Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14564 del 13/07/2015


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Civile Ord. Sez. U Num. 14564 Anno 2015
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA

sul ricorso 18967-2014 proposto da:
SE

HYDROPOWER

S.R.L.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 6, presso lo
studio dell’Avvocato LEONARDO DI BRINA, che la
rappresenta e difende, per delega a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 13/07/2015

EISACKWERK S.R.L., in persona del Presidente protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BARBERINI 29, presso lo studio dell’Avvocato MANFREDI
BETTONI, che la rappresenta e difende unitamente
all’Avvocato FRANCO MELLAIA, per delega a margine del

– controricorrente nonché contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO;
– intimata –

avverso la sentenza n. 22/2014 del TRIBUNALE SUPERIORE
DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 22/01/2014.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/07/2015 dal Consigliere Dott. ALBERTO
GIUSTI;
uditi gli Avvocati LEONARDO DI BRINA e MANFREDI
BETTONI;
udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per l’estinzione per
rinunzia del ricorso.

controricorso;

Ritenuto che la s.r.l. SE Hydropower, con atto notificato il 13 aprile

2014, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 22/14 in data 22 gennaio
2014, la quale ha respinto l’impugnazione della stessa società avverso
la delibera della Giunta provinciale di Bolzano 16 novembre 2009, n.
2773, recante derivazione idroelettrica dal rio Valles, dal rio d’Altafossa

che hanno resistito, con controricorso, la s.r.l. Eisackwerk, mentre la
Provincia autonoma di Bolzano è rimasta intimata;
che in prossimità dell’udienza è stato depositato in cancelleria, in data
8 maggio 2005, atto di rinuncia agli atti del giudizio e alle domande ivi
contenute, sottoscritto dalla ricorrente ed accettato dalla controricorrente.
Considerato che, essendo sopravvenuta la rinuncia al ricorso da parte

della ricorrente s.r.l. SE Hydropower, va dichiarata l’estinzione del processo;
che, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2015.

e dal rio del Dossetto, nel territorio del Comune di Rio Pusteria;

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