Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14562 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22640/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

TREDON di D.G.D. F.lli s.n.c., in persona del legale

rappresentante pro tempore, D.G.D.,

D.P.P. e D.I.M., rappresentati e difesi, giusta mandato

in calce al controricorso, dall’Avv. Donadio Sisino, elettivamente

domiciliati presso il suo studio in Morano Calabro (Cs), via

Domenico Cappelli, n. 80;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Calabria, n. 196/2/2013, depositata il 27 giugno 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio

2021 dal Consigliere D’Orazio Luigi.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza (sentenza n. 56/8/2010), che aveva accolto i ricorsi, riuniti, proposti dalla TRE.DON di D.G. e F.lli s.n.c., nonchè dai soci D.G.D., D.P.P. e D.I.M., contro gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti per l’anno 2004, per Irpef, Iva e Irap, oltre che contro le rispettive cartelle di pagamento. In particolare, il giudice d’appello evidenziava che il gravame era inammissibile in quanto non conteneva le specifiche ragioni di impugnazione in relazione alla motivazione della sentenza di prime cure. Non vi sarebbe stata nessuna seria censura alle ragioni della decisione del primo giudice, ma solo argomentazioni nuove e generiche, non proposte in primo grado.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

3. Resistono con controricorso i contribuenti.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Anzitutto, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dai controricorrenti per asserita tardività.

Invero, per questa Corte, in materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l’art. 327 c.p.c., come novellato dalla medesima L. n. 69 del 2009, art. 46 riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi della medesima legge, art. 58, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (Cass., sez. 2, 4 maggio 2012, n. 6784).

Invero, dal controricorso emerge che i ricorsi dei contribuenti sono stati presentati in primo grado in data 25 settembre 2007 (il procedimento n. 6868/07), in data 11 giugno 2009 (il procedimento n. 2808/09), in data 11 giugno 2009 (il procedimento n. 2809/09), quindi tutti prima del 4 luglio 2009, sicchè il termine lungo per l’impugnazione era quello di un anno ai sensi dell’art. 327 c.p.c. all’epoca vigente.

La sentenza d’appello è stata depositata il 27 giugno 2013, sicchè il termine annuale scadeva il 27 settembre 2014. Il ricorso per cassazione risulta spedito dalla Agenzia delle entrate il 22 settembre 2014, quindi è tempestivo.

1.1.Con un unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 342 c.p.c., in relazione al comma 1, n. 4, dell’art. 360, c.p.c.”. Invero, secondo la ricorrente la Commissione tributaria provinciale ha accolto i ricorsi per una duplice ragione. Anzitutto, il giudice di prime cure ha ritenuto che l’avviso di accertamento principale era stato confezionato per relationem, con un mero ed acritico rinvio ai rilievi effettuati dagli organi accertatori. Inoltre, era stato accolto anche il motivo di ricorso relativo all’illegittimo utilizzo del metodo induttivo, in quanto i verbalizzanti si erano limitati ad eseguire riclassificazioni utilizzando prezzi medi di vendita ricavati dal Web, e in particolare dai siti delle compagnie petrolifere. L’Agenzia delle entrate, con l’atto di appello, ha impugnato entrambe le rationes decidendi. Infatti, è legittimo un avviso di accertamento che richiama il contenuto di un processo verbale di constatazione, tanto più se regolarmente notificato o consegnato al contribuente; inoltre, i funzionari verificatori hanno riscontrato che la società (gestore di impianti di distribuzione carburante) ha esposto alla pompa un prezzo più alto di quello suggerito dalle compagnie petrolifere, mentre ha registrato nelle scritture “corrispettivi/ricavi” inferiori a quelli reali.

1.2. Il motivo è fondato.

1.3. Invero, la ricorrente ha riportato sia il contenuto della sentenza di primo grado pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale, sia stralci dell’atto di appello da essa redatto avverso la sentenza di prime cure.

1.4.La Commissione tributaria provinciale, infatti, aveva accolto i ricorsi proposti dai contribuenti contro gli avvisi di accertamento e le cartelle, relativi all’anno d’imposta 2004, sulla base di due diverse ragioni. In primo luogo, la Commissione provinciale aveva ritenuto che gli avvisi di accertamento fossero stati confezionati per relationem, mediante il richiamo acritico ai rilievi effettuati dagli accertatori (cfr. motivazione sentenza della Commissione provinciale “questo collegio, rilevava come l’avviso di accertamento principale sia stato costruito per relationem, essendosi l’ufficio limitato ad accogliere in maniera acritica i rilievi effettuati dagli accertatori. Il ricorso ai metodi induttivi di rideterminazione del reddito non può essere applicato in maniera acritica, senza verificare la veridicità e la validità delle metodologie impiegate e soprattutto la congruenza tra valori ottenuti e le condizioni ambientali, le peculiarità e le specificità territoriali dell’attività esercitata”).

In secondo luogo, è stato ritenuto illegittimo il metodo induttivo utilizzato dall’Agenzia delle entrate, essendosi i verbalizzante limitati “ad eseguire riclassificazioni utilizzando prezzi medi di vendita ricavati dal Web, in particolare dei siti delle compagnie petrolifere” (” nel caso di scritture contabili regolari, l’ufficio può procedere a ricorso ai metodi induttivi solo in caso di presunzioni gravi, precise e concordanti. Nella fattispecie non si ravvisano tali condizioni”). Nell’atto di appello, che viene anch’esso trascritto nei suoi tratti essenziali, emerge che l’Agenzia delle entrate ha impugnato specificamente entrambe le due rationes decidendi.

1.5.Infatti, si legge nell’appello che “in ordine alla ammissibilità della motivazione cosiddetta per relationem al verbale della polizia tributaria, la giurisprudenza è assolutamente concorde e, quindi, l’eccezione di difetto di motivazione dell’avviso di rettifica chiaramente infondata va disattesa. Gli avvisi di rettifica motivati per relationem utilizzano l’atto istruttorio interno (il PVC) per il perfezionamento dell’atto amministrativo esterno (l’accertamento)… l’avviso di accertamento deve ritenersi correttamente motivato ove faccia riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all’intimato… La motivazione per relationem significa semplicemente che l’ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura…”).

Come si vede, l’Agenzia delle entrate ha impugnato in modo preciso l’argomentazione del giudice di prime cure che aveva censurato la condotta dell’Agenzia delle entrate per aver confezionato un avviso di accertamento, che richiamava il contenuto del processo verbale di constatazione.

1.6. Inoltre, l’Agenzia delle entrate, con l’appello, ha preso posizione anche sulla parte della motivazione della sentenza di prime cure che aveva ritenuto illegittimo il metodo induttivo utilizzato dagli accertatori. Si legge nello stralcio dell’atto di appello trascritto nel ricorso per cassazione che “i funzionari verificatori hanno riscontrato che la società (gestore di impianti di distribuzione carburanti) esponeva alla pompa un prezzo più alto di quello suggerito dalle compagnie petrolifere, mentre nella scrittura registrava “corrispettivi/ricavi” inferiori a quelli reali.

1.7.Invero, per questa Corte (Cass., sez. 5, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., sez. 5, 21 novembre 2019, n. 30341), in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benchè formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l’articolo citato deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione.

Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass., sez. 5, 20 dicembre 2018, n. 32954).

Peraltro, si è chiarito, proprio con riferimento all’appello proposto dall’Agenzia che, nel processo tributario, anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica richiesto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, che costituisce norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c. (Cass., sez. 6-5, 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., sez. 6-5, 22 marzo 2017, n. 7369).

2.La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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