Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14565 del 13/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 14565 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 17771-2008 proposto da:
TRAMENTOZZI LUCIO C.F.
FRANCESCO

C.F.

TRMLCU45H28I832Q,

SRTFNC49B05F398L,

MOFFA

SARTINI
PASQUALE

MFFPQL51T23B696P, SPINA GIANLUCA C.F.
SPNGLC72S18G273F, POLI CLAUDIO C.F. PLOCLD54H06B950H,
PANICHI NEDO C.F. PNCNDE42P07C244S, SANTOLI GELSOMINA
2015
1301

PIA SNTGSM56D53H438P, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA G. BETTOLO 22, presso lo studio
dell’avvocato GIANCARLO PENZAVALLI, che li rappresenta
e difende unitamente agli avvocati ANDREA STRAMACCIA,
LORENZO CALVANI, giusta procura speciale notarile in

Data pubblicazione: 13/07/2015

atti;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona
del Ministro pro tempore, AGENZIA DELL’ ENTRATE C.F.

rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA
VIA DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 668/2008 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 13/05/2008 r.g.n. 300/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/03/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato STRAMACCIA ANDREA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

06363391001, in persona del Direttore pro tempore,

RG 17771/2008
Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa di
rigetto ella domanda di Tramkozzi Lucio, Moffa PasqualSanichi Ntgdo,
Santo Gelsomina Pia, Sartini Francesco e Poli Claudio, ex dipendenti
dell’ufficio del registro di San Miniato confluita insieme ad altri uffici ( ufficio
/
imposte dirette e ufficio IVA)nell’ufficio unico locale di San Miniato , tesa ad
ottenere l’accertamento del loro diritto all’incentivo del 2% sulle somme riscosse

dal cessato ufficio del registro di San Miniato,ai sensi dell’ari 12 DL n 79/1997
conv in L . 140/1997, per il periodo 1/1- 22/-11/2000 , con esclusione della
partecipazione alla ripartizione degli altri dipendenti confluiti nel nuovo ufficio
unico di San Miniato e conseguente illegittimità dell’accordo collettivo del
5/11/2002 che aveva suddiviso la metà del 2% del riscosso del 2000 tra tutti i
dipendenti degli uffici costituenti il gruppo e la restante metà tra i dipendenti degli
uffici soppressi sulla base di quanto riscosso da ciascuno.
La Corte d’appello ha rilevato che il 2° comma dell’ari 12 citato stabiliva che
l’incentivo confluiva in un apposito fondo destinato al personale
dell’amministrazione finanziaria in servizio negli uffici che avevano conseguito
gli obiettivi di produttività e che, previa contrattazione sindacale, con decreto del
ministro erano stabiliti tempo e modalità di erogazione dell’incentivo
commisurando le risorse finanziarie da assegnare a ciascun ufficio all’apporto
recato dall’ufficio medesimo all’attività di controllo fiscale.
La Corte ha, dunque, precisato che sebbene il diritto all’incentivo sorgesse
teoricamente con il conseguimento del budget fissato per l’anno finanziario , la
distribuzione poteva essere effettuata solo all’esito dell’operazione perequativa e
distributiva di cui alla contrattazione collettiva specifica ; che l’erogazione non era
acquisita prima di tale valutazione delle parti sociali e che , pertanto, era legittima
la distribuzione dell’incentivo con le modalità fissate dall’accordo collettivo
Avverso la sentenza ricorrono Tramehzzi Lucio, Moffa Pasqual l)Panichi
NeiXdo, Santoli Gelsomina Pia, Sartini Francesco e Poli Claudio formulando un
unico articolato motivo. Resiste il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle
Entrate con controricorso e poi memoria ex art 378 cpc
Motivi della decisione

ti

SPINA,
Ctect“ I uzet.

