, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 458 c.c., in quanto la scrittura del 13.04.1983 non costituirebbe un patto successorio abdicativo, essendosi limitata a concordare le modalita’ della futura successione, allo scopo di evitare litigi al momento della divisione. Avrebbe quindi errato la Corte di Roma nel ritenere che le parti avessero, in sostanza, rinunciato alla divisione fino al momento dell’estinzione dell’usufrutto, disponendo di un diritto derivante dalla successione del padre vivente, allo stesso modo che se avessero rinunciato a vendere o a donare il patrimonio ereditario da acquistare. Si doveva tener conto, nell’interpretare il senso dell’atto del 13.04.1983, dell’atto di vendita stipulato dal padre coi due figli soltanto pochi giorni dopo. A dire del ricorrente, quel negozio del 1983 costituiva un patto successorio cd. dispositivo, la cui unica intenzione era dispone di un bene, allo stato ancora del genitore, in forma di attribuzione post mortem.

Il secondo motivo di ricorso censura il difetto di motivazione quanto al contesto in cui venne conclusa la scrittura del 1983, alle clausole in essa contenute ed al connesso contratto di compravendita. La Corte romana pervenne alla declaratoria di nullita’ dell’intera pattuizione pur avendo evidenziato l’autonomia delle due clausole, una volta ad attribuire i beni agli eredi, l’altra a determinare il momento della divisione. Si ribadisce quanto gia’ detto nel primo motivo, circa la non qualificabilita’ della convenzione del 13.04.1983 come patto successorio vietato dall’art. 458 c.c..

Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1362 e 2722 c.c.. La Corte d’appello, sempre nella sentenza del 20/02/2005, avrebbe omesso l’indagine sulla comune intenzione dei contraenti e sul connesso contratto di vendita intervenuto col comune genitore, essendo la scrittura per cui e’ lite volta ad un’equa ripartizione degli immobili fra i futuri eredi, in collegamento con la compravendita richiamata. La clausola di temporanea indivisibilita’ doveva, poi, considerarsi come “patto aggiunto” volto ad integrare il contenuto dell’ano di compravendita, cosi’ bilanciando le attribuzioni dei beni compiute con quest’ultimo. Si formula pertanto quesito in tal senso, se, cioe’, la scrittura del 13 aprile 1983 sia patto successorio, e non, piuttosto, patto accessorio aggiunto al contratto di compravendita stipulato tra genitore figli soltanto cinque giorni dopo; e, in subordine, se alla scrittura del 1983 sia applicabile il regime della nullita’ parziale ex art. 1419 c.c., con conseguente nullita’ pure della del collegato negozio di compravendita e imputazione a collazione dei due appartamenti agli interni (OMISSIS).

2. Va disattesa l’eccezione pregiudiziale di inammissibilita’ del ricorso, avanzata dalla controricorrente, avendo il ricorrente, il quale si duole dell’ erronea valutazione di documenti da parte del giudice di merito, adempiuto al duplice onere, di cui all’art. 366 c.p.c., comma, n. 6, di indicare nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovino i documenti in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendoli o riassumendoli nei loro esatti termini. E’ altresi’ adempiuto l’onere di deposito dei documenti sui quali si fonda il ricorso, sancito, a pena di sua improcedibilita’, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, mediante la produzione del fascicolo di parte nel quale essi sono contenuti.

3. I tre motivi di ricorso, che per la loro connessione logica possono essere esaminati congiuntamente, si rivelano infondati.

Ai sensi dell’art. 458 c.c., comma 1, seconda parte, sono patti successori le convenzioni che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano, cosi’, sorgere un vinculum iuris, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l’adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24450 del 19/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 63 del 06/01/1981). Per stabilire, quindi, se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullita’ di cui all’art. 458 c.c., occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalita’ di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entita’ comprese nella futura successione; 3) se i disponenti abbiano contrattato o stipulato come aventi diritto alla successione stessa; 4) se l’assetto negoziale convenuto debba aver luogo “mortis causa” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1683 del 16/02/1995; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2619 del 09/07/1976).

