Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14562 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 15/07/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12099/2012 proposto da:

B.L., (OMISSIS), B.F.A. (OMISSIS),

F.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI ESPOSTI

67/69, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA LENTINI (c/o lo

Studio dell’Avvocato Claudia PENTASSUGLIA), che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

B.M.D., (OMISSIS), M.A.M. (OMISSIS),

B.C.F. (OMISSIS), BR.LO. (OMISSIS),

B.C. (OMISSIS), B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA LUCRINO 5, presso lo studio dell’avvocato LUCIO

TAMBURRO, che li rappresenta e difende giusta procura speciale Rep.

n. 24.693 del 9/10/2012 per Notaio Mariano Sannino in Isernia e

procura speciale Rep. n. 24.702 dell’11/10/2012 per Notaio Mariano

Sannino in Isernia;

– resistenti –

e contro

BR.CA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 234/2011 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 19/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato LUCIO TAMBURRO, difensori dei resistenti, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 26.6.2008 B.L. e F.A. e F.C., eredi di B.D. in rappresentazione del figlio premorto B.M., hanno proposto appello alla sentenza non definitiva del Tribunale di Isernia n. 136/2005 premettendo di aver instaurato con citazione 15.10.1987 un giudizio per la divisione dell’asse ereditario di B.D. e la restituzione dei frutti, che si erano costituiti i coeredi aderendo alla divisione ma contestando in parte le disposizioni testamentarie del B. che aveva destinato la meta’ di un fabbricato in (OMISSIS) a quattro dei suoi figli in adempimento di un presunto debito nei loro confronti, saldato invece nei confronti del premono M..

La vedova aveva invece chiesto l’assegnazione della sua quota quale coniuge superstite.

Il Tribunale aveva dichiarato la validita’ del testamento, assegnando pro quota agli eredi la meta’ del fabbricato, disponendo la divisione dei restanti beni come stabilito dal testatore, rigettato ogni altra domanda senza pronunziarsi sulla richiesta di assegnazione della quota riservata al coniuge, formulata da M.F., erede pretermesso.

La Corte di appello di Campobasso ha rigettato il gravame statuendo, per quanto ancora interessa, che gli attori-appellanti avevano indicato tra i beni ereditari la meta’ del fabbricato di via Roma, allegazione condivisa dal Tribunale contro la diversa tesi dei convenuti, M.F. non aveva svolto azione di riduzione ma chiesto la divisione nel rispetto della disposizione testamentaria per cui l’attribuzione della sua quota andava riferita al residuo patrimonio ed il testamento non era contestato sotto ulteriori profili.

Ricorrono B.L., F.A. e F.C. con tre motivi, vi e’ procura speciale delle controparti per partecipare alla discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 457, 651, 1346, 1418 e 735 c.c., perche’ col secondo motivo di appello i ricorrenti avevano dedotto l’errore della sentenza di primo grado in ordine all’affermazione della validita’ del testamento malgrado la pretermissione di un erede legittimano, il coniuge superstite. Si riportano il testamento concludendo che trattasi di legato di adempimento di debito e le conclusioni della M. circa l’appartenenza esclusiva alla stessa del fabbricato di (OMISSIS).

Col secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 542, 522, 674 e 677 c.c., per essere state censurate le norme sull’intangibilita’ della quota riservata mentre la Corte di appello ha motivato che la morte della M. in corso di causa e la devoluzione dell’eredita’ agli stessi discendenti di B.D. toglie ogni rilievo pratico all’attribuzione della quota riservatale quale coniuge superstite.

Col terzo motivo si denunziano vizi di motivazione perche’ la titolarita’ del cespite in capo al de cuius si fonda sulle dichiarazioni del testatore e su un certificato catastale privo di riscontro notarile.

Cio’ premesso si osserva:

La Corte di appello di Campobasso ha rigettato il gravame statuendo, per quanto ancora interessa, che gli attori-appellanti avevano indicato tra i beni ereditari la meta’ del fabbricato di (OMISSIS), allegazione condivisa dal Tribunale contro la diversa tesi dei convenuti, M.F. non aveva svolto azione di riduzione ma chiesto la divisione nel rispetto della disposizione testamentaria per cui l’attribuzione della sua quota andava riferita al residuo patrimonio ed il testamento non era contestato sotto ulteriori profili.

Rispetto a questa statuizione i ricorrenti avrebbero dovuto propone censure di ordine processuale di omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c., in ordine alle domande svolte mentre articolano motivi riferiti a violazione di norme sostanziali od a vizi di motivazione.

Le censure non meritano accoglimento.

La prima e’ infondata quanto all’affermazione che trattasi di legato di debito e carente di interesse sia rispetto all’affermazione di pagina cinque della sentenza circa la indicazione tra i beni ereditari della meta’ del fabbricato sia rispetto alla posizione della M. per quanto statuito in motivazione, deduzione che consente di rigettare anche il secondo motivo.

Il terzo motivo andava proposto come violazione di legge evidenziando i diversi elementi che comportavano l’errore della sentenza a suffragio della riforma della stessa.

Tutte le censure si traducono nella mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata con argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non e’ consentito in sede di legittimita’ (e pluribus Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 3200 di cui Euro 3000 per compensi, oltre accessori.

Cosi’ deciso in Roma, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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