I ricorrenti denunciano violazione dell’art 12 DL n 79/1997 conv. in L. 140/1997.
Deducono che l’incentivo deve essere attribuito in relazione all’apporto recato dal
singolo ufficio e non anche a dipendenti di altri uffici che non hanno contributo a
tale apporto , uffici accorpati all’ufficio che al momento dell’unificazione aveva
già raggiunto l’obiettivo con conseguente diritto all’erogazione del premio.
Il motivo è infondato.
L’art 12 stabilisce che le somme derivanti dall’applicazione del comma 1
affluiscono ad apposito fondo, destinato al personale dell’amministrazione

produttivita’ definiti, anche su base monetaria, e che con decreto del Ministro
delle finanze, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dei
contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, sono stabiliti i tempi e le
modalita’ di erogazione del fondo, commisurando le risorse finanziarie da
assegnare a ciascun ufficio all’apporto recato dall’ufficio medesimo all’attivita’ di
controllo fiscale.
La norma prevede , dunque , una duplice operazione : la confluenza in un unico
fondo del compenso incentivante del 2 % su tutte le somme riscosse in via
definitiva a seguito dell’attivita’ di accertamento tributario e, successivamente , la
determinazione delle modalità di distribuzione attraverso il ruolo centrale della
contrattazione collettiva recepita in decreto ministeriale.
In base alla norma la destinazione del fondo, cui confluiscono gli incentivi degli
uffici , non è vincolata a favore di una determinata categoria di dipendenti ma
deve essere estesa a tutto il personale in servizio “negli uffici” che partecipano al
raggiungimento degli obiettivi . In tal senso risulta fondato quanto sottolineato
dall’Avvocatura Generale secondo cui al raggiungimento degli obiettivi monetari
partecipano sia i dipendenti addetti al controllo fiscale che gli impiegati cui sono
affidati gli adempimenti di supporto necessari tanto all’attività di accertamento
quanto a quella di riscossione nonché alla funzionalità dell’intera struttura ; che
gli obiettivi di produttività sono propri degli uffici in considerazione del pubblico
interesse che rivestono e che pertanto non potrebbero essere oggetto di
assegnazione a singoli dipendenti gruppi di dipendenti dell’ufficio.
Secondo la norma citata assume,poi, come si è detto, ruolo centrale l’accordo
collettivo , recepito nel decreto ministeriale, che determina le modalità di
ripartizione secondo l’apporto di ciascun ufficio e che fa sorgere il diritto del

2

finanziaria in servizio negli uffici che hanno conseguito gli obiettivi di

singolo dipendente : in tal senso depone la circostanza della confluenza in un
unico fondo dell’incentivo e dell’attribuzione alla contrattazione sindacale delle
modalità di ripartizione. Né è ravvisabile la violazione di diritti quesiti atteso che i
criteri di ripartizione del fondo non sono fissati in modo completo e
predeterminato dalla legge,ma questa rinvia alla contrattazione collettiva circa
tempi e modalità di erogazione e commisurazione delle risorse da assegnare a
ciascun ufficio secondo l’apporto arrecato dall’ufficio medesimo.
L’erroneità della tesi dei ricorrenti risulta confermata dalla considerazione che i se

con i sindacati ben potendo la distribuzione avvenire in base a una semplice
operazione aritmetica ed a prescindere dal conferimento in un unico fondo.
Non è pertanto, censurabile l’interpretazione della norma accolta dalla Corte
territoriale secondo cui il testo dell’art 12 citato stabiliva la necessità della
procedura complessa di cui al comma 2, ai fini dell’individuazione di tempi e
modalità dell’erogazione.
La Corte territoriale ha ,in particolare, precisato che la norma prevedeva una
duplice operazione stabilendo , dapprima, la confluenza delle somme da
computare secondo il comma 1 della norma nell’unico fondo destinato al
personale degli uffici che avevano conseguito gli obiettivi senza distinzione.
Successivamente la norma imponeva al decreto ministeriale ,contrattato con le
OOSS , di commisurare le risorse da assegnare a ciascun ufficio all’apporto recato
dal singolo ufficio effettuando una comparazione dei risultati.
Così interpretata la norma le censure dei ricorrenti non evidenziano sotto quale
profilo sia ravvisabile un rapporto conflittuale della contrattazione collettiva
recepita nel decreto ministeriale del 5/11/2002 con la citata normativa.
I ricorrenti non riportano, ai fini dell’autosufficienza del ricorso in cassazione, i
punti di detta contrattazione che ,secondo la loro tesi, contrastano con la norma
di legge e nel quesito non si richiede nessun accertamento in tal senso, ma si
ribadisce l’erronea tesi del diritto dei ricorrenti all’incentivo con esclusione dei
dipendenti degli altri uffici accorpati.
Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato con condanna dei ricorrenti a
pagare le spese processuali .
PQM

3

fosse fondatapon si giustificherebbe la previsione nell’art 12 della contrattazione

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese processuali liquidate in
€ 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Roma 19/3/2015

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