Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14564 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12

presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la

rappresentata e difende;

– ricorrente –

contro

D.S.A. e C. s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie

n. 1 presso lo studio degli Avv.ti Camerini Francesco, Rossi Adriano

e Rossi Paola che la rappresentano e difendono, per procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 386/3/16 della Commissione

tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata il 18 aprile 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 febbraio 2021 dal relatore Cons. Crucitti Roberta.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte della D.S.A. & C. s.r.l. della cartella di pagamento, emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis del portante IRES e IRAP dell’anno di imposta 2010, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente, annullando la cartella.

Il Giudice di appello -premessa la ricostruzione del quadro normativo costituito dalle norme emanate a seguito del sisma verificatosi nella Regione Abruzzo nel 2009, e in particolare di quelle relative la popolazione residente nei comuni del cosiddetto “cratere”- riteneva illegittimo il modus operandi dell’Amministrazione finanziaria, la quale aveva proceduto all’iscrizione a ruolo, previa rideterminazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per l’anno 2010, commisurandoli all’imposta dovuta non sui redditi dell’anno precedente, ma su quelli dell’anno di competenza, sull’assunto che il metodo storico sarebbe inapplicabile in ragione dell’evento sismico, dovendosi applicare il metodo previsionale.

Secondo la C.T.R. l’Ufficio, così operando, aveva inammissibilmente sindacato l’esercizio della facoltà da parte del contribuente della scelta tra un metodo e l’altro e, inoltre, esteso illegittimamente per analogia ai contribuenti aventi domicilio fiscale nel c.d. cratere il regime meno favorevole applicabile ai contribuenti insediati all’interno di essa.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su unico motivo, cui resiste, con controricorso la Società.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale la controricorrente ha depositato istanza con cui premesso di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 3, conv. in L. 17 dicembre 2018 n. 136, di avere versato integralmente quanto dovuto, come da allegata comunicazione, e di non avere avuto notificato, entro il 20 luglio 2020, diniego alla definizione chiede l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

la documentazione, allegata alla memoria e attestante l’avvenuta presentazione della domanda ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 (conv. dalla L. 17 dicembre 2018) e il versamento dell’importo liquidato, risulta debitamente notificata, tramite pec, all’Avvocatura dello Stato, difensore della ricorrente;

che, come dichiarato dalla controricorrente, non risulta essere stato emesso atto di diniego alla definizione agevolata, non risultando dal registro SIC pendente alcuna impugnazione avverso l’eventuale diniego, cui il cit.6. comma 13, conferisce valore di istanza di trattazione;

che, ai sensi dello stesso comma 13, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara il processo estinto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, (conv. dalla L. n. 136 del 2018) con spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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