Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14562 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. II, 16/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 16/06/2010), n.14562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.M. e Q.P., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Antonio

Vocino, elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, piazza

delle Primule, n. 8;

– ricorrenti –

contro

Z.P.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3084 del 17

luglio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto;

sentito l’Avv. Vocino Antonio;

sentito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. APICE Umberto, che ha concluso: “aderisco allo

relazione”.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 22 febbraio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Con atto di citazione notificato il 13 maggio 2000, M.M. e Q.P. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Z.P., chiedendone la condanna all’esecuzione dei lavori necessari per eliminare i vizi e le difformità rilevate nel villino unifamiliare, sito in (OMISSIS), che essi attori avevano acquistato dalla convenuta con rogito del 12 maggio 1998; ovvero, in subordine, al pagamento della somma necessaria ad eseguire il ripristino ovvero, in ulteriore subordine, alla riduzione del prezzo della compravendita.

Nella resistenza della convenuta, l’adito Tribunale, espletata una c.t.u., con sentenza in data 23 dicembre 2002 ha accolto la domanda degli attori, condannando la Z. a pagare loro la somma di Euro 62.120,02, oltre accessori.

Su gravame della Z., la Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 17 luglio 2008, ha ridotto a Euro 35.443,88 oltre accessori la somma dovuta dalla venditrice, ed ha regolato le spese del giudizio.

Dopo avere rilevato che nessuno dei due contendenti aveva prodotto in appello il fascicolo di parte del precedente grado (e ciò neppure dopo l’ordinanza del 18 gennaio 2007, con la quale era stata fatta rilevare l’assenza di atti defensionali del primo grado), la Corte territoriale – per quanto qui ancora rileva – ha ritenuto condivisibili le critiche rivolte al c.t.u. circa l’eccessiva invasività delle prove distruttive, che hanno determinato l’ampliamento di lesioni certamente preesistenti ma di dimensioni notevolmente meno accentuate (come risulta dalla documentazione fotografica allegata dal ct. di parte, confrontata con quello dello stesso c.t.u.) e, per una parte del fabbricato, hanno determinato la manifestazione di cedimenti delle strutture e la necessità di operare dei puntellamenti. Nel giudizio finale circa la necessità di una generale demolizione e ricostruzione, in luogo dell’esecuzione di lavori di sistemazione parziale alle parti delle strutture che si erano rivelate carenti, la Corte ha ritenuto che abbia inciso, oltre che un’eccessiva valutazione della complessità delle opere di ristrutturazione, assolutamente non complesse per la modestia del fabbricato in unica elevazione, anche la notevole distruttività delle indagini eseguite, senza autorizzazione del giudice istruttore, nel versante della casa che, quanto meno su quel lato, ne avevano ampiamente aggravato l’insicurezza statica. In tale ottica, la Corte capitolina ha ritenuto che il danno debba essere decurtato, procedendo con criterio prudenziale, delle spese di demolizione, degli oneri aggiuntivi di riprogettazione e dei nuovi oneri concessori, nonchè delle opere complementari di allaccio di fogna ed utenze; infine, di una maggiore quota dei materiali costituenti opere di fondazione e murarie, recuperabili nella misura del 20% del costo complessivo. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello hanno interposto ricorso il M. e la Q., sulla base di due motivi.

L’intimata non ha resistito con controricorso. Il primo motivo di ricorso prospetta violazione degli artt. 115, 165 e 347 c.p.c.; il secondo mezzo deduce violazione dell’art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. I quesiti che li concludono sono i seguenti:

“Può il giudice di secondo grado riformare la sentenza di primo grado sulla base di una nuova interpretazione e valutazione tecnica della c.t.u., senza avere preventivamente acquisito ulteriori elementi di valutazioni tecniche attraverso l’eventuale espletamento di nuova c.t.u., mettendo quindi in discussione il potere discrezionale del giudice di primo grado basato sui punti di misura adottati dal c.t.u., scelti coerentemente sulla base delle condizioni statiche dell’immobile che, appunto, hanno generato la necessità di prove di sondaggio distruttive che hanno dato conferma dell’esistenza dei vizi strutturali dell’immobile de quo lamentati nella domanda introduttiva?”; “Può il giudice di secondo grado porre a fondamento della propria decisione l’evidenziata carenza del fascicolo di primo grado e dei documenti in esso allegati?”.

Il primo quesito è manifestamente infondato. Il giudice d’appello, sia pure con l’obbligo di motivare adeguatamente il suo disaccordo dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio del giudice di primo grado, non è tenuto a disporre un nuovo accertamento peritale se non condivide le conclusioni del primo consulente. La decisione di non disporne l’ammissione non è sindacabile in sede di legittimità, posto che compete al giudice del merito valutare se il relativo espletamento possa condurre o meno ai risultati perseguiti dalla parte istante, sulla quale incombe pertanto l’onere di offrire gli adeguati elementi di valutazione (Cass., Sez. 3, 26 settembre 2006, n. 20820).

Anche il secondo quesito non coglie nel segno. Difatti, per costante orientamento (tra le tante, Cass., Sez. 3, 15 maggio 2007, n. 11196), il mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa in secondo grado, dei documenti già prodotti nel giudizio di primo grado su cui la medesima parte assuma di aver basato la propria pretesa dedotta in controversia non preclude al giudice di appello di decidere nel merito sul gravame.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici, essendosi il difensore dei ricorrenti limitato, nella camera di consiglio, a riportarsi al ricorso, senza sollevare specifiche obiezioni al contenuto della relazione;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

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