Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14564 del 12/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.12/06/2017),  n. 14564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22135-2015 proposto da:

M.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FONTANA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO RUSCONI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCO POPOLARE SOC. COOP., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE

MARIANI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/04/2015 R.G.N. 188/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CESIRA TERESINA SCANU per delega verbale Avvocato

ARTURO MARESCA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.M., da ultimo titolare della filiale di (OMISSIS) della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno, oggi Banco Popolare Soc. Coop, aveva convenuto in giudizio la Cassa davanti al Tribunale di Prato per l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimatogli il 29.8.2011 e per ottenere la pronuncia dei provvedimenti restitutori economici e reali.

2. Il Tribunale respinse la domanda e la sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze, la quale ha rilevato che era risultato provato che il M. aveva acceso o trasferito dalla filiale ove in precedenza era responsabile n. 27 rapporti (pari al 20% del totale accesi nel periodo) a soggetti aventi residenza o sede legale fuori dalla zona di competenza della filiale e tanto in assenza, per la quasi totalità di casi, della prescritta autorizzazione di competenza dell’Area e aveva concesso affidamenti in autonomia a 17 dei nominativi, i cui rapporti aveva trasferito senza averne i poteri a causa della residenza o della sede legale fuori della zona di competenza della filiale ovvero senza costituire il gruppo di rischio.

3. Ha ritenuto che la contestazione disciplinare del 6.7.2011 era specifica perchè erano stati indicati i nominativi dei 17 titolari di conti correnti trasferiti o aperti senza autorizzazione alla filiale di (OMISSIS) e perchè l’incompleta indicazione dei conti correnti oggetto di contestazione non aveva leso il diritto di difesa del lavoratore, come dimostrava il fatto che questi si era ampiamente difeso in sede disciplinare; la contestazione non era tardiva perchè, pur risalendo gli illeciti agli anni 2008-2010, essa era stata effettuata tempestivamente all’esito delle verifiche ispettive che avevano evidenziato le irregolarità oggetto di addebito disciplinare; era incontroverso che l’apertura ovvero il trasferimento di conti correnti a clienti estranei alla competenza territoriale della filiale postulava l’autorizzazione del capo area, circostanza riferita anche in sede testimoniale; l’istruttoria non aveva dimostrato che il M. fosse stato autorizzato alla effettuazione delle operazioni oggetto della contestazione; era incontestato che il medesimo avesse concesso gli affidamenti senza averne il potere; la qualifica professionale rivestita dal lavoratore (quadro responsabile di filiale) consentiva di presumere che conoscesse o fosse in grado di conoscere la disciplina aziendale in tema di concessione di fidi; era irrilevante, ai fini della sussistenza dell’illecito, che si fosse verificato un danno economico in danno della datrice di lavoro; come correttamente statuito dal giudice di prime cure, la sanzione espulsiva doveva ritenersi proporzionata alla gravità delle condotte esaminate perchè non era risultato provato che le irregolarità erano state commesse per rispondere alla richiesta della datrice di lavoro di conseguire gli obiettivi aziendali prefissati; la natura direttiva delle funzioni attribuite al M. e l’elevato grado di affidamento da esse richiesto consentiva di sussumere le condotte contestate entro la fattispecie della giusta causa di recesso di cui all’art. 2119 c.c., e di ritenere proporzionata la sanzione espulsiva alle condotte accertate, con conseguente irrilevanza dell’esame degli ulteriori fatti addebitati in sede di contestazione disciplinare.

4. Avverso detta sentenza M.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro articolati motivi al quale ha resistito con controricorso Banco Popolare Soc. Coop..

5. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi.

6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1371 c.c..

7. Sostiene che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, la datrice di lavoro avrebbe inteso licenziare esso ricorrente in relazione a tutti gli addebiti contestati e non solo in relazione a quelli esaminati dalla Corte territoriale. Asserisce, in particolare, che quest’ultima avrebbe interpretato la contestazione disciplinare violando i canoni ermeneutici del dato letterale e dell’equo contemperamento degli interessi delle parti.

8. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1371 c.c. e L. n. 183 del 2010, art. 30. Sostiene che Corte territoriale avrebbe sovrapposto il suo apprezzamento a quello della datrice di lavoro in ordine alla rilevanza e gravità delle condotte poste in essere da esso ricorrente, avrebbe omesso di esaminare tutti gli addebiti oggetto della contestazione disciplinare e avrebbe formulato il giudizio di proporzionalità non secondo la volontà dell’autore dell’atto di contestazione ma secondo la propria valutazione.

9. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 3, nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. e violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale, con affermazioni contraddittorie, ritenuto incontestato (deliberazione degli affidamenti in assenza di potere) ciò che tale non era perchè esso ricorrente aveva contestato nel ricorso di primo grado l’esistenza di prescrizioni regolamentari interne sulla necessità dell’autorizzazione e per avere la Corte territoriale posto a carico di esso ricorrente l’onere di provare che la predetta disciplina regolamentare interna fosse stata portata a sua conoscenza.

10. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 2119 e 2016 c.c. in relazione alla valutazione della gravità della condotta ai fini della sussistenza della giusta causa di recesso. Richiamate le difese svolte nel primo e nel secondo motivo il ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere ritenuto integrante la giusta causa di licenziamento la mera violazione di norme regolamentari senza accertare la rilevanza funzionale di siffatte regole e l’inconciliabilità delle condotte realizzate con la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Esame dei motivi.

11. Il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente, perchè postulano l’erronea interpretazione della contestazione, più ampia in relazione alla quantità degli illeciti addebitati rispetto a quella esaminata dalla Corte territoriale, presentano profili di inammissibilità e di infondatezza.

12. Entrambi i motivi sono inammissibili nella parte in cui, sotto l’apparente deduzione della violazione dei canoni ermeneutici codicistici, si risolvono nella critica al risultato interpretativo, che comporta indagini e valutazioni di fatto affidate al giudice del merito, cui è pervenuto il giudice di appello in ordine al contenuto della contestazione disciplinare, opponendo una propria, più favorevole, lettura. (Cass. 5102/2015, 9054/2013, 17168/2012, 13242/2010, 2560/2007, 15381/2004).

13. I motivi in esame sono infondati nella parte in cui addebitano alla Corte territoriale di avere arbitrariamente isolato alcuni fatti nel coacervo di una contestazione dal contenuto molto più ampio e di averne esaminato solo una parte per la formulazione del giudizio valoriale di gravità.

14. Va, al riguardo, data continuità al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale “in tema di licenziamento per giusta causa, quando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, pur dovendosi escludere che il giudice di merito possa esaminarli atomisticamente, attesa la necessaria considerazione della loro concatenazione ai fini della valutazione della gravità dei fatti, non occorre che l’esistenza della “causa” idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice – nell’ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro – individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall’art. 2119 c.c. (Cass. 2821/2017, 11987/2016, 24574/2013, 2579/2009).

15. Rimane non chiara la dedotta violazione della L. n. 183 del 2010, art. 30, norma questa che, attenendo ai limiti del sindacato giudiziale sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente, è estranea alle questioni poste nel secondo motivo, che riguardano la ricostruzione della condotta posta a base della contestazione e del licenziamento ed alla formulazione del giudizio di gravità.

16. Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui addebita alla sentenza contraddizione motivazionale, censura ormai inammissibile, avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (la sentenza è stata pubblicata il 7.4.2015) nell’interpretazione datane dalle SSUU di questa Corte nella sentenza n. 8053 del 2014.

17. L’attuale testo (come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b convertito con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012), applicabile ai ricorsi avverso le sentenze pubblicate, come quella all’esame, successivamente al 11 settembre 2012 (art. 54, comma 3 del medesimo decreto) prevede un vizio specifico, quale l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, da indicarsi specificamente dal ricorrente, riducendo, per il resto, il sindacato sulla motivazione al minimo costituzionale. Di talchè, l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante ed attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass.SSUU n. 8053/2014). Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, avendo la Corte di appello esaustivamente motivato in ordine alla ricostruzione del materiale probatorio.

