Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14562 del 13/07/2015


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Civile Ord. Sez. U Num. 14562 Anno 2015
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA

sul ricorso 10787-2014 proposto da:
EISACKWERK S.R.L., in persona del Presidente protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BARBERINI 29, presso lo studio dell’Avvocato MANFREDI
2015

BETTONI, che la rappresenta e difende unitamente agli

320

Avvocati VON WALTER ANTON, FRANCO MELLAIA, per delega a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 13/07/2015

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO,

in persona del

Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio
dell’Avvocato MICHELE COSTA, che la rappresenta e
difende unitamente agli Avvocati CRISTINA BERNARDI,
RENATE VON GUGGENBERG, STEPHAN BEIKIRCHER, LAURA

FADANELLI, per delega a margine del controricorso;
– controricorrente e contro

SEL S.P.A., SE HYDROPOWER S.R.L., in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,
elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA S. ANDREA
DELLA VALLE 6, presso lo studio dell’Avvocato LEONARDO
DI BRINA, che le rappresenta e difende unitamente
all’Avvocato GERHARD BRANDSTATTER, per delega a margine
del controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2014 del TRIBUNALE SUPERIORE
DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 28/01/2014.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/07/2015 dal Consigliere Dott. ALBERTO
GIUSTI;
uditi gli Avvocati MANFREDI BETTONI e LEONARDO DI
BRINA;
udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per l’estinzione per
rinunzia del ricorso.

am

Ritenuto che la s.r.l. Eisackwerk, con atto notificato il 13 aprile 2014,
ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale
superiore delle acque pubbliche n. 32/14 in data 28 gennaio 2014, la
quale ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della stessa società
avverso i decreti con cui l’Assessore provinciale all’urbanistica, ambiente ed energia della Provincia di Bolzano aveva disposto il rilascio di con-

na, nonché avverso altri atti;
che hanno resistito, con separati atti di controricorso, la s.p.a. SEL unitamente alla s.r.l. SE Hydropower, e la Provincia autonoma di Bolzano;
che in prossimità dell’udienza è stato depositato in cancelleria, in data
8 maggio 2005, atto di rinuncia agli atti del giudizio e alle domande ivi
contenute, sottoscritto dalla ricorrente ed accettato da tutte le parti.
Considerato che, essendo sopravvenuta la rinuncia al ricorso da parte
della ricorrente s.r.l. Eisackwerk, va dichiarata l’estinzione del processo;
che, avendo le parti controricorrenti aderito alla rinuncia, non vi è luogo
a pronuncia sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2015.

cessione idroelettrica relativa all’impianto di Candano e di Ponte Garde-

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