Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14564 del 15/07/2016
Cassazione civile sez. II, 15/07/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14564
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13976/2012 proposto da:
P.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
POLONIA 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO PETRUCCI, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.C., (OMISSIS), PE.AL. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI VIGNA MURATA 1, presso lo
studio dell’avvocato CORRADO CARRUBBA, rappresentati e difesi
dall’avvocato GIOVANNI CAPRIOLI;
– controricorrente –
e contro
P.L., P.M.R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 152/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 28/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/06/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato CLAUDIO PETRUCCI, difensore della ricorrente, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 121/2008 il Tribunale di Lecce dichiarava la non comoda divisibilita’ di un immobile in (OMISSIS) disponendo per il prosieguo finalizzato al conteggio del conguaglio spettante al quotista di minoranza all’esito di nuova ed aggiornata stima a fronte della domanda di P.C. che, sul presupposto della non comoda divisibilita’, aveva chiesto l’attribuzione come maggior quotista.
La sorella S., pur aderendo alla divisione, aveva contestato la non indivisibilita’ deducendo che la divisione andava effettuata in due sole quote ancorche’ non uguali con divisione di tutti gli altri beni.
Proposto appello da P.S., che evocava in giudizio anche il nipote Pe.Al., subentrato nelle more alla germana Cl., la Corte di appello di Lecce, con sentenza 28.2.1012, rigettava il gravame confermando la non comoda divisibilita’, sulla scorta della ctu, dell’immobile da considerarsi di particolare pregio architettonico, storico ed ambientale per cui la divisione avrebbe compromesso il carattere unitario ed estetico.
Ricorre P.S. con tre motivi, resistono P.C. e Pe.Al..
Le parti hanno presentato memorie.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si deduce nullita’ della sentenza per omessa trascrizione della parte delle conclusioni dell’appellante su autorizzazione a produzione di nuovi documenti ed omessa pronunzia sulla loro rilevanza.
Col secondo motivo si denunzia nullita’ della sentenza per omessa trascrizione delle conclusioni rassegnate all’udienza del 20.9.2011 ed omessa pronunzia sulla rilevanza delle istanze formulate e sui nuovi documenti anche in relazione alla posizione dell’interveniente che non ha depositato l’atto donazione.
Col terzo motivo si lamenta ulteriore nullita’ per violazione del principio tra chiesto e pronunziato ed erroneita’ della statuizione sulla ritenuta non divisibilita’.
Le censure non meritano accoglimento.
La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile la produzione documentale e rigettato il gravame confermando la non comoda divisibilita’, sulla scorta della ctu, dell’immobile da considerarsi di particolare pregio architettonico, storico ed ambientale per cui la divisione avrebbe compromesso il carattere unitario ed estetico.
Cio’ premesso, le prime due censure, che possono trattarsi congiuntamente, pur preannunziando, ai fini dell’autosufficienza del ricorso, il deposito in apposito fascicolo al momento dell’iscrizione a ruolo del ricorso, dell’atto di appello, del verbale di udienza del 20.9.2011 e del foglio contenente le conclusioni, non riportano le istanze formulate ed i documenti invocati non mettendo la Corte in grado di formularne la decisivita’, anzi riconoscendo che di norma l’incompleta trascrizione delle conclusioni costituisce mera irregolarita’.
Ne’ e’ dimostrata la idoneita’ delle doglianze rispetto alla ratio decidendi.
In ogni caso andava svolta rituale impugnazione ex art. 345 c.p.c..
Il terzo motivo e’ generico ed assertivo nella contestazione della non indivisibilita’ che e’ cosa diversa dalla divisibilita’ tecnica ed involge accertamenti in fatto insuscettibili di sindacato in questa sede.
Questa Corte (Cass n. 14577 del 21/08/2012) ha statuito che, in materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilita’ di un immobile, integrando un’eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, puo’ ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall’irrealizzabilita’ del frazionamento dell’immobile, o dalla sua realizzabilita’ a pena di notevole deprezzamento, o dall’impossibilita’ di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell’usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso e, nella specie, la sentenza ha spiegato sufficientemente le ragioni della decisione mentre il richiamo ad un provvedimento definitivo di un vincolo di natura storica costituisce argomento ulteriore che, comunque, conferma l’indivisibilita’.
Tutte le censure si traducono nella mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata con argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non e’ consentito in sede di legittimita’ (e pluribus Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).
In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 4200 di cui Euro 4000 per compensi, oltre accessori.
Cosi’ deciso in Roma, il 7 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016