A proposito della scrittura oggetto di lite, il ricorrente afferma a pagina 11 di ricorso che “non vi e’ dubbio che nella specie si e’ trattato di un patto successorio cd. dispositivo, in cui non vi e’ la precisa ed anzi unica intenzione di disporre di un bene, allo stato attuale ancora del genitore, ma che in futuro sara’ di pertinenza dei due figli, tra l’altro, unici eredi”. Ora, l’art. 458 c.c., vieta anche proprio il cosiddetto patto successorio dispositivo, riscontrabile quando l’oggetto del contratto sia stato considerato dalle parti come compreso in una futura successione. La norma in esame accomuna, infatti, sotto la sanzione di nullita’ anche i patti dispositivi, pur non costituendo questi propriamente negozi mortis causa, atteso che essi non regolano la devoluzione dell’eredita’, ma presuppongono che la stessa si svolga secondo le sue regole, sicche’ neppure vincolano il de cuius. La nullita’ colpisce, peraltro, anche i patti dispositivi meramente obbligatori, che, cioe’, obbligano a disporre di diritti da acquistare in una futura successione ereditaria.

Va quindi confermata la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che ha ravvisato la contrarieta’ all’art. 458 c.c., della scrittura intercorsa tra le parti in data 13.04.1983, nella quale Silvano e C.R., premesso che con distinto atto il padre Giovanni avrebbe venduto ai medesimi figli due diversi appartamenti, pattuivano che, al momento della divisione della casa compresa nel patrimonio di C.G., la cui successione non era a qual momento affatto aperta, l’uno avrebbe avuto una meta’ dell’immobile e l’altra la restante meta’, stabilendosi che il patrimonio paterno non sarebbe stato diviso tra fratello e sorella sino al conseguimento della piena disponibilita’ dello stesso. Oggetto di quella convenzione erano inequivocamente beni da prendersi dall’eredita’ di C.G. e l’accordo verteva sui diritti spettanti ai due fratelli in relazione alla futura successione “mortis causa” del genitore.

Dunque, configura un patto successorio vietato dall’art. 458 c.c., l’atto con il quale due soggetti, nella specie, fratello e sorella, si attribuiscano le rispettive quote della proprieta’ di un immobile oggetto di futura comunione ereditaria, con l’intento di dispone dei diritti che ai sottoscrittori potrebbero spettare sulla successione non ancora aperta del loro genitore. Da’ parimenti luogo ad un invalido patto successorio dispositivo – avendo, come suo elemento essenziale, l’intenzione delle parti di regolamentare la disponibilita’ di un bene che esse, allo stato, riconoscono essere altrui e che prevedono diventera’ in futuro di loro pertinenza mortis causa l’accordo stipulato fra gli aspiranti coeredi di rimanere in comunione, ex art. 1111 c.c., comma 2, nella specie avente durata indeterminata, in quanto correlato al recupero della piena disponibilita’ dell’immobile a seguito dell’estinzione dell’usufrutto gravante su di esso.

A nulla rileva, quanto al giudizio di invalidita’ ex art. 458 c.c., il collegamento tra tale scrittura del 13 aprile 1983 e la compravendita conclusa tra C.G. e i figli in data 18 aprile 1983. Pure una consapevole adesione del de cuius ad un precedente patto successorio dispositivo non vale a sanare quest’ultimo.

Costituiscono peraltro questioni nuove, di cui non vi e’ cenno nelle sentenze impugnate, e percio’ da ritenere inammissibilmente prospettate per la prima volta con il ricorso per cassazione (il quale avrebbe dovuto altrimenti allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito), quelle relative alla natura di patto aggiunto anteriore, ai sensi dell’art. 2722 c.c., attribuita alla scrittura fra i due fratelli rispetto alla compravendita intervenuta con il comune genitore, come quella volta a conseguire la declaratoria di nullita’ anche della stessa compravendita, ai sensi dell’art. 1419 c.c., in forza del collegamento di interdipendenza funzionale fra i due negozi.

4. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza in favore della controricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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