Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14563 del 16/06/2010
Cassazione civile sez. II, 16/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 16/06/2010), n.14563
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.G., rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Fava Antonio, per legge
domiciliato nella Cancelleria civile della Corte di cassazione,
piazza Cavour, Roma;
– ricorrente –
contro
P.A.M., rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale a margine del controricorso, dagli Avv. De Guglielmi Roberto
e Iossa Francesco Paolo, elettivamente domiciliata nello studio di
quest’ultimo in Roma, via Pierluigi da Palestrina, n. 47;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 181 del 12
febbraio 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 22 febbraio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: ” P.A.M. convenne in giudizio M.G. per sentirlo condannare alla restituzione del prezzo pagato per l’acquisto dell’appartamento ed il risarcimento del danno patito, tenuto conto dei difetti strutturali che l’immobile presentava.
Nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, condannò il M. a restituire alla P. la somma di Euro 10.860, oltre interessi legali, e pose a carico del medesimo le spese processuali e di c.t.u..
La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 12 febbraio 2008, in parziale riforma della pronuncia appellata, ha dichiarato tenuto e condannato il M. al pagamento a favore della P. del minor importo di Euro 6.311,87, oltre interessi legali dal 21 giugno 1999 al saldo, ed ha posto a carico del medesimo i 2/3 delle spese di c.t.u. e delle spese processuali di entrambi i gradi.
Per la cassazione della sentenza della Corte dr appello il M. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi. Ha resistito, con controricorso, l’intimata. Il primo motivo di ricorso – con cui, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell’art. 1490 c.c., si formula il quesito di diritto se “il venditore che non abbia provveduto alla costruzione dell’immobile con propria gestione diretta ovvero non abbia progettato l’opera o diretto i lavori, risponda dei vizi e dei difetti costruttivi ex art. 1490 e seg. c.c.” – è manifestamente infondato, giacchè, per costante orientamento (Cass., Sez. 1, 12 giugno 1963, n. 1588; Cass., Sez. 2, 29 luglio 1992, n. 9081), il compratore può esercitare azione redibitoria contro il venditore per vizi di costruzione dell’immobile venduto.
Il secondo motivo di ricorso (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla eccepita insussistenza dei presupposti a fondamento dell’azione ex artt. 1490 e seg. c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) è inammissibile, perchè la relativa censura non si conclude con un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente e contraddittoria (Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603).
Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta, il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.200, di cui Euro 1.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010