Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14564 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. II, 04/07/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 04/07/2011), n.14564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9056/2009 proposto da:

COMUNE DI CISLIANO (OMISSIS), in persona del Sindaco,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo

studio dell’avvocato DI GIOIA Giovanni, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BORETTI GIANLUCA, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato BAZZI

Alessandro, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 102/2008 del TRIBUNALE di VIGEVANO, SEZIONE

DISTACCATA di ABBIATEGRASSO, depositata il 21/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/03/2011 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Di Gioia Giovanni, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) Il giudice di pace di Abbiategrasso il 6 marzo 2006 annullava il verbale di accertamento n. (OMISSIS) di violazione dell’art. 142 e. 8 del codice della strada, elevato nei confronti di P.L. dalla polizia municipale di Cisliano. L’appello del Comune veniva respinto dal tribunale di Vigevano con sentenza del 21 ottobre 2008.

Il tribunale confermava che il verbale era nullo perchè mancante dell’indicazione del numero di matricola dell’apparecchio utilizzato per accertare la velocità, tardivamente effettuata in corso del giudizio di primo grado. Rilevava che l’omissione non aveva consentito al trasgressore il diritto di difesa e la verifica della funzionalità dell’apparecchiatura nonchè dei requisiti di omologazione e taratura, essendo stato indicato solo il tipo di strumento, Velomatic 512. La sentenza impugnata aggiungeva che irrilevante era anche la produzione in causa del certificato di taratura e insufficienti erano le attestazioni contenute nel verbale quanto alla regolarità del posizionamento e del corretto funzionamento dell’autovelox.

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione notificato il 15 aprile 2009.

L’opponente ha resistito con controricorso.

2) Il primo motivo di ricorso mira a far accertare che il verbale degli agenti fa piena prova delle attività da essi svolte e costituisce fonte di prova dell’infrazione rilevata, restando sufficiente l’indicazione del modello di apparecchiatura, non sussistendo obbligo – sanzionato a pena di nullità – di specificare nel verbale stesso il numero di matricola.

Il secondo motivo, sempre mediante congruo quesito ex art. 366 bis c.p.c., mira a far affermare dalla Corte di Cassazione che nel corso del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’Amministrazione può indicare il numero di matricola della apparecchiatura utilizzata.

Tale questione è posta con il terzo motivo anche sotto il profilo del vizio di motivazione.

Il ricorso appare manifestamente fondato.

Rifacendosi a un imprecisato orientamento giurisprudenziale citato dall’opponente, orientamento che il controricorso ripropone astenendosi tuttavia dall’indicare gli estremi della fonte, il tribunale di Vigevano ha contraddetto tutti gli insegnamenti resi in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

Mette conto richiamare:

– Cass. 23 978/07, secondo la quale le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocita1 stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura (cfr. anche Cass. 9846/10).

– Cass. 29333/08 secondo la quale la previsione, nel sistema normativo, di complessi sistemi di controllo – preventivi, in corso di utilizzazione e successivi – dei misuratori della velocita1 delle autovetture garantisce pienamente il cittadino, assoggettato all’accertamento, dalle possibili disfunzioni delle apparecchiature medesime ed esclude, quindi, ogni possibile lesione al diritto di difesa dei cittadini (art. 24 Cost.) ed alla legittimità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), non esistendo norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature.

– Cass. 17754/07 e Cass. 9950/07 sulla scadenza del termine di omologazione previsto per il modello di apparecchiatura utilizzato dagli agenti accertatori, che non rende di per sè illegittimo l’accertamento eseguito con il predetto macchinario dopo la scadenza di tale termine, purchè la singola apparecchiatura abbia mantenuto la sua funzionalità, in quanto il termine di durata della omologazione serve solo ad individuare l’arco di tempo nel quale le apparecchiature possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore e non incide sull’utilizzabilità, dopo la scadenza del termine, delle apparecchiature già esistenti da parte degli organi operativi che ne siano dotati.

– Cass. 17361/08, la quale ha esplicitato la conseguenza che, nel giudizio di opposizione alla relativa sanzione amministrativa, non sussiste alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell’Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature.

2.1) E’ stato insegnato altresì che a mente dell’art. 2700 cod. civ., il verbale di accertamento dell’infrazione – ancorchè redatto mediante modulo prestampato in alcune parti – fa piena prova, fino a querela di falso, dell’effettuazione dagli anzidetti rilievi, mentre le risultanze dei rilievi stessi valgono fino a prova contraria, che può1 essere data all’opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento degli strumenti elettronici in parola, da fornire sulla base delle concreta circostanze di fatto (Cass., 26 aprile 2005, n. 8675; Cass., 20 aprile 2005, n. 8232).

Pertanto la mancata indicazione del numero di matricola dell’apparecchiatura, non prevista dal codice quale contenuto necessario del verbale, non può mai essere eretta a motivo di nullità della sanzione per violazione del diritto di difesa. E’ solo nel giudizio di opposizione che, ove necessario in conseguenza dell’iniziativa probatoria dell’opponente relativa al cattivo funzionamento del singolo apparecchio, può assumere rilevanza il numero di matricola.

La specificazione resa dall’amministrazione in corso di causa era pertanto non solo tempestiva, ma persino superflua, non risultando che l’opponente avesse fornito alcun elemento, anche solo presuntivo, per inficiare il valore probatorio delle attestazioni rese dagli agenti accertatori circa la verifica della funzionalità dell’apparecchio, nè per far dubitare della concreta funzionalità del medesimo.

2.2) Le Sezioni Unite hanno anche di recente ribadito (SU 1786/10) che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che può e deve valutare le deduzioni difensive proposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.

Pertanto erroneamente il giudicante ha valorizzato pretesi indici formali di inaffidabilità dell’accertamento – quali la taratura, l’omologazione e il numero di matricola del singolo apparecchio – dovendo in sede di opposizione verificare o meno se l’accertamento fosse corretto. Ciò poteva risultare già sulla base della fede privilegiata – per una parte – o del valore presuntivo – per altra parte – delle attestazioni rese dei verbalizzanti, ove non superati da prova contraria offerta dall’opponente.

3) Si è qui riportata, con emendamenti puramente formali, la relazione redatta dal consigliere relatore e comunicata alle parti, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., relazione che il Collegio condivide pienamente. Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice del tribunale di Vigevano, il quale si atterrà al principio di diritto sopraenunciato, esaminerà gli altri motivi di opposizione e procederà alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice del tribunale di Vigevano, che provvedeà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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