18. Il motivo è, del pari, inammissibile nella parte in cui, al di là delle norme invocate nel titolo della rubrica, le doglianze formulate sollecita una nuova, inammissibile, lettura del materiale istruttorio (Cass.SSU 24148/ 2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208/2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005).

19. Il motivo è infondato nella parte in cui addebita alla sentenza violazione dell’art. 2697 c.c. perchè la Corte territoriale non ha invertito l’onere della prova ma ha desunto dalla qualifica del ricorrente la conoscenza e la conoscibilità della disciplina regolamentare aziendale limitativa in materia di concessione di affidamenti.

20. Il quarto motivo, al di là della titolazione della rubrica, che richiamando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2119 e 2106 c.c., reputa in sostanza non corretta la sussunzione del fatto nell’archetipo codicistico secondo prospettazioni che restano estranee al perimetro del vizio denunziabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perchè sono correlate essenzialmente al giudizio valoriale di gravità formulato dalla Corte territoriale ed alla denuncia di apoditticità motivazionale (denuncia quest’ultima non più ammissibile, cfr. 17 di questa sentenza).

21. Va al riguardo osservato che è indubitabile che l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare norme elastiche come quelle contenute negli artt. 2106 e 2119 c.c. non sfugge alla verifica in sede di legittimità, poichè l’operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi (anche costituzionali) desumibili dall’ordinamento (ex multis Cass. 21351/2016, 12069/2015, 692/2015, 25608/2014,6501/2013, 6498/2012, 8017/2006, 10058/2005, 5026/2004).

22. Al riguardo è stato ripetutamente affermato da questa Corte che la relativa valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo (Cass.1977/2016, 1351/2016, 12059/2015 25608/2014 del 2014). E’ stato anche precisato quanto a quest’ultimo che, al fine di ritenere integrata la giusta causa di licenziamento, non è necessario che l’elemento soggettivo della condotta del lavoratore si presenti come intenzionale o doloso, nelle sue possibili e diverse articolazioni, posto che anche un comportamento di natura colposa, per le caratteristiche sue proprie e nel convergere degli altri indici della fattispecie, può risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave ed irrimediabile da non consentire l’ulteriore prosecuzione del rapporto. (Cass. 13512/2016, 5548/2010).

23. Nel caso di specie, parte ricorrente propone un diverso apprezzamento della gravità dei fatti e della concreta ricorrenza degli elementi che integrano il parametro normativo della giusta causa, apprezzamento che, ponendosi sul piano del giudizio di fatto, è demandato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo a condizione che la contestazione contenga una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli standards, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (Cass. 5707/2017, 23862/2016, 7568/2016, 2692/2015, 25608/2014, 6498/2012, 5095/2011, 35/2011, 19270/2006, 9299/2004), incoerenza che non è ravvisabile nella sentenza impugnata.

24. Questa, infatti, ha tratto il giudizio di gravità della condotta e di proporzione della sanzione risolutiva rispetto ai fatti contestati, nei termini risultati accertati, facendo applicazione dei principi affermati da questa Corte in tema di giusta causa di licenziamento (cfr. punto 22 di questa sentenza).

25. La valutazione è stata, infatti, formulata non in via astratta, come sembra ritenere il ricorrente, ma in considerazione della violazione della disciplina interna in punto di apertura e di trasferimenti di conti correnti in favore di soggetti estranei all’ambito territoriale della Filiale diretta dal M. e in punto di concessione di affidamenti, evidenziando che la qualifica rivestita comportava la conoscenza ovvero la conoscibilità delle disposizioni limitative aziendali e, ad un tempo, rendeva particolarmente pregnante l’elemento fiduciario, con conseguente irrilevanza dell’effettivo verificarsi di danni economicamente valutabili a carico della datrice di lavoro.

26. Sulla scorta delle considerazione svolte il ricorso va rigettato.

27. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

28. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

PQM

 

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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