Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14563 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. II, 04/07/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 04/07/2011), n.14563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7614/2009 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VILLA DI LUCINA 38, presso lo studio dell’avvocato ORSINI

ROBERTA, rappresentato e difeso dall’avvocato DE PASQUALE Marcellina,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato DE

CURTIS CLAUDIA, rappresentato e difeso dall’avvocato ABBATE Giovanna,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1082/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

dell11/02/08, depositata il 19/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato De Pasquale Marcellina, difensore del ricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza 6 aprile 2005 il tribunale di Napoli disponeva la reintegrazione di F.O. nel possesso del suolo risultante dalla demolizione di una cantina-porcilaia sita nel fondo (OMISSIS).

Ordinava all’intimato C.A. di non ostacolare la ricostruzione del manufatto.

Il C. proponeva appello, lamentando che alcuni testi avevano escluso il possesso dell’attore e l’esistenza della porcilaia. La Corte d’appello il 19 marzo 2008 rigettava il gravame. C. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 19 marzo 2009, con unico motivo, che denuncia un vizio di motivazione. F. ha resistito con controricorso.

Ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per irrituale indicazione del fatto controverso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio condivide i rilievi svolti nella la relazione preliminare. Osserva che l’eccezione di inammissibilità ex art. 366 bis c.p.c., in gran parte non è fondata.

L’indicazione del fatto controverso, necessaria per introdurre il motivo di ricorso proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, non è avvenuta solo, conclusivamente, a pag. 14 del ricorso, ma anche a pag. 8, nelle molte righe sottolineate poste subito dopo la rubrica del motivo.

Ivi si legge che il fatto controverso sarebbe costituito dalla mancata individuazione della particella di cui fa parte l’area “rivendicata” da F., la quale sarebbe diversa da quella, erroneamente considerata, afferente ad una “corte comune” sulla quale l’attore non avrebbe alcun diritto.

Le ragioni per le quali la dedotta contraddittori età della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione consisterebbero nel mancato espletamento di accertamenti tecnici.

Trattasi quindi di indicazioni sufficientemente chiare, relativamente a questi profili di doglianza.

E’ invece carente il momento di sintesi in relazione alla insufficienza della motivazione, in ordine alla quale il ricorrente si è limitato a rinviare a quanto di seguito specificato nel corpo del motivo; in tal modo ha contraddetto i dettami delle Sezioni Unite (20603/07; Cass. 4309/08; 16528/08) sulla necessità che l’indicazione riassuntiva circoscriva puntualmente i limiti della censura.

Invano in memoria parte ricorrente deduce che dopo questo rinvio – che era contenuto nella parte iniziale e sottolineata deputata alla specificazione del fatto controverso – essa ha riportato i punti della decisione di secondo grado oggetto di censura. Trattasi infatti dello svolgimento, ampio e dettagliato, della censura e non di una ricapitolazione, chiara e sintetica, come prescritto dall’art. 366 bis c.p.c.. Le due cose non si equivalgono e anzi l’una è stata prevista dal legislatore proprio per non costringere la Corte di legittimità, per ogni motivo, a individuare soggettivamente i limiti della censura, che devono essere determinati specificamente dal ricorrente.

Pur se esente da inammissibilità ex art. 366 bis c.p.c., il primo profilo di censura è comunque inammissibilmente proposto.

Esso si risolve in una richiesta di rivisitazione del merito della causa, essendo formulato non secondo la buona regola del ricorso per cassazione, mediante autosufficiente trascrizione delle risultanze valorizzate dalla Corte e di quelle asseritamene trascurate, ma.

riproponendo le argomentazioni già svolte e disattese dal giudice di appello.

In tal modo si impedisce alla Corte di stabilire la decisività della invocata indagine tecnica, peraltro sorretta da ragionamenti afferenti una prospettiva petitoria e non la natura della controversia possessoria.

Per la Corte territoriale la valutazione della prova orale acquisita e di quella documentale disponibile dimostra l’esistenza dell’immobile distrutto e la prova della lesione possessoria è costituita dall’impedimento minacciosamente frapposto dallo spoliator alla ricostruzione del manufatto. Proprio il collegamento tra questa condotta minacciosa e il bene cui si riferiva esclude che, almeno per il profilo possessorio, possano avere rilevanza gli aspetti petitori posti alla base della censura.

L’odierno ricorrente avrebbe dovuto riportare testualmente e per intero le deposizioni dei testi addotti a proprio favore, che secondo al Corte d’appello hanno reso asserzioni generiche circa l’inesistenza del possesso dell’attore.

Il motivo è quindi inammissibilmente sviluppato e rivolto a chiedere alla Corte di legittimità un sindacato di fatto, che non le è consentito in presenza di uno sviluppo argomentativo logico e coerente con la pronuncia resa.

Anche queste considerazioni della relazione preliminare restano insuperate. Il ricorso (cfr. pag. 11) sostiene che il giudice doveva “disporre una ctu al fine di far verificare se lo spazio in questione, individuato anche dai testimoni, ricadeva nella predetta particella così come rivendicato dall’allora parte ricorrente”.

E’ evidente che questa deduzione, come il successivo svolgimento del ricorso, attengono a profili petitori, che sono – e avrebbero dovuto essere da tempo – futuro sviluppo della controversia.

La sentenza ha accertato che il possesso dell’odierno resistente concerneva un manufatto distrutto e che il C. ne aveva impedito la ricostruzione. Affermare che, secondo risultanze di titoli di acquisto e catastali, la porcilaia spettante al F. sia un’altra, tutt’ora esistente ed integra, è un tentativo di deviare l’oggetto del contendere, che deve riguardare il possesso su quel manufatto (“stranamente demolito da ignoti”, riferisce la sentenza), che il C. impedì al F. di ricostruire.

Su questo ultimo profilo, come detto, l’analisi delle testimonianze condotto dai giudici di appello è incensurabile in questa sede, non avendo parte ricorrente articolato la doglianza in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in modo tale da far risultare la decisività oggettiva di risultanze contrarie a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, trascurate dalla stessa.

Il ricorso si risolve pertanto in una lettura degli atti contrapposta a quella della Corte e nella richiesta di una nuova valutazione in terza istanza; è quindi inammissibile.

Discende da quanto esposto la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 1.500,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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