Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14564 del 16/06/2010
Cassazione civile sez. II, 16/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 16/06/2010), n.14564
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.P., rappresentata e difesa, in forza speciale in
calce al ricorso, dall’Avv. Collura Salvatore, elettivamente
domiciliata nello studio dell’Avv. Mellini Mauro in Roma, piazza
Bainsizza, n. 1;
– ricordante –
contro
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI AGRIGENTO, in
persona del Prefetto pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza Giudice di pace di Agrigento n. 69 del 27
febbraio 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 22 febbraio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: ” F.P. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Agrigento del 27 febbraio 2009, che ha respinto la sua opposizione avverso l’ordinanza del Prefetto di Agrigento di sospensione della patente di guida per violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2. Il ricorso è affidato a due motivi.
L’intimato Prefetto non ha resistito con controricorso. Avverso il provvedimento impugnato è esperibile il rimedio dell’appello e non del ricorso per cassazione, trovando applicazione nella fattispecie, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata dopo il 2 marzo 2006, la nuova disposizione del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26 – giusta la disciplina transitoria posta dall’art. 27, u.c. – che, abrogando la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., che prevedeva la diretta ricorribilità per cassazione delle sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa, ha reso detti provvedimenti soggetti alla disciplina generale dei mezzi di impugnazione e, quindi, impugnabili a mezzo dell’appello (art. 339 c.p.c.).
Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione in camera di consiglio, essendo il ricorso inammissibile”.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata Prefettura svolto attività difensiva in questa sede.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010