Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14565 del 10/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14565 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
FERARRA Silvio (FRR SLV 41P24 G611X), rappresentato e difeso da se
medesimo ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato in Roma, via P. Leonardi Cattolica n. 3, presso lo studio dell’Avvocato Alessandro Ferrara;

– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro
pro tempore;
– intimato per la correzione di errore materiale nell’ordinanza della Corte
di cassazione n. 21268 del 2010, depositata in data 14 ottobre
2010.

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Data pubblicazione: 10/06/2013

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 dal consigliere relatore Dott. Stefano Petitti, alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Antonietta Carestia.
Ritenuto che, definendo un giudizio di equa riparazione ai

con ordinanza depositata il 14 ottobre 2010, n. 21268, in accoglimento del ricorso presentato da Mauro Orefice, rappresentato e difeso dall’Avv. Silvio Ferrara, ha cassato, in relazione al motivo
accolto, l’impugnato decreto della Corte d’appello di Napoli e,
decidendo nel merito, ha condannato il Ministero dell’economia e
delle finanze “al pagamento in favore del ricorrente della somma
di C 7.500, oltre interessi nella misura legale dalla data della
domanda, nonché alla rifusione delle spese del giudizio di merito
che liquida in complessivi C 1.140, di cui C 600 per diritti, C
490 per onorari e C 50 per spese, oltre spese generali e accessori
di legge, nonché di quelle del giudizio di legittimità che liquida t
in complessivi C 1.100, di cui C 1.000 per onorari, oltre spese
generali e accessori di legge»;
che ricorre per la correzione di errore materiale l’Avv. Silvio Ferrara, lamentando che la Corte di cassazione, liquidando le
spese legali, ha omesso di disporne la distrazione, chiesta in ricorso, in favore di esso antistatario;
che è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.
proc. civ., comunicata alle parti e al Pubblico ministero.

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sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la Corte di cassazione,

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente
proposta di decisione:
«[…] Risulta per tabulas dal testo del ricorso deciso da questa Corte che l’Avv. Ferrara ha chiesto la distrazione in proprio
favore delle spese e dei compensi.

messo di pronunciare al riguardo.
Va in proposito ricordato che, in caso di omessa pronuncia
sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il
rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli
ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, infatti, oltre ad essere in linea con il disposto
dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il
credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore
rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del
processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore
distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei
confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass.,

Sez.

Un., 7 luglio 2010, n. 16037).
In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, per esservi accolto»;
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La sentenza (recte: ordinanza) di questa Corte ha tuttavia o-

che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale
del resto non sono state formulate critiche di sorta;
che, pertanto, in accoglimento della proposta istanza, nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 21268 del 2010, depositata in data 14 ottobre 2010, deve essere inserita, infine, la

re dell’Avvocato Silvio Ferrara, dichiaratosi antistatario”;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie l’istanza di correzione di errore materiale
e dispone che nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n.
21268 del 2010, depositata in data 14 ottobre 2010, sia inserita,
infine, la seguente statuizione: “Dispone la distrazione delle
spese in favore dell’Avvocato Silvio Ferrara, dichiaratosi antistatario”; dispone altresì che la detta correzione venga annotata
sull’originale della indicata ordinanza
Così è deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, in data 24
aprile 2013.
Il Presidente
Dott. Umbe to Goldoni
Il Funzionario

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Roma,

hlu.2.

seguente statuizione: “Dispone la distrazione delle spese in favo-

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