Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14562 del 12/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.12/06/2017),  n. 14562

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13132-2012 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ENZO

MORRICO, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano

e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BRESCIA 29, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ZACHEO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FERNANDO CARACUTA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2508/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 02/12/2011 r.g.n. 1901/2010.

Fatto

RILEVATO

CHE:

con sentenza depositata il 2/12/2011 la Corte d’appello di Lecce rigettava il gravame interposto da Telecom Italia S.p.A. contro la sentenza del Tribunale della stessa sede che le aveva ordinato di adibire il dipendente C.S. a mansioni compatibili con il suo profilo professionale di specialista di interventi tecnici di 5^ livello, ed accoglieva le doglianze formulate dal lavoratore intese a conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal demansionamento nella misura pari al 50% della retribuzione lorda percepita dal giugno 2003 sino all’effettiva assegnazione a mansioni confacenti alla sua professionalità;

la Corte perveniva a tali conclusioni all’esito dello scrutinio del materiale probatorio che aveva dimostrato il progressivo depauperamento dei compiti assegnati al lavoratore e, quindi, il suo demansionamento con incidenza negativa sulla sua professionalità e con innegabili riflessi anche sul suo stato di salute;

per la cassazione di tale sentenza ricorre Telecom Italia S.p.A. affidandosi a tre motivi;

resiste il C. con controricorso poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo si denuncia omessa ed insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

ci si duole che la Corte distrettuale sia pervenuta all’accoglimento della domanda attorea sulla scorta di una lettura non corretta del materiale istruttorio, non avendo tenuto conto delle dichiarazioni di taluni testimoni che avevano ben chiarito la portata delle mansioni espletate dal ricorrente e dalle quali poteva ricavarsi l’ampiezza delle mansioni assegnate al ricorrente nella nuova organizzazione del lavoro;

il motivo è privo di pregio ove si consideri il costante orientamento espresso da questa Corte secondo cui l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (vedi ex aliis, Cass. 2/8/2016 n. 16056);

con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere l’impugnata sentenza ravvisato la dequalificazione lamentata dal lavoratore malgrado la profonda riorganizzazione del settore tecnico operata dalla ricorrente, non contestata neppure dal lavoratore, senza considerare – poi – che il bagaglio professionale acquisito era costituito da esperienze e conoscenze in tecnologie (centrali elettromeccaniche e a tecnica numerica a commutazione analogica) ormai superate da quella informatica;

il motivo presenta profili di inammissibilità in quanto esterno all’area dell’art. 360 c.p.c., n. 3, non segnalando un’erronea interpretazione cognitiva o decisoria dell’art. 2103 c.c., ma sostanzialmente sollecitando soltanto una nuova delibazione in punto di fatto delle risultanze di causa, operazione preclusa in sede di legittimità (vedi in motivazione, su questione sovrapponibile a quella in esame, Cass. 18/4/2012 n. 6040);

nella parte in cui, poi, deduce una violazione dell’art. 23 CCNL telecomunicazioni del 2000, il motivo è improcedibile per omessa produzione dell’intero testo del cit. CCNL, che non è stato allegato al ricorso secondo quanto previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4;

nella giurisprudenza di legittimità è infatti consolidato il principio per cui il mancato deposito, unitamente al ricorso, della contrattazione collettiva su cui l’impugnazione si basa, non consente alla Corte la verifica della fondatezza della proposta impugnativa e l’erroneità della esegesi effettuata dalla sentenza impugnata e della relativa motivazione, da ciò derivando il giudizio di improcedibilità della censura;

con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui l’impugnata sentenza ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalità del lavoratore in mancanza di sua deduzione e prova;

il motivo è infondato perchè, l’impugnata sentenza ha adeguatamente argomentato in proposito in virtù del rilievo che la dimostrazione del danno non patrimoniale, come già affermato nel provvedimento cautelare, poteva avvenire anche in via presuntiva e che, nello specifico, era da ritenersi causalmente ricollegabile alla continua evoluzione tecnica del settore, ed all’impedimento ad un congruo aggiornamento professionale che l’assegnazione a mansioni inferiori e meno qualificate rispetto a quelle in precedenza assegnate, indubbiamente aveva realizzato;

nell’ottica descritta anche la statuizione in ordine al risarcimento del danno alla professionalità nei suoi riflessi sullo stato di salute si sottrae alla censura, avendo la Corte distrettuale dato atto della dimostrazione in via documentale, non mancando di sottolineare quanto al pregiudizio all’immagine, che lo stesso era desumibile “dalla esecuzione di lavori di, basso profilo professionale…, a fronte dei lavori più qualificati in precedenza eseguiti e che i colleghi hanno continuato ad eseguire”;

il ricorso deve, quindi, essere rigettato e le spese regolate secondo il regime di soccombenza come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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