Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14565 del 12/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 12/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.12/06/2017),  n. 14565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23845/2015 proposto da:

A.V., C.F. (OMISSIS), C.S. C.F. (OMISSIS),

CA.IT. C.F. (OMISSIS), T.C. C.F. (OMISSIS), tutti

domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO

RUSSO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

TEAM SERVICE SOCIETA’ CONSORTILE A R.L., C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio degli avvocati ENRICO

IVELLA, FRANCESCO SAVERIO IVELLA, che la rappresentano e difendono,

giusta delega in atti;

COOPERATIVA DI LAVORO TEAM SERVICE SUD S.C.A.R.L. C.F. (OMISSIS) IN

LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante e liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23,

presso lo studio degli avvocati ENRICO IVELLA, FRANCESCO SAVERIO

IVELLA, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2474/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/04/2015 R.G.N. 3527/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per: accoglimento per la COOP. TEAM

SERVICE SUD, inammissibilità per la SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.

udito l’Avvocato MARIO RUSSO;

udito l’Avvocato FRANCESCO SAVERIO IVELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 17 aprile 2015, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta da A.V., C.S., Ca.It. e T.C. nei confronti della Cooperativa di lavoro Team Service Sud s.c.a.r.l., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato loro per fatti concludenti il 23.3.2011 in relazione alla cessazione dell’appalto di pulizie presso la Fondazione Pascale di Napoli ove erano impegnati quali dipendenti della Cooperativa, con applicazione della tutela reale L. n. 300 del 1970, ex art. 18 nuovo testo.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto in relazione alla dedotta interruzione dell’attuazione del rapporto di lavoro da parte dell’originaria datrice, essersi il rapporto medesimo, cessato di fatto nei confronti di questa ma ricostituito per passaggio diretto dei lavoratori alle dipendenze della Società subentrata nell’appalto in questione ai sensi dell’art. 4 del CCNL Multiservizi, risolto consensualmente ex art. 1372 c.c..

Per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari ricorrenti, affidando l’impugnazione a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resistono, con controricorso, la Team Service Sud s.c.a.r.l. in liquidazione nonchè la Team Service Società Consortile a r.l., chiamata in giudizio quale successore a titolo particolare nel rapporto in quanto cessionaria dell’azienda inizialmente facente capo alla Team Service Sud.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, a fronte dell’intimazione nel presente giudizio della Team Service Società Consortile a r.l., se ne dichiara l’inammissibilità per non essere stata la predetta Società parte in nessuno dei precedenti gradi di giudizio.

Venendo all’esame dell’impugnazione proposta nei confronti Team Service Sud s.c.a.r.l. in liquidazione, va rilevato come con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, dell’art. 1372 c.c., del combinato disposto degli artt. 1324 e 1418 c.c., nonchè degli artt. 1372 e 1418 c.c. e dell’art. 2697 c.c., in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, deducano la non conformità a diritto e l’incongruità logica dell’iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale nell’individuazione nella fattispecie di elementi significativi di una volontà dei ricorrenti risolutiva del rapporto, in specie trascurando l’unico atto rilevante su tale piano dato dall’impugnazione del licenziamento da parte dei ricorrenti medesimi.

Nel secondo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, del combinato disposto degli artt. 1324 e 1325 c.c. e dell’art. 2697 c.c., nonchè al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, le medesime censure sono prospettate in relazione all’adesione della Corte territoriale all’orientamento favorevole all’estensione dell’onere della prova in capo al lavoratore in caso di contrasto in ordine alla qualificazione in termini di licenziamento dell’interruzione di fatto del rapporto.

I due motivi che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano del tutto infondati.

In effetti, l’apprezzamento operato dalla Corte territoriale dell’adesione dei ricorrenti alle procedure per il passaggio diretto alle dipendenze della Società subentrante nell’appalto e del perfezionamento delle stesse, come significativa di una volontà risolutiva del rapporto medesimo espressa dai lavoratori per fatti concludenti, deve ritenersi congruamente motivato sul piano logico e giuridico appunto in relazione alla valenza di quei comportamenti, indubbiamente espressivi dell’interesse dei ricorrenti alla mera prosecuzione del rapporto, a prescindere dal mutamento della titolarità del medesimo, derivandone il legittimo disconoscimento da parte della Corte territoriale della tesi avanzata dai ricorrenti medesimi circa la riconducibilità dell’interruzione di fatto del rapporto ad un licenziamento orale per fatti concludenti e quindi inefficace.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile nei confronti della Team Service Società Consortile a r.l., e rigettato nei confronti della Team Service Sud s.c.a.r.l. in liquidazione con attribuzione delle spese, liquidate come da dispositivo, a carico dei ricorrenti in favore delle predette Società entrambe resistenti.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti della Team Service Società Consortile a r.l.. Rigetta il ricorso proposto nei confronti della Team Service Sud s.c.a.r.l.. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate nei confronti di ciascuna delle resistenti in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA