Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14563 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 09/07/2020), n.14563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22372-2014 proposto da:

CONSORZIO BONIFICA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato CARLO

BALDASSARI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UMBRA ACQUE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI

51, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO CALVIERI;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 973/2014 della COMM.TRIB.REG. di- FIRENZE,

-depositata il 16/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 973, depositata il 16 maggio 2014, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia (in prosieguo: il Consorzio) avverso la sentenza del giudice di prime cure che, a sua volta, aveva accolto il ricorso proposto da Umbra Acque S.p.a. avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso presentata dalla contribuente relativamente a contributi corrisposti (per gli anni dal 2004 al 2008) sulla base di cartella esattoriale annullata;

– il giudice del gravame, – che, sull’appello incidentale spiegato da Equitalia Centro S.p.a., pur rideterminava l’importo dei contributi da rimborsare, – a fondamento del decisum ha rilevato che:

– venendo in rilievo contributi determinati unilateralmente dal Consorzio, ed in difetto, dunque, di ogni convenzione, doveva ritenersi sussistente la (contestata) giurisdizione del giudice tributario in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 166, commi 3 e 4;

– il diritto al rimborso dei contributi in questione conseguiva dal giudicato formatosi sulla precedente pronuncia resa dalla stessa Commissione tributaria regionale che, in accoglimento dell’appello proposto da Umbra Acque S.p.a., aveva annullato, per difetto di motivazione, la cartella esattoriale emessa per la riscossione di detti contributi;

2. – il Consorzio ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– Umbra Acque S.p.a. S.r.l. resiste con controricorso;

– le parti hanno depositato memorie ex art. 180 bis 1 c.p.c.;

– con ordinanza resa all’udienza del 20 giugno 2019, la Corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia Centro S.p.a. che, ritualmente evocata, non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – con un primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, il Consorzio denuncia il difetto di giurisdizione del giudice tributario;

– spiega, in particolare, il ricorrente che: – in relazione alla speciale disciplina dei contributi posti a carico del gestore del servizio idrico integrato (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 166, commi 3 e 4; L.R. Umbria 23 dicembre 2004, n. 30, art. 21), ed in ragione degli stessi arresti della giurisprudenza di legittimità, la determinazione del contributo alle spese consortili di manutenzione, e di esercizio, dei corsi d’acqua utilizzati come recapito di acque reflue urbane depurate presuppone la previa intesa “tra gli A.T.I ed i consorzi di bonifica” (citata L.R. n. 30 del 2004, art. 21, comma 3); – detti contributi hanno, quindi, fondamento convenzionale, e natura di “corrispettivi per la prestazione di un servizio che trova la propria fonte in una contrattazione privatistica”; nè rileva, si assume, il difetto della previa intesa che non potrebbe alterare la natura, ed il fondamento, di detta obbligazione (trasformandola in obbligazione tributaria);

– con un secondo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2909 c.c. il Consorzio censura la gravata sentenza quanto al rilevato giudicato sul diritto al rimborso qual conseguente alla pronuncia della stessa Commissione tributaria regionale che aveva annullato la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi in contestazione;

– assume, al riguardo, il ricorrente che, – essendosi risolta detta pronuncia nell’annullamento dell’atto impugnato (solo) in ragione del suo difetto di motivazione, – l’àmbito oggettivo del giudicato non poteva estendersi al fondamento di legittimità dei contributi dovuti e, in particolare, all’accertamento (della insussistenza) del beneficio di scolo qual conseguente all’utilizzazione da parte di Umbra Acque S.p.a. del “reticolo idraulico consortile”;

2. – il primo motivo di ricorso, – dal cui esame consegue l’assorbimento del secondo motivo, – è fondato e va accolto;

3. – la L.R. Umbria 23 dicembre 2004, n. 30, art. 21, dispone nei seguenti termini:

– “1. Non sono assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, a condizione che le relative acque trovino recapito nel sistema scolante del comprensorio di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, ovvero non siano sversate nel sistema scolante del comprensorio di bonifica.

2. Il contributo per lo scolo delle acque reflue, che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, è a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, sulla base di quanto previsto al comma 3.

3. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, che utilizzano corsi d’acqua naturali o artificiali gestiti dai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate, hanno l’obbligo di contribuire, ai sensi della L. n. 36 del 1994, art. 27, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d’acqua, in proporzione al beneficio ottenuto, determinato secondo i criteri fissati nel piano di classifica, previa intesa tra gli A.T.I ed i consorzi di bonifica.”;

3.1 – con riferimento ai contenuti di discipline regionali contermini a quella della regione Umbria, – perchè tutte incentrate su di una necessaria determinazione convenzionale dei corrispettivi dovuti, per l’utilizzo dei canali consortili, da parte di soggetti gestori del servizio idrico integrato che, pur non essendo proprietari di terreni compresi nell’ambito territoriale del Consorzio di bonifica, ne utilizzino canali e strutture come recapito di scarichi provenienti da insediamenti esterni, – le Sezioni Unite hanno ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario (proprio) in ragione della prevalenza della natura negoziale che connota la previsione di una necessaria determinazione convenzionale di modalità ed entità del corrispettivo dovuto per l’utilizzo di opere consortili (v. Cass. Sez. U., 5 dicembre 2019, n. 31760, in relazione alla L.R. Campania n. 4 del 2003, art. 13; Cass. Sez. U., 7 marzo 2018, n. 5399 e Cass. Sez. U., 20 febbraio 2017, n. 4309, con riferimento a L.R. Marche n. 13 del 2013, art. 6; Cass., Sez. U., 26 marzo 2014, n. 7178 e Cass. Sez. U., 29 marzo 2011, n. 7101, con riferimento a L.R. Lazio n. 53 del 1998, art. 36);

– si è, quindi, rilevato che i corrispettivi, così, dovuti, non possono ricondursi ai contributi previsti dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 21 e 59, – che costituiscono, invece, un’obbligazione tributaria imposta ai proprietari dei fondi compresi nel perimetro consortile quale contributo, determinato direttamente dal consorzio percettore, per le opere di bonifica e di miglioramento fondiario, – in quanto la contribuzione posta a carico degli utenti estranei al consorzio, senza proprietà nel suo perimetro, che utilizzano i canali consortili come recapiti dei propri scarichi, corrisponde ad un canone e non coincide con detta obbligazione tributaria;

– nè, si è rimarcato, diversamente rileva il mancato perfezionamento della determinazione negoziale del contributo in quanto una siffatta questione attiene, pur sempre, al merito del giudizio, non anche al momento dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione (Cass. Sez. U., 5 dicembre 2019, n. 31760; Cass. Sez. U., 7 marzo 2018, n. 5399; Cass. Sez. U., 20 febbraio 2017, n. 4309);

– l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata sussistendo, nella controversia, la giurisdizione del giudice ordinario territorialmente competente davanti al quale la causa andrà riassunta;

– le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alla controvertibilità della questione trattata (come reso esplicito, del resto, dal precedente giudicato formatosi sull’annullamento di cartella esattoriale) ed allo stesso consolidarsi, in corso di giudizio, del dirimente orientamento interpretativo delle Sezioni Unite.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del Tribunale ordinario territorialmente competente davanti al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge;

– compensa integralmente, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 9 luglio 2020

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