Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14566 del 10/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14566 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIANNONE Maria (GNN MRA 33T64 F158G), rappresentata e difesa per
procura a margine del ricorso dall’Avvocato Fabrizio Mobilia, e
MOBILIA Fabrizio (MBL FRZ 64A05 F158T) in proprio, rappresentato e (\
difeso da se medesimo ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della
Corte suprema di cassazione;

– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro
pro tempore;
– intimato –

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Data pubblicazione: 10/06/2013

per la correzione di errore materiale nell’ordinanza della Corte
di cassazione n. 15426 del 2012, depositata in data 13 settembre
2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 dal consigliere relatore Dott. Stefano Pe-

tuto Procuratore Generale, Dott.ssa Antonietta Carestia.
Ritenuto che, definendo un giudizio di equa riparazione ai

sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la Corte di cassazione,
con sentenza depositata il 13 settembre 2012, n. 15426, in accoglimento del ricorso presentato da GIANNONE Maria, rappresentata e
difesa dall’Avvocato Fabrizio Mobilia, ha cassato, in relazione al
motivo accolto, l’impugnato decreto della Corte d’appello di Messina e, decidendo nel merito, ha condannato «il Ministro della
giustizia al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle
spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in
complessivi 1.140,00, di cui 50,00 per esborsi, 600,00 per
diritti ed 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli
accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in
complessivi 965,00, di cui 100,00 per esborsi oltre alle spese
generali ed agli accessori come per legge»;
che per la correzione di errore materiale propongono istanza
Giannone Maria e l’Avvocato Fabrizio Mobilia in proprio, rilevando
che la Corte di cassazione: 1) ha emesso, nel dispositivo, la statuizione di condanna nei confronti del Ministro della giustizia,
pur se parte del giudizio era stato il Ministro dell’economia e
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titti, alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sosti-

delle finanze; 2) nel liquidare le spese, ha omesso di disporne la
distrazione, chiesta in ricorso, in favore dell’Avvocato Mobilia,
dichiaratosi antistatario;
che è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.
proc. civ., comunicata alle parti e al Pubblico ministero.

proposta di decisione:
«[m] Dalla stessa sentenza n. 15426 del 2012, invero, emerge
che parte del giudizio è stato il Ministero dell’economia e delle
finanze, sicché la indicazione, nel dispositivo, del Ministro della giustizia deve essere certamente considerata frutto di errore
materiale.
Risulta poi dal testo del ricorso deciso da questa Corte che
l’Avvocato Mobilia ha chiesto la distrazione in proprio favore
delle spese e dei compensi.
La sentenza di questa Corte ha tuttavia omesso di pronunciare
al riguardo.
Va in proposito ricordato che, in caso di omessa pronuncia
sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il
rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli
ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, infatti, oltre ad essere in linea con il disposto
dell’art. 93, secondo coma, cod. proc. civ. – che ad essa si ri3

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Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente

chiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il
credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore
rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del
processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore
distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio ap-

confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez.
Un., 7 luglio 2010, n. 16037).
In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, perché ivi possano essere apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nel dispositivo della sentenza n. 15426
del 2012: 1) ove è scritto “Ministro della giustizia” deve leggersi “Ministro dell’economia e delle finanze”; 2) deve essere inserita la seguente statuizione: “dispone la distrazione delle spese,
come liquidate, in favore del difensore antistatario, Avvocato Fabrizio Mobilia”»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale
del resto non sono state formulate critiche di sorta;
che, pertanto, in accoglimento della proposta istanza, nel dispositivo della sentenza n. 15426 del 2012: 1) ove è scritto “Ministro della giustizia” deve leggersi “Ministro dell’economia e
delle finanze”; 2) deve essere inserita, alla fine, la seguente
statuizione:

“Dispone la distrazione delle spese, come liquidate,

in favore del difensore antistatario, Avvocato Fabrizio Mobilia”»;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento.
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plicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei

PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie l’istanza di correzione di errore materiale
e dispone che nel dispositivo della sentenza n. 15426 del 2012: 1)
ove è scritto “Ministro della giustizia” deve leggersi “Ministro
dell’economia e delle finanze”; 2) deve essere inserita, alla fi-

come liquidate, in favore del difensore antistatario, Avvocato Fabrizio Mobilia”»; dispone altresì che le dette correzioni vengano
annotate sull’originale della indicata sentenza
Così è deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, in data 24
aprile 2013.
Il Presidente
Dott. Umb to Goldoni
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ne, la seguente statuizione: “Dispone la distrazione delle spese